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Ordinanza — n. 24102/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court appeal dismissed as untimely filed over six months after the lower court decision was deposited.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24102/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible due to procedural tardiness. The lower court decision was deposited on June 11, 2020, while the appeal was only notified on January 15, 2021, exceeding the six-month statutory limit. Consequently, the court dismissed the request and ordered the tax agency to pay the company's legal fees.

Regesto Legislator

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Art. 327, comma 1, c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if filed beyond the six-month period prescribed by law, regardless of any suspensive effects or specific grounds raised regarding the lower court's reasoning.

Parole chiave

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tax appeal tardiness six month limitation Court of Cassation procedural inadmissibility tax liquidation dispute istanza tardiva di restituzione dei termini opposizione tardiva retrocessione di credito

Disposizioni normative citate

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Art. 327, comma 1, c.p.c.
il ricorso è inammissibile in quanto tardivo, come eccepito dalla parte controricorrente, non risultando rispettato il termine lungo di cui all’art. 327, primo comma, cod.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
131/86, in relazione all'art. 360,primo comma, n.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
131/86, in relazione all'art. 360,primo comma, n.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Art. 36, d.lgs. n. 546/1992
131/86, in relazione all'art. 360,primo comma, n.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2668/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende ; -ricorrente- contro SETTE C s.r.l., elettivamente domiciliat a in ROMA VIA LIVENZA N.3, presso lo studio dell’avvocato BORRELLI ACHILLE (BRRCLL81T10D086B) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LOTTI MASSIMO (LTTMSM51R23H501U); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del Lazio n. 1622/2020 depositata il11/06/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2024dal Consigliere FABIO DI PISA. RILEVATO CHE 1. la Commissione Tributaria Regionale delLazio, con la sentenza n. 1622/3/2020 depositata in data 11 giugno 2020 e non notificata , confermava la sentenza di primo grado in forza della quale era stato annullato l’avviso di liquidazione e rettifica in relazione all’atto di compravendita di un complesso immobiliare da parte della società Sette C. s.r.l. in favore di Unicredit Leasing S.p.A. e del Gruppo Buffetti S.p.A.;

2. avverso detta sentenza l’Ufficio propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso la Sette C. s.r.l. la quale ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per tardività, ed ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. con il primo motivo l’ufficio lamentaviolazione e falsa applicazione dell'articolo 51 e 52 del d.P.R. 131/86, in relazione all'art. 360,primo comma, n. 3), cod. proc. civ. atteso che la Commissione Tributaria, nel pervenire alle proprie conclusioni non aveva considerato che nell’atto impositivoera stato valutato lo stato interno del complesso immobiliare e che la diversa collocazione delle unità immobiliari utilizzate a titolo comparativo era stata considerata ed omogeneizzata;

2. con il secondo motivo denuncia la n ullità della sentenza e del procedimento in relazione all'art.132, secondo comma, n. 4 c.p.c. e articolo 36 d .lgs. n.546/1992, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.4) cod. proc. civ. atteso che la C.T.R. non aveva esaminato le specifiche censure formulate con l’appello con cui erano state evidenziate le carenze motivazionali della prima sentenza, carenze ravvisabili anche in relazione alla sentenza impugnata;

3. il ricorso è inammissibile in quanto tardivo, come eccepito dalla parte controricorrente, non risultando rispettato il termine lungo di cui all’art. 327, primo comma, cod. proc. civ. nel testo ratione temporisvigente; 3.1. la sentenza impugnata risulta essere stata depositata in data 11 giugno 2020 mentre il ricorso per cassazione è stato notificato alla controricorrente, a mezzo PEC, in data 15 gennaio 2021, oltre i sei mesi del termine lungo di impugnazione, computata la sospensione feriale;

4. va, conseguentemente dichiarata la inammissibilità per ricorso;

5. le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna l’Agenzia delle Entrate ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della società controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi ed € 8.000,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge. Così deciso nella camer