Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to untimely challenge and double conformity of grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by ITALPRINT S.R.L. against a definitive tax payment order and mortgage registration. The taxpayer argued procedural nullities and substantive errors regarding the calculation of VAT credits and the validity of the payment order. The court ruled the claims inadmissible because the taxpayer failed to timely challenge the underlying payment order and the appeal relied on grounds already ruled out by prior legislation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 4 c.p.c.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if the taxpayer fails to timely challenge the prerequisite payment order or if the appeal relies on grounds already ruled out by the abrogation of Art. 348-ter c.p.c. due to double conformity.
Parole chiave
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to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 22946 /201 7 R.G. proposto da ITALPRINT S.R.L. IN FALLIMENTO , in persona del legale rappresen- tante p.t. , rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Nebbia (p.e.c.nebbia.giuseppe@avvocaticampobasso.legalmail.it), ed elet- tivamentedomiciliata in Roma, P.le Clodio n.32/A, presso lo studio legaledell’Avv. Lidia Sgotto Ciabattini ; –ricorrente – contro Oggetto:notifica – car- telladi pagamento – irre- peribilitàassoluta AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, AGENZIADELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rap- presentantepro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Ge- neraledello Stato, domiciliata in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;
–controricorrenti – avverso la sentenza della Corte Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 1670/1/17, depositata il 24.02.17 e non notifi- cata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 25 giugno 2024 dalconsigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: Consentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campa- niaveniva rigettat o l’ appell o propost o da ITAL PRINT S. r . l . in liqui- dazione,ora in Fallimento, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Benevento n. 607 / 2 /20 1 5 di rigetto del ri- corsointroduttivo, avente ad oggetto l’iscrizione ipotecaria e la con- nessa cartella di pagamento n. 01720130005690055000 relativa all’anno d’imposta 2009 per il recupero di IVA pari ad euro 388.220,00, oltre a sanzioni ed interessi per un totale di euro 624.880,30.
Partecontribuente deduceva che la cartella pagamento, atto presup- postodell’iscrizione ipotecaria , non le era mai stata notificata, e ri- feriva di non aver mai ricevuto il cd. avviso bonario anteriormente all’emissione degli atti impugnati . N el merito, deduceva che per l’anno di imposta oggetto di riprese la società vantava un credito d’impostaIVA pari ad euro 379.722,00, risultante dalla sentenza de- finitivadella CTP di Benevento n. 721/2/2015. Il giudice d’appello confermava la decisione della CTP. Quanto alla notificadella cartella, derivante da un controllo automatizzato ex art. 36bis d .P.R. 600/73, accertava che risultava regolarmente esegui ta -come gi à stabilito dal giudice di primo grado - ai sensi del combi- nato disposto degli artt. 26 comma 4 del d.P.R. 602/73, 140 cod. proc.civ. e 60 comma 1 lett.
e) d.P.R. 600/73 . La notifica interveniva il31.05.2013 presso la sede legale della contribuente e, stante l’ir- reperibilità del destinatario, veniva affiss o all’albo comun al e il rela- tivo avviso d i deposito. Pertanto, il giudice stabiliva che non pote- vano essere sollevate ora per allora doglianze avverso la cartella, divenuta definitiva . In ogni caso , in presenza di controllo cartolare l’avvisobonario non era dovuto , né il credito di imposta era invoca- bilein sede di cartella di pagamento proveniente da controllo auto- matizzato.
Avversola sentenza d’appello propone ricorso per cassazione parte contribuente, affidato a cinque motivi, cui replica no l’Agenzia delle Entratee l’Agenzia delle Entrate Riscossione con un unico controri- corso. Consideratoche: 1.Con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione degli artt. 140 e 143 cod. proc. civ. e dell'art 60 del d. P . R . 600/73 , in relazione all’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., affermando chela CTR non avrebbe fatto buon governo delle norme su lla noti- ficadella cartella di pagamento nei procedimenti tributari . 2.Il motivo non può trovare ingresso.
Il giudice ha accertato in fatto chela notifica è stata effettuata ritualmente il 31 maggio 2013 me- diantedeposito al Comune di Ceppa l oni ed affiggendo all'Albo pre- toriol'avviso di deposito della cartella , sul presupposto della irrepe- ribilitàassoluta del notificato . Secondoparte ricorrente questo elemento fattuale non ricorre rebbe nellafattispecie, in cui al momento della notifica s arebbe semplice- mente mancato un addetto alla sede della società . Al contrario, è hadocumentato (doc.1 controricorso) che nel caso l’ u fficiale p ostale hastabilito che all' indirizzo del domicilio fiscale rilevato dalla visura camerale:
«ho rinvenuto un fabbricato in evidente stato di abban- donoe del tutto vuoto, chiuso e sfitto » , constatando così la assoluta irreperibilitàdel notificato . L'accertamentoè coerente con il quadro normativo applicabile, dal momento che l’ irreperibilità assoluta si verifica allor quando l'Uffi- cialepostale non riesce a reperire il contribuente che, dalle notizie acquisiteall'atto della notifica risulta trasferito in luogo sconosciuto oquando nel Comune non c'è abitazione, ufficio o azienda del con- tribuente.Tale è il caso di specie secondo la relata compilata in atti.
Nondi irreperibilità relativa, bensì assoluta si è tratta to , in presenza distatuizione realizzata dall’ufficiale postale e non impugnata con quereladi falso davanti all’AGO . Non risultano in ultima analisi vio- latele previsioni di legge richiamate nel motivo in disamina. 3.Il secondo motivo prospetta, in rapporto all’art.360 primo comma n.3cod. proc. civ., la violazione degli artt.6 della L.212/2000, 36 bisd.P.R. 600/73 e 54 bis del d.P.R. 633/72 per aver la sentenza impugnata affermato erroneamente che la comunicazione dell’av- viso bonario, previsto dall’art.6 L.212/2000, in caso di cartella di pagamento emessa ex artt.36 bis d.P.R. 600/73 e 54 bis d.P.R. 633/72non sarebbe dovuta.
4. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art.360 primo comman.4 cod. proc. civ. e con riferimento al medesimo capo della decisionee sempre con riferimento alla mancata preventiva comu- nicazioneanteriormente alla notifica della cartella di pagamento , la violazionedegli artt. 5 3 del d.lgs.546/92, 112, 115 e 116 cod. proc. civ.e 2697 cod. civ., perché la Commissione prospett erebbe nella sentenza impugnata argomentazioni del tutto assenti nelle difese delleparti. 5.Il secondo e terzo motivo possono essere trattati congiuntamente perchérelativi all'omessa comunicazione dell a comunicazione pre- ventiva (cd. avviso bonario ) anteriore alla notifica della cartella e sonoinammissibili, in conseguenza dell’infondatezza del primo mo- tivodal momento che la cartella , ritualmente notificata e non tem- pestivamente impugnata, è ormai definitiva .
N on possono più es- sereavanzate nel presente processo questioni relative al procedi- mentoamministrativo né al merito della cartella di pagamento, atto presupposto rispetto all’iscrizione ipotecaria , solo atto impugnat o tempestivamentein questa sede .
6. Con il quarto motivo si lamenta, ex art.360 primo comma n.4 cod.proc. civ., la nullità della sentenza e del “procedimento” ( rec- tius,del processo) per violazione e falsa applicazione degli artt.111 Cost.,36 e 61 d.lgs. 546/92, 132 n.4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod.proc. civ. in quanto, secondo la contribuente, la sentenza im- pugnatamotiverebbe facendo riferimento ad una incomprensibile – secondola ricorrente - “evidenza” del fatto che il recupero del cre- ditod’imposta portato dalla cartella non ha attinenza con l’oggetto della sentenza della CTP di Benevento n. 721/2/2015 passata in giudicato. 7.Il quinto motivo prospetta , ai fini de ll’art.360 primo comma n n . 3 e 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza e del “procedimento” (rectius,del processo) per violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 cod. proc. civ. 2697 , 2727, 2729 cod. civ., 36 bis del d.P.R.600/73 dal momento che la Commissione ignor erebbe docu- mentiincontestati e , dunque , secondo parte ricorrente, il g iudice di legittimità non sarebbe chiamato a valutare nuovamente la prova, ma ad accertarne il travisamento da parte del giudice , per l 'esi- stenzadi un dato probatorio non equivoco e insuscettibile di essere interpretatoin modi diversi ed alternativi quanto alla natura del cre- ditodi imposta oggetto della cartella di pagamento . 8.I motivi sono inammissibili, in primo luogo perché , come sopra già argomentato, le censure rivol t e al merito , ossia al credito og- getto della cartella di pagamento , sono precluse in questa sede , poichéla ricorrente non ha dimostrato l’illegittimità della sua noti- ficae tale atto presupposto all’iscrizione ipotecaria non è stat o tem- pestivamente impugnat o.
Per l’effetto, le questioni oggetto delle duecensure suddette non sono state fatte valere tempestivamente inquella sede e non possono essere veicolate nel presente processo inflagrante violazione dei termini di decadenza . Insecondo luogo, al di là dello schermo della presunta violazione di legge, i due mezzi di impugnazione oggetto di trattazione affer i- scono a questioni motivazionali, rispetto alle quali i due mezzi di impugnazionesono inammissibili anche per doppia conforme. Infatti, l’abrogazione dell’art. 348 - ter cod. proc. civ., già prevista dallalegge delega n.206/2021 attuata per quanto qui interessa dal d.lgs. n.149/2022, ha comportato il collocamento all’interno dell’art.360 cod. proc. civ. di un terzo comma, con il connesso ade- guamentodei richiami, il quale ripropone la disposizione dei commi quartoe quinto dell’articolo abrogato e prevede l’inammissibilità del ricorsoper cassazione per il motivo previsto dal n. 5 dell’art. 360 citato,ossia per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio cheè stato oggetto di discussione tra le parti.
La ricorrente non ha dimostrato che le ragioni di fatto poste a base della decisione di primogrado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’ap- pellosono state tra loro diverse. 9.Il ricorso è conclusivamente rigettato e l e spese di lite sono rego- latecome da dispositivo e seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LaCorte: rigettail ricorso e condanna part e ricorrente alla rifusione delle spesedi lite in favore delle controricorrenti in solido , liquidate in e uro 10.500per compensi, oltre a spese prenotate a de