Court allows correction of Supreme Court order to add lawyer's name in litigation cost distribution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted a request to correct a previous Supreme Court order regarding litigation costs. The original order condemned the losing party to pay costs but omitted the specific instruction to deduct these funds from the winning party's lawyer's account, despite a timely request by the lawyer. The court ruled that the remedy for such omissions is a material error correction procedure, allowing the order to be amended to include the lawyer's name.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391-bis c.p.c.; When a court order omits the deduction of litigation costs from the winning party's lawyer despite a timely request, the remedy is a material error correction procedure to amend the order.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20373/2023 R.G. proposto da : AVV. VITOLO GIUSEPPE, elettivamente domiciliatopresso il proprio studioin ROMA LUNGOEVERE DEI MELLINI 77, rappresentato e difeso da sé stesso -ricorrente- contro LA NINFEA S.A.S. DI MAZZARELLA FRANCESCO C. -intimato- avverso ORDINANZAdi CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 4971/2018depositata il 02/03/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2024dal Consigliere FABIO DI PISA RILEVATO CHE 1. questa Corte con l’ordinanza n.4971/2018 depositata in data 2 marzo 2018, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla società la Ninfea s.a.s. di Mazzarella Francesco c. rigettava detto ricorso e condannava parte ricorrente “alla refusionedelle spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida in favore del Comune di Ischia in euro 3.500,00, per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge …” , non disponendo la distrazione delle spese di lite in favore dell’Avv.
Giuseppe Vitolo, procuratore costituito del Comune di Ischia, sebbene espressamente richiesta, con relativa dichiarazione di anticipo, nelle conclusioni del controricorso notificato;
2. il difensore del Comune di Ischia (NA) Avv. Giuseppe Vitolo ha chiesto la correzione della predetta ordinanza per l’omessa distrazione delle spese giudiziali in suo favore, nonostante la richiesta;
3. la Ninfea s.a.s. di Mazzarella Francesco c. è rimasta intimata; CONSIDERATO CHE:
1. il ricorso può trovare accoglimento;
2. invero, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 24 febbraio 2016, n. 3566; Cass., Sez. Un., 27 novembre 2019, n. 31033; Cass., Sez. 6^-Lav., 18 novembre 2021, n. 35202; Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2023, n. 29235);
3. nella specie, la Corte ha pronunziato la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della parte vittoriosa, omettendo di disporne la distrazione a favore del difensore di quest’ultima, che ne aveva fatto richiesta tempestiva;
4. pertanto, occorre procedere alla correzione del dispositivo della predetta ordinanza nel senso che dopo le parole: “condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida in favore del Comune di Ischia in euro 3.500,00, per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge …” debba aggiungersi la locuzione “con distrazione in favore dell’Avv. Giuseppe Vitolo, dichiaratosi antistatario;
5. non vi è luogo a provvedere sulle spese giudiziali, poiché il procedimento di correzione ex art. 391-bis cod. proc. civ. ha natura amministrativa e non è, dunque, possibile individuare all'esito dello stesso una parte vittoriosa e una parte soccombente (da ultima: Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2024, n. 5079).
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione dell’ordinanza n.4971/2018 depositata in data 2 marzo 2018, mediante l’aggiunta nel dispositivo, dopo le parole: “condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida in favore del Comune di Ischia in euro 3.500,00, per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge …” della locuzione “con distrazione in favore dell’Avv. Giuseppe Vitolo, dichiaratosi antistatario”; dispone, altresì, che tale correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 15 maggio 2024 Il Presidente (Oronzo De Masi)