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Ordinanza — n. 24079/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows partial appeal regarding legal costs in compliance proceedings where minimum fee standards were exceeded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24079/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the appeal regarding the appeal phase but allowed the claim for legal costs in the compliance and summary proceedings. The appellant argued that the lower tribunal failed to justify awarding fees below the statutory minimums for a fully victorious party. The court ruled that while specific motivation is unnecessary for fees within the tariff range, it is required when awards deviate significantly from the minimums, thus ordering a remand for proper calculation.

Regesto Legislator

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Art. 75 disp. att. cod. proc. civ.; Art. 360 c.p.c.: The court must provide specific motivation for legal costs when the awarded amount deviates appreciably from the statutory minimums, even if within the tariff range, to ensure the parties can verify the calculation criteria.

Parole chiave

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legal costs liquidation compliance proceedings statutory minimum fees judicial motivation requirement remand for recalculation victorious party fees tax tribunal costs ripristino dello stato precedente

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, number 3, of the Code of Civil Procedure
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num.
Art. 75 of the Transitional Provisions to the Code of Civil Procedure
civ., la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 75 disp.
Art. 4 of Ministerial Decree 55 of April 5, 2014
proc civ., dell’art. 4 del d.m.
Art. 15 of Legislative Decree 546 of December 31, 1992
55(Ministero della Giustizia), e delle tabelle 1 - 2 dei parametri ad esso allegate, dell’ art. 15 del d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cassation, Section 6, No. 18905/2017
Sez. L, n. 8824/2017
Sez. 3, n. 20604/2015
643908 – 01 , Sez. 3, n. 20604/2015 , Rv.
Sez. 2, n. 22762/2023
Tale onere si traduce nell'esporre le ragioni di fatto e diritto della pronuncia in modo conciso, ovvero succinto, ma non nel dovere di rispondere esplicitamente e pedissequamente ad ogni singola indicazione(Cass., Sez. 2, n. 22762/2023, Rv.
Sez. 2, n. 9815/2023
37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile (Cass., Sez. 2, n. 9815/2023, Rv.
Sez.1, n. 18584/2021
1076, Sez.1, n. 18584/2021, Rv.
Sez. 1, n. 20289/2015
, Sez. 1, n. 20289/2015 , Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10485/2022R.G. proposto da Fontanella Gianluca, rappresentato e difes o in proprio , elettivamente domiciliato presso il proprio studio, in Roma, via della Pineta Sacchetti, n. 201; –ricorrente – contro Regione Lazio, in persona del presidente p.t.; –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributariaprovinciale di Roma n. 4324/2022depositata l’11 aprile 2022; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19gennaio 2024 dal Consigliere Stefania Billi. RITENUTO CHE La controversia ha ad oggetto un ricorsoin riassunzione, a seguito di un’ordinanza di rinvio di questa Corte (n. 15889 del 2021),con il quale l’Avv.

Gianluca Fontanella (d’ora in poi odierno ricorrente)ha chiesto il Oggetto: ottemperanza-spese riconoscimento del suo diritto alla liquidazione delle spese processuali in un giudiziodi ottemperanza. La controversia trae origine dall’impugnazione di una cartella di pagamento emess a dalla Regione Lazio (d’ora in poi intimata) nei confronti di Mauro Santopadrecon il patrocinio dell’odierno ricorrente. La CTP di Roma (sentenza n. 25270/2016 ) aveva accolto il ricorso, liquidando le spese in favore dell’odierno ricorrente, quale antistatario, in€ 200,00.

Dopo il passaggio in giudicato della sentenza , restando inadempiuto l’obbligo del pagamento delle spese di lite, l’odierno ricorrente proponeva giudizio di ottemperanza, all’esito del quale la CTP di Roma (sentenza n. 10093 del 2019) nominava un commissario ad acta, omettendo la pronuncia sulle spese. Il provvedimento veniva impugnato dall’odierno ricorrente e, all’esito del giudizio di cassazione, la S.C. con l’ordinanza sopra richiamata ha cassato con rinvio anche per le spese del giudizio di legittimità, sul presupposto che il giudice a quonon avesse fornito alcuna motivazione in merito al perché non avevaliquidato le spese di lite in favore del ricorrente, «pur in presenza di una sua piena vittoria anche in quella sede».

Riassunto il giudizio , la sentenza oggi impugnata, sul rilievo che l’odierno ricorrente fosse parte integralmente vittoriosa, sia nel giudizio di ottemperanza, sia in quello di legittimità,ha riconosciuto il suo diritto alle spese legali, liquidandole in: € 100,00 per esborsi ed € 200 per compensi, più accessori di legge, per la fase dell’ottemperanza; € 100 per esborsi ed € 350 per compensi, più accessori di legge, per la fase di legittimità; € 100 per esborsi ed € 200 per compensi più accessori di legge,per la fase di riassunzione.

Ilricorrente propone ricorso fondato su due motivi, la controparte resta intimata.CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 75 disp. att. cod. proc civ., dell’art. 4 del d.m. 5 aprile 2014, n. 55(Ministero della Giustizia), e delle tabelle 1 - 2 dei parametri ad esso allegate, dell’ art. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Evidenzia di avere depositato in data 24.3. 2022, in prossimità dell’udienza di discussione memorie illustrative con nota spese.

Censura che la sentenza non abbia in alcunmodo motivato il discostamento dai valori medi e della nota spese depositata.

2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 del d.m. 5 aprile 2014, n. 55 (Ministero della Giustizia), e delle tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, dell’art. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Censura che la sentenza non abbia in alcun modo motivato il discostamento dai valori minimi.Si duole che la liquidazione spese sia stataoperata omettendone una distinzione per fasi. R ispetto al valore della controversia per il primo giudizio di ottemperanza e per il grado di rinvio, la liquidazione è stata operata, secondo il ricorrente,«in misura evidentemente inferiore ai parametri minimi, come si vedrà, previsti nella tabella 1-2 allegata al DM 55/2014 senza, ancorché non fosse in ogni caso consentito (attesa l'entrata in vigore del DM 37/2018 del Ministero della Giustizia che ha reso espressamente inderogabili i minimi tariffari), motivare in alcun modo le ragioni di tale riduzione». 3.I motivi sono fondati nei termini di seguito esposti e, stante la loro stretta connessione possono essere trattati congiuntamente.Occorre, in via preliminare, premettere che ilgiudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione all'inderogabilità dei relativi minimi, giusta l'art. 24 della l. n. 794 del 1942 (Cass.

Sez. L, n. 8824/2017,Rv. 643908 – 01 , Sez. 3, n. 20604/2015 , Rv. 637583 -01). Tale onere si traduce nell'esporre le ragioni di fatto e diritto della pronuncia in modo conciso, ovvero succinto, ma non nel dovere di rispondere esplicitamente e pedissequamente ad ogni singola indicazione(Cass., Sez. 2, n. 22762/2023, Rv. 668570 - 01) . I principi ora ricordati trovano la loro ragione nella circostanza del venir menodel vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, nella liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. 10 marzo 2014 n.

55. In tal senso è stato affermato che in tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile (Cass., Sez. 2, n. 9815/2023, Rv. 667534 -01). Non sussistendo più, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio, le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento che individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale.

Ne consegue che, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi (tra le tante: Cass., Sez. 6- 3, 15 dicembre 2017, n. 30286, Rv. 647179 - 01 ; Cass., Sez. 6 - 2, 1° giugno2020, n. 10343, Rv. 657887 - 01 ; Cass., Sez. 6 - 5, 3 giugno 2021, n. 15313; Cass., Sez. 6-5, 26 ottobre 2021, n. 30087; Cass., Sez. 6-2, 19 novembre 2021, n. 35591). Deve, inoltre, essere ribadito il principio per cui il giudice deve liquidare in modo distinto spese ed onorari, in relazione a ciascun grado del giudizio, per consentire alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e, in presenza di una nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può rideterminare globalmente i compensi in misura inferiore a quelli esposti, ma deve motivare adeguatamente l’eliminazione o la riduzione delle singole voci(Cass.

Sez. 6 -3, n. 18905/2017, Rv. 645162 - 01) . Il giudice deve, quindi, spiegare le ragioni dell'eliminazione o della riduzione di alcune di esse, al fine di rendere possibile la verifica della conformità della liquidazione alle risultanze degli atti ed ai parametri ministeriali (tra le tante: Cass., Sez. Lav., 5 aprile 2017, n. 8824 , Rv. 643908 - 01 ; Cass., Sez. 5, 31 ottobre 2018, n. 27815; Cass., Sez. 6-1, 5 marzo 2020, n. 6345; Cass., Sez. 1, 21 gennaio 2021, n. 1076). Diversamente,nel caso in cui la predetta nota non sia stata prodotta, deve ritenersi sufficiente la distinta indicazione della somma complessivamente spettante a titolo di compenso e di quelle dovute per esborsi, spese generali ed accessori di legge, incombendo alla parte che ne contesti la liquidazione l'onere di indicare analiticamente le voci e gli importi in relazione ai quali l'importo riconosciuto deve considerarsi errato (cfr.

Cass., Sez. 6-2, n. 30716/2017, Rv. 647175 - 01 ; Cass., Sez. 1, 21 gennaio 2021, n. 1076, Sez.1, n. 18584/2021, Rv. 661816 - 02 ).Deve, quindi, essere ritenuto superato il difforme orientamento secondo cui (Cass. , Sez. 1, n. 20289/2015 , Rv. 637440 - 01) , i n tema di liquidazione delle spese processuali, la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa, la determinazione degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità.

Occorre precisare che la giurisprudenza di legittimità , sempre in tema di spese giudiziali, ha affermato l’obbligo per il giudice di liquidare in modo distinto spese ed onorari in relazione a ciascun grado di giudizio, in quanto solo attraverso tale specificazionele parti hanno modo di controllare i criteri di calcolo adottati (Cass., Sez. 6 - 3, n. 18905/2017 , cit. ). Tale distinzione deve ritenersi, pertanto, sufficiente, ai fini del controllo sulla liquidazione delle spese, non essendo, a tal fine, necessaria anche una liquidazione delle singole fasi del giudizio. 3.1.

Nella specie, trattandosi di giudizio definito con sentenza dell’11 aprile 2022, trovano applicazione i parametri di cui al dm n. 55 del 2014,come modificato dal d . m . 8 marzo 2018, n. 37 . Trattandosi di ungiudizio di valore sino a € 1.100,00, i valori previsti per i gradi di meritosono:

1. Fase distudio della controversia € 170,00 2. Faseintroduttiva del giudizio € 100,00 3. Faseistruttoria e/o di trattazione € 85,00 4. Fasedecisionale € 170,00 Per un totale di € 525,00 -gli importi sono, poi, riducibili del 50% (per la fase istruttoria non oltre il 70%, pari ad € 59,50);Gli importiliquidabili al minimo sarebbero pari a € 279,50 ( a fronte dell’importo liquidato in € 200,00). Per il giudizio di legittimità i valorisono i seguenti: -1. Fase di studio della controversia € 240,00; -2. Fase introduttiva del giudizio € 270,00 -3.

Fase decisionale € 135,00 Per un totale di € 645,00 -importi sono riducibili del 50% (322,50); Da quanto esposto consegue che l’importo di € 350,00 liquidato per il giudizio di legittimità è superiore al minimo. Come si può agevolmente ricavare da un raffronto col contenuto trasfuso in ricorso della nota spese depositata nel fascicolo di parte, la Commissione Tributaria Regionale si è discostata in minus, sia dalle richieste ivi contenute in relazione ai parametri medi, sia da quelliminimi previsti dal d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 8 marzo 2018, n.

37. La sentenza impugnata, tenuto conto dei principi sopra enunciati, avrebbe dovuto, dunque, specificare i criteri di liquidazione del compenso, trattandosi di un caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, avuto riguardo alla liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza e del giudizio di riassunzione. Corretta, viceversa, è stata la liquidazione delle spese per il giudizio di cassazione.

4. Il ricorso deve essere accolto limitatamente alla liquidazione delle spesedel giudizio di ottemperanza e al giudizio di riassunzione con rinvio alla Corte di giustizia di primo grado di Roma, in diversa composizione, la quale dovrà, nell'attenersi ai principi di diritto sopra affermati, provvedereanche in ordine alla disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorsoper quanto di ragione, cassa la