Italian Court dismisses appeal request due to loss of interest from simplified settlement filing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appellant's request for cessation of proceedings, ruling that the interest in the decision had vanished. The appellant, Vaporart SRL, filed an application for a simplified settlement under specific 2018 legislation, which the opposing party did not contest. Consequently, the Court ordered the case to be returned to the lower tribunal for a new hearing to address the procedural status.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380 bis.1 c.p.c.; d.l. 23/10/2018 n. 119: When a party files an application for a simplified settlement, the interest in the decision ceases, rendering any subsequent request for cessation of proceedings inadmissible.
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24 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 10193/2019 R.G. proposto da: VAPORART SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo studio dell’avvocato PALERMO GIANFRANCO (PLRGFR40S04H501E), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DEL LAZIO n. 6406/16/18 depositata il 25/09/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2024 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA Con la sentenza n. 6406/16/18 del 25/09/2018, la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da Vaporart s.r.l. nei confronti della sentenza n. 12781/11/17 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso un avviso di pagamento conseguente il mancato versamento dell’imposta sul consumo dei prodotti da inalazione di cui all’art. 62 quater, comma 1 bis, del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico sulle accise –TUA). 1.1.La CTR respingeva l’appello di ADM evidenziando che:
a) l’avviso di pagamento era stato correttamente emesso dalla Direzione centrale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM);
b) non sussistevano le condizioni di legge per l’applicazione dell’art. 12 della l. 27 luglio 2000, n. 212;
c) non vi era alcun a pregiudizialità necessaria con l’ordinanza del TAR che aveva rimesso alla Corte costituzionale la questione di costituzionalità dell’art. 62 quater citato con riferimento ai prodotti non contenenti nicotina (diversamente che nel caso di specie);
d) la normativa doveva ritenersi compatibile con il diritto unionale, nonché costituzionalmente legittima;
f) l’Amministrazione doganale aveva provato la correttezza della determinazione dell’aliquota media. Avverso la sentenza di appello Vaporart s.r.l. proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi e, successivamente, depositava istanza di sospensione e memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ. ADM resisteva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Va preliminarmente evidenziato che, con la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ., la ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere essendo venuto meno il proprio interesse alla decisione in conseguenza della presentazione di istanza di definizione agevolata ai sensi del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136. 2.ADM non ha preso posizione in ordine all’istanza depositata da parte ricorrente, sicché appare opportuno rinviare la presente controversia a nuovo ruolo al fine di consentire la necessaria interlocuzione.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo invitando la controricorrente a dedurre con riferime