Civil procedure dismissed: tax litigation extinguished by administrative act per Art. 198 of Law 197/2022.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil procedure extinguished following an administrative act by the Revenue Agency. The lower court found that the insertion of the case into the list of extinguished judgments under Article 1, paragraphs 198 and 200, of Law No. 197/2022 legally terminated the proceedings. Consequently, the appeal was dismissed as the substantive dispute had already been resolved by the administrative authority.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 198, Law No. 197/2022; Art. 391, c. 3, Civil Procedure Code: The court holds that the automatic extinction of a civil lawsuit upon the transmission of a list of extinguished judgments by the tax authority renders further judicial intervention unnecessary and invalidates the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20530/2022 R.G. proposto da : PAGANO TOMMASO, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANZESE NICOLA contro AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE CASERTA UFFICIO CONTROLLI AREA LEGALE, rappresentatee difese dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIAn.1344/08/2022 depositata il 03/02/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 29/08/2024