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Ordinanza — n. 24127/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court corrects a material error in a decree by adding an omitted party's name.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24127/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a request to correct a material error in a previous decree by adding the omitted name of a party. The applicants argued that the decree failed to list Bresolin Laura despite her being a co-obligant under the tax law. The court ruled that the omission was evident from the case files and ordered the correction of the document.

Regesto Legislator

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Art. 287 c.p.c.; Art. 391-bis c.p.c.: The court may correct material errors evident from the case files, such as the omission of a party's name, without ruling on procedural costs.

Parole chiave

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material error correction omission of party name decreto di estinzione co-obligato L. 197/2022 c.p.c. arts 287 391-bis procedimento amministrativo accoglimento parziale del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 287 c.p.c.
Art. 391-bis c.p.c.
Art. 1, c. 202, L. n. 197/2022
197/2022 che si considera perfezionata con il versamento della prima rata e che, ai sensi dell’art. 1, c. 202, L. n. 197/2022, estende i suoi effetti anche nei confronti di ASD UNITED CAST e di Bresolin Laura.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6 - 2, n. 21213/2013
non è ammessa alcuna statuizione sulle spese processuali, trattandosi di procedimento di natura amministrativa senza una parte soccombente in senso proprio (Cass., Sez. 6 - 2, n. 21213/2013, Rv.
Cass., Sez. 6 - L, n. 14/2016
Cass., Sez. 6 - 2, n. 12184/2020
Cass., Sez. 3, n. 26566/2023
Sez. 3, n. 26566/2023
Sez. 3, n. 26566/2023, Rv.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7056/2024 R.G. proposto da A.S.D. UNITED CAST (c.f. 04242840264), nella persona del legale rappresentante BRESOLIN LAURA (c.f. BRS LRA 82R67 L407H), e BRESOLIN GIUSEPPE (c.f. BRS GPP 57R30 G229P), rappresentati e difesi dall’avv. Riccardo Artico (RTC RCR 66C23 L407N) del Foro di Treviso (fax n. 0422-1480245 – avvriccardoartico@cnfpec.it) e dal Prof. Avv. Giuseppe Marini (MRN GPP 68T13 H501O) del Foro di Roma (p.e.c. giuseppemarini@ordineavvocatiroma.org - fax 06 - 36001570), in virtù di procura speciale a margine del ricorso, ed elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI MONTI PARIOLI 48, presso lo studio dell’avv.

Giuseppe Marini; –ricorrenti – contro l’AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. 06363391001; pec: agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione dall’Avvocatura Generale dello Stato (pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) ed elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; -intimata - Per la correzione dell’errore materiale del decreto n. 32321/2023, depositato in data 21 novembre 2023, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2024 dalla dott.ssa Martina Flamini;

Rilevato che:

1. L’Associazione nonché Bresolin Laura e Bresolin Giuseppe, “in qualità di autore delle violazioni e responsabile in solido delle obbligazioni contratte”, hanno impugnato la sentenza n. 1003/01/17 della C.T.R. per il Veneto.

2. Bresolin Giuseppe, quale coobbligato, ha presentato apposita domanda di definizione ex art. 1, c. 186-205, della L. n. 197/2022 che si considera perfezionata con il versamento della prima rata e che, ai sensi dell’art. 1, c. 202, L. n. 197/2022, estende i suoi effetti anche nei confronti di ASD UNITED CAST e di Bresolin Laura.

3. L’Associazione, Bresolin Laura e Bresolin Giuseppe, a seguito della domanda di definizione presentata, hanno chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio.

4. Con decreto n. 32321/2023, depositato in data 21 novembre 2023, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’estinzione del giudizio “iscritto al n. 11114/2018 R.G. proposta da: ASD UNITED CAST, BRESOLIN GIUSEPPE …”, omettendo di indicare il nominativo di Bresolin Laura, pur essendo anch’essa parte del giudizio, avendo ricorso “in proprio”, al pari dell’Associazione e di Bresolin Giuseppe.

5. Con ricorso depositato il 28.3.2024 i ricorrenti hanno chiesto la correzione dell’errore materiale e l’indicazione del nominativo di Bresolin Laura. Considerato che: 1.L’errore, sotto forma di omissione, emerge ictu oculi dagli atti, atteso che Bresolin Laura era parte del giudizio e che alla stessa, ai sensi dell’art. 1, c. 202, l. n. 197 del 2022, si estendono gli effetti della definizione agevolata. Può darsi corso, pertanto, alla correzione del decreto in epigrafe con l’aggiunta, dopo le parole “ASD UNITED CAST, BRESOLIN GIUSEPPE” delle parole “e BRESOLIN LAURA”. 2.Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c. non è ammessa alcuna statuizione sulle spese processuali, trattandosi di procedimento di natura amministrativa senza una parte soccombente in senso proprio (Cass., Sez. 6 - 2, n. 21213/2013, Rv. 627802 – 01, Sez. 6 - L, n. 14/2016, Rv. 638387 - 01, Sez. 6 - 2, n. 12184/2020, Rv. 658456 - 01;

Sez. 3, n. 26566/2023, Rv. 669068 –01). PQM La Corte dispone correggersi il decreto n. 32321/2023, depositato il 21 novembre 2023, con l’aggiunta, dopo le parole “ASD UNITED CAST, BRESOLIN GIUSEPPE” delle parole “eBRESOLIN LAURA”. Manda alla Cancelleria per la prescritt