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Decreto — n. 24143/2024 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure: Court declares lawsuit extinguished due to procedural listing under new tax law provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 24143/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the civil lawsuit extinguished following a procedural listing by the tax authority. The lower court ruled that the case was definitively resolved under specific articles of the 2022 tax law, noting the absence of any formal objection. Consequently, the Supreme Court upheld the decision that the litigation process terminated without a substantive judgment on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3 del d.l. n. 13 del 2023: When a tax authority lists a case for extinction in the prescribed manner, the litigation is deemed extinguished unless parties request a hearing.

Parole chiave

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procedural extinction tax law provisions civil procedure listing litigation termination Supreme Court ruling crescita in giudicato della tassazione differimento dell'imposizione assoggettamento all'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3 del d.l. n. 13 del 2023
3220 / 22 /20 17 , depositata il 06/11/2017, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplatonell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12586/2018R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; contro COMO SUD SRLUNIPERSONALE, rappresentata e difesa dall’Avv. CAFORIO CARLO, e nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. PUGLIA SEZ. STACCATA LECCE , n. 3220 / 22 /20 17 , depositata il 06/11/2017, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplatonell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PRO