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Decreto — n. 24071/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 24071/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Lufthansa, filed the appeal against a Rome administrative court judgment but remained silent regarding the proposed settlement. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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deemed withdrawal statutory time limit proposed settlement extinction of proceedings cassation appeal Code of Civil Procedure failure to act lite in materia di tariffa

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Tenuto conto che la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata sulla questione al vaglio della Corte successivamente alla proposizione del ricorso;
art. 380-bis c.p
ROMA n.1654/2021 depositata il 24/03/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Tenuto conto che la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata sulla questione al vaglio della Corte successivamente alla proposizione del ricorso;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23629/2021 R.G. proposto da : LUFTHANSA LINEE AEREE GERMANICHE, elettivamente domiciliato in MILANO VIA ALFREDO ORIANI, 2, presso lo studio dell’avvocato ARRIGONI FABIO LUIGI (RRGFLG60M28F205C) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro REGIONE LAZIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARCANTONIO COLONNA 27, presso lo studio dell’avvocato CIOTOLA TIZIANA (CTLTZN69S55F839D) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n.1654/2021 depositata il 24/03/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Tenuto conto che la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata sulla questione al vaglio della Corte successivamente alla proposizione del ricorso;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma,il 2