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Decreto — n. 24248/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 24248/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 24248/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11032/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ANNIBALE ED ENRICO DE CESBRON DE LA GRENNELAIS , elettivamente domiciliati in ROMA VIA U. BIANCAMANO, 25, presso lo studio dell’avvocato PADULA FRANCESCO (PDLFNC79H13A080U) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n.3219/2020 depositata il 27/10/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 24248/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Tenuto conto dell’evoluzione giurisprudenziale, appare opportuno compensare le spese di lite.

Parole chiave

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contenzioso tributario assistenza amministrativa fiscale sospensione della riscossione fiscale amministrazione fiscale ricupero d'imposta differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
ROMA n.3219/2020 depositata il 27/10/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Tenuto conto dell’evoluzione giurisprudenziale, appare opportuno compensare le spese di lite.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11032/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ANNIBALE ED ENRICO DE CESBRON DE LA GRENNELAIS , elettivamente domiciliati in ROMA VIA U. BIANCAMANO, 25, presso lo studio dell’avvocato PADULA FRANCESCO (PDLFNC79H13A080U) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n.3219/2020 depositata il 27/10/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Tenuto conto dell’evoluzione giurisprudenziale, appare opportuno compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma,il 09/09