Civil procedure case dismissed as extinguished by automatic statute of limitations under Italian Civil Code provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil procedure extinguished following a procedural ruling by the Calabrian Regional Court. The lower court found that the insertion of the case into a specific list under the 2023 tax decree automatically satisfied the statutory requirements for case termination, rendering any further litigation unnecessary. Consequently, the court upheld the dismissal, noting that the opposing party's arguments regarding the validity of the tax assessment were moot due to the procedural extinction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The automatic extinction of a civil proceeding due to the fulfillment of statutory time limits renders further litigation inadmissible, thereby terminating the case without a merits decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21878/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro MEDITERRANEA SRL, rappresentato e difeso dall’avvocato SANTUCCI DANIELE avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CALABRIAn.197/01/2020 depositata il 20/01/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 08/08/2024 I