Cassation court dismisses appeal regarding tax assessment notice validity and procedural deadlines.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the appeal filed by ITALPRINT S.R.L. against a tax assessment notice, upholding the lower court's decision on procedural grounds. The appellant argued that the 60-day deadline for submitting observations was violated and that the tax authority failed to demonstrate concrete interest in the appeal. The court rejected these claims, noting that the administrative act was legally effective upon signing and that the appellant's failure to submit observations within the statutory period constituted a waiver of further defenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12 comma 7 della legge 212/2000; Art. 360 c.p.c.: The court establishes that the 60-day deadline for observations is a dilatory term whose breach does not automatically invalidate the tax act if the notice was timely served, and that failure to submit observations within the period implies a waiver of the right to contest the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 2247 /201 8 R.G. proposto da ITALPRINT S.R.L. IN FALLIMENTO , in persona del legale rappresen- tante p.t. , rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Nebbia (p.e.c.nebbia.giuseppe@avvocaticampobasso.legalmail.it), ed elet- tivamentedomiciliata in Roma, P.le Clodio n.32/A, presso lo studio legaledell’Avv. Lidia Sgotto Ciabattini ; –ricorrente – contro Oggetto:II.DD. e IVA – contraddittorioprocedi- mentale AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;
–controricorrente – avverso la sentenza della Corte Commissione Tributaria Regionale dellaCampania n. 1 1 794/32/16 , depositata il 23.12.2016 e non no- tificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 25 giugno 2024 dalconsigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: Consentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campa- nia veniva accolto l’ appell o propost o dall’Agenzia delle Entrate av- versola sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bene- venton. 540 / 2 /20 1 5 di accoglimento del ricorso introduttivo propo- stoda ITAL PRINT S.r.l. , ora in Fallimento, avente ad oggetto l’avviso di accertamento n. TFM030302224/2013 per l’anno 200 8 inerente II.DD.e IVA .
L’Amministrazionefinanziaria in base al p.v.c. adottato il 24.10.13 dallaG uardia di F inanza contestava alla contribuente l’omessa con- tabilizzazionedi elementi positivi di reddito per il suddetto periodo diimposta, per un importo un imponibile di euro 1.355.521,00 . Il giudice di prime cure accoglieva l’eccezione del la contribuente di nullitàdell'avviso di accertamento per mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12 comma 7 della legge 212/2000,ritenendo assorbita ogni altra doglianza. La CTR rilevava chel'atto di accertamento risultava notificato per il ricevente, in data 7gennaio 2014 e , a quella data, risultavano decorsi i 60 giorni dalla consegnadel p . v . c . , senza che il contribuente avesse proposto os- servazioni.Per il resto, il giudice riteneva che la mancanza di tem- pestivo atto di controdeduzioni in appello comportasse la rinunzia allealtre eccezioni del contribuente a sostegno del ricorso e ritenute assorbitedai primi giudici.
Avversola sentenza d’appello propone ricorso per cassazione la con- tribuente,affidato a due motivi che illustra con memoria , cui replica l’Agenziadelle Entrate con controricorso. Consideratoche:
1. In via pregiudiziale l’Agenzia eccepisce che la società avrebbe notificato il ricorso per cassazione ampiamente oltre il termine di seimesi dal deposito della sentenza della CTR, invocando la norma- tiva sulla cd. rottamazione delle cartelle ex d.l. n.50/17 e quella sulladefinizione delle liti pendenti che non pare applicabile alla fat- tispecie. 1.1. L’eccezione è infondat a. L a notifica del ricorso è tempestiva, dal momento che la sentenza impugnata, non notificata, è stata depositatail 23.12.2016 , e il ricorso per cassazione è stato notifi- catoil 3 gennaio 201 8 .
I l termine “lungo” per impugnare ex art.38 comma3 d.lgs. 546/1992 in riferimento all’art.327 cod. proc. civ. applicabile ratione temporis alla fattispecie è semestrale ed è sca- dutoil 2 3 . 6 .2017, ossia nel periodo compreso tra il 24.4.2017 e il 30.9.2017. T rova così applicazione l’art.11 comma 9 del d.l. n.50/17,convertito in legge n.96/17, che differisce, per la proroga semestrale ivi prevista, la scadenza del termine per impugnare al 23.1.2018,allorquando è tempestivamente intervenuta la notifica delricorso. 2.Con il primo motivo la società ricorrente , in relazione all’art.360 primocomma n. 3 cod. proc. civ., prospetta la violazione dell’art.12 comma7 della legge n.212/2000 perché la sentenza impugnata da unlato riconosce che la giurisprudenza della Suprema Corte ha da tempostatuito che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni tra l’emanazione dell’avviso di accertamento e la consegna del p.v.c. determina l’illegittimità dell’atto, e che l’approssimarsi dellascadenza del termine decadenziale dell’azione di accertamento non rappresenta una ragione di urgenza tutelabile ai fini dell’inos- servanzadel termine dilatorio .
Dall’altro, accoglie l’appello dell’Uffi- cio per una asserita « carenza di concreto interesse del contri- buente»,che, non avendo formulato alcuna osservazione nei ses- santa giorni successivi alla notifica del PVC, a avrebbe così dimo- strato«inequivocabilmente di non volersi difendere » . 3.La seconda censura prospetta, in via subordinata e in rapporto all’art.360 primo comma n. 4 cod. proc. civ., anche la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 comma 1, 132, comma 1 n.4) e 118disp. att. cod. proc. civ., 36, 56 e 61 d.lgs. n.546/92 , per aver la Commissione erroneamente dichiarato di non doversi pronun- ciaresul motivo di merito, proposto nel ricorso in primo grado alle pagineda 3 a 6, oggetto di appello dell’Ufficio nelle pagg. da 5 a 7, edi conseguente difesa del Fallimento con la costituzione in appello del17.11.16, alle pagine da 5 e 6. 4.Il collegio osserva che sulla questione oggetto della prima cen- sura,relativa al procedimento amministrativo, la giurisprudenza di Sezionenon è pi e namente omogenea.
Alcune pronunce ( cfr. ad es. Cass. Sez. 5 , Sentenza n. 15648 del 09/07/2014) sono nel senso che l 'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni di cui all'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 postula la notifica dell'atto impositivo al destinatario o, in ogni caso, la sua avvenuta conoscenza legale da parte di quest'ultimo, in quanto l'atto,prima della notifica , rimane nella sfera interna dell'Ammini- strazioneed è inidoneo a costituire esercizio della potestà imposi- tiva,sicché non sussiste alcuna violazione ove l'atto sia stato for- mato e sottoscritto prima dello spirare del termine ma notifi- catosuccessivamente alla sua scadenza.
Altre decisioni (cfr. ad es. Cass. Sez. 6 - 5 , Ordinanza n. 17202 del12/07/2017) affermano che , in tema di accertamento, l ’ atto im- positivosottoscritto dal funzionario dell ’ ufficio in data anteriore alla scadenzadel termine di cui all ’ art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000,ancorché notificato successivamente alla sua scadenza, è il- legittimo, atteso che la norma tende a garantire il contradditorio procedimentaleconsentendo al contribuente di far valere le sue ra- gioniquando l'atto impositivo è ancora "in fieri", integrando, vice- versa,la notificazione una mera condizione di efficacia dell ’ atto am- ministrativo ormai perfetto e, quindi, già emanato ( cfr., c onforme alla decisione da ultimo citata , Cass.
Sez. 5 , Sentenza n. 20267 del31/07/2018). Allaluce di quanto precede, l a trattazione della controversia dev’es- seredev