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Ordinanza Interlocutoria — n. 24238/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits tax appeal case regarding de facto administrator liability and tax assessment motivation to public hearing.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 24238/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione remitted the tax appeal case to a public hearing to address specific procedural and substantive issues raised by the appellant. The appellant argued that the Regional Tax Court failed to adequately motivate its finding of de facto administrator liability and incorrectly applied sanctions based on insufficient evidence. The court recognized the need to examine these complex questions regarding tax liability attribution and the validity of sanctions in light of recent legislative reforms.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 7, comma 1, parte seconda, legge n. 212/2000: The court must remit the case to public hearing when fundamental questions of law regarding tax liability attribution and the validity of sanctions require detailed examination under new legislative provisions.

Parole chiave

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de facto administrator liability tax assessment motivation sanctions illegality Corte di Cassazione remission tributary procedure reform dichiarazione dei redditi responsabilità dell'amministratore responsabilità civile del consulente fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
74 del 2000 per non avere commesso il fatto; - ciò premesso, c on il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 115, 116 e 132 c.p.c.
Art. 7, comma 1, parte seconda, legge n. 212 del 2000
civ., violazione e falsa applicazione di norme di diritto; sulla nullità dell’atto impugnato per mancanza di motivazione e violazione dell’art. 7, comma 1, parte seconda,legge n.
Art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973
212 del 2000 e dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, come modificato dal d.lgs.
d.lgs. n. 74 del 2000
e 5 del d.lgs. n. 74 del 2000 per non avere commesso il fatto; - ciò premesso, c on il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art.
d.lgs. n. 87 del 2024
m), del d.lgs. n. 87 del 2024 (“Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell’art.
artt. 110 c.p
9782/2023 del Tribunale di Roma, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti della Nocco e di Ludovisi Marina, divenuta irrevocabile per la Nocco il 3.11.2023 , come risulta dalla relativa attestazione del 22.01.2024, con la quale la contribuente è stata assolta dal reato di cui agli artt. 110 c.p.
artt. 132 cod. proc. civ
civ., violazione e falsa applicazione di norme di diritto, violazione degli artt. 132 cod. proc. civ.
art. 132 cod. proc. civ
civ., violazione e falsa applicazione di norme di diritto: violazione dell’art. 132 cod. proc. civ.
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Testo completo

seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 26756/2022 R.G. proposto da Nocco Rosa Maria, rappresentata e difes a da ll’avvocato Davide Quadranopresso il cui studio in Roma, Piazzale della Stazione del Lido n. 13, è elettivamente domiciliata, come da procura speciale in calceal ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle e ntrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lazio n. 1854/06/2022, depositata il 26.04.2022.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Tania Hmeljak nella camera di consiglio del29 maggio 2024 e, previa riconvocazione, nella successiva camera di consiglio del 3 settembre 2024. RILEVATO CHE Oggetto: Tributi -Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR del Lazio rigettava l’appello proposto da Nocco Rosa Maria contro la sentenza della CTP di Roma che aveva rigettato il ricorso propost o da l la predett a contribuente avversol’ avviso di accertamento emesso nei suoi confronti, in qualità di amministratore di fatto della Moue s .r.l., con il quale erano stati recuperati a tassazione, per l’anno d’imposta 2014, ai sensi dell’art. 14, comma 4, della l. n. 537/1993, proventi di natura illecita (qualificati come reddito diverso ex art. 67 del TUIR), in misura pari al 50% dell’IVA relativa a fatture per operazioni di cessione, ritenute soggettivamente inesistenti; -dalla sentenza della CTR si evince, in sintesi, per quanto ancora qui rileva, che: -dal PVC risultava chiaramente che la contribuente aveva operato nella qualità di amministratore di fatto della società Moue s.r.l.; - nella motivazione nell’avviso di accertamento erano puntualmente indicate le circostanze e le ragioni di diritto che avevano determinato la maggiore imposizione ed erano illustrate le indagini che avevano condotto all’accertamento delle violazioni tributarie contestate, mediante il richiamo, quale fonte di prova, al PVC che era conosciuto dalla contribuente, in quanto alla stessa regolarmente notificato in data 1.12.2016; - la responsabilità della contribuente si evinceva dalle attendibili dichiarazioni rese dall’amministratore unico, riscontrate da quelle di altri soggetti e da ulteriori indizi (in ordine ai quali la ricorrente non aveva speso alcuna parola), da cui si evinceva il coinvolgimento della Nocco nell’organizzazione e nella gestione societaria; - era infondata la censura sulla omessa attestazione di conformità all’originale della copia dell’attoimpositivo, notificata alla contribuente, in quanto l'avviso di accertamento notificato alla ricorrente era l'originale cartaceo predisposto dall’Ufficio e sottoscritto con firma autografa dal Direttore Provinciale dell'Agenzia convenuta; - anche la censura relativa alle sanzioni era infondata , in quanto nel caso in cui l’amministratore, anche di fatto, della società con personalità giuridica agisce nel proprio esclusivo interesse, utilizzando l'ente con personalità giuridica quale schermo per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a proprio personale vantaggio, viene meno la ratio che giustifica l'applicazione dell'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, diretto a sanzionare la sola società o ente con personalità giuridica, e deve essere ripristinata la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa colpisce la persona fisica autrice dell’illecito; nella specie, nessuna prova contraria aveva offerto la contribuente, che si era limitata a censurare gli atti a suo carico; - la contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato acinque motivi ; -l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso; -in data 4 .1 2 .2023 il Consigliere delegato ha emanato la proposta di definizione del giudizio, ai sensi dell'articolo 380-bis, comma 1, cod. proc. civ., nel sensodella manifesta infondatezza del ricorso; -la proposta è stata comunicata in data 11.12.2023 e il difensor e del la ricorrente ha depositato il 27 . 12 .202 3 tempestiva istanza per la decisione del ricorso; - è stata pertanto disposta la trattazione e fissata l’udienza camerale del 29.05.2024.Il difensore della ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO CHE - In via preliminare occorre rilevare che, con nota depositata in data 21.02.2024, il difensore del la ricorrente ha depositato copia della sentenza penalen. 9782/2023 del Tribunale di Roma, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti della Nocco e di Ludovisi Marina, divenuta irrevocabile per la Nocco il 3.11.2023 , come risulta dalla relativa attestazione del 22.01.2024, con la quale la contribuente è stata assolta dal reato di cui agli artt. 110 c.p. e 5 del d.lgs. n. 74 del 2000 per non avere commesso il fatto; - ciò premesso, c on il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.,in relazione agli artt. 115, 116 e 132 cod. proc. civ.; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; artt. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di norme di diritto, violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., assenza testuale di motivazione “circa il mancato accertamento e dichiarazione della totale estraneità della Nocco al ruolo di amministratore di fatto della Moue s.r.l.”; sostiene che la CTR ha erroneamente ritenuto la Nocco amministratore di fatto della Moue s.r.l., sulla base di elementi inattendibili e non riscontrati; - con il secondo motivo, deduce: art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 115, 116 e 132 cod. proc. civ.; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di norme di diritto: violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.; assenza testuale di motivazione: sulla non corretta qualifica dell’amministratore di fatto in capo alla contribuente, per avere la CTR attribuito erroneamente alla Nocco il ruolo dell’amministratore di fatt o, non valutando correttamente le prove emerse nel caso di specie; - con il terzo motivo, deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia; art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di norme di diritto; sulla nullità dell’atto impugnato per mancanza di motivazione e violazione dell’art. 7, comma 1, parte seconda,legge n. 212 del 2000 e dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, come modificato dal d.lgs. n. 32 del 2001, per avere la CTR errato nel non ritenere nullo l’avviso di accertamento impugnato che era motivato esclusivamente per relationemal PVC; - con il quarto motivo, deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per non avere la CTR ritenuto nullo l’atto impugnato per omessa attestazione della conformità, all’originale digitale,della copia cartacea notificata; - con il quinto motivo, deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per non avere la CTR annullato l’atto impugnato per l’illegittimità, l’infondatezza e/o l’inapplicabilità dellesanzioni irrogate; - ritenuto opportuno che il presente ricorso sia trattato in pubblica udienza, stante le questioni di natura nomofilattica che devono essere esaminate, a seguito della entrata in vigore dell’art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 87 del 2024 (“Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell’art. 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111”).

P.Q.M.

La Corte rimette la causa in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nell’adunan