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Ordinanza — n. 24206/2024 — snciv Generato dall'IA

Court corrects a material error in a prior order by adding attorney fee allocation to the dispositif.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24206/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation ordered a correction to a previous order regarding the allocation of litigation costs. The appellant argued that the prior decision omitted fees for her antistatary lawyer, despite explicitly ordering such fees in the reasoning section. The court granted the correction because the error was evident from the case files and the administrative procedure allows for such adjustments without a formal ruling on costs.

Regesto Legislator

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Art. 287 c.p.c.; Art. 391 bis c.p.c.: The court may correct material errors in its own orders when they emerge from the case files, provided the correction does not alter the substantive outcome of the administrative proceeding.

Parole chiave

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material error correction antistatary lawyer fees dispositivo amendment administrative procedure Corte di Cassazione risarcimento per errore giudiziario carenza di legittimazione vizi procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 287 c.p.c.
Art. 391 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., 22 giugno 2020, n. 12184
non è ammessa alcuna statuizione sulle spese processuali, trattandosi di procedimento di natura amministrativa senza una parte soccombente in senso proprio (Cass., 22 giugno 2020, n. 12184;
Cass., 4 gennaio 2016, n. 14
Cass., 4 gennaio 2016, n. 14; Cass., 17 settembre 2013, n.
Cass., 17 settembre 2013, n. 21213
14; Cass., 17 settembre 2013, n. 21213).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11796/2023R.G. proposto da Scaglione Antonietta, rappresentata e difesa dall’Avv. DomenicoPuca, elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; –ricorrente – contro Comune di Ischia, rappresentata e difesa dall’Avv. Gennaro Di Maggio, elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; –controricorrente – avverso l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 15067/2023 pubblicata il 29/05/2023; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19gennaio 2024 dal Consigliere Stefania Billi.

Oggetto: correzione errore materiale cass. 15067/2023 RITENUTO CHE Antonietta Scaglione (d’ora in poi ricorrente) chiede la correzione dell’errore materiale commesso da questa Corte nell’ordinanza in epigrafe indicata, emessa a conclusione del giudizio avente R.G. n. 20323/2017 e volto alla cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 1287/3/2017. La ricorrente rileva l’errore materiale nella parte in cui il Collegio, dopo avere affermato nella parte motivala condanna del comune ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, nel dispositivo ha omesso l’attribuzione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatarioAvv.

Domenico Puca. CONSIDERATO CHE L’errore emerge ictu oculi dagli atti, atteso che, sia nel controricorso, sia nella memoria illustrativa, è stato chiesto il rigetto del ricorso con attribuzione delle spese al difensore dichiaratosi antistatario. Può darsi corso, pertanto, alla correzione del dispositivo con l’aggiunta, dopo le parole «accessori di legge» delle parole «da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario Avv. Domenico Puca». Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c. non è ammessa alcuna statuizione sulle spese processuali, trattandosi di procedimento di natura amministrativa senza una parte soccombente in senso proprio (Cass., 22 giugno 2020, n. 12184;

Cass., 4 gennaio 2016, n. 14; Cass., 17 settembre 2013, n. 21213).

P.Q.M.

La Corte dispone correggersi l’ordinanza n. 15067/2023 , pubblicata il 29/05/2023 con l’aggiunta, dopo le parole «accessori di legge», delle parole « , da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatarioAvv. Domenico