Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Lufthansa, filed the appeal against a Rome administrative court judgment but remained silent regarding the proposed settlement. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23629/2021 R.G. proposto da : LUFTHANSA LINEE AEREE GERMANICHE, elettivamente domiciliato in MILANO VIA ALFREDO ORIANI, 2, presso lo studio dell’avvocato ARRIGONI FABIO LUIGI (RRGFLG60M28F205C) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro REGIONE LAZIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARCANTONIO COLONNA 27, presso lo studio dell’avvocato CIOTOLA TIZIANA (CTLTZN69S55F839D) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n.1654/2021 depositata il 24/03/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Tenuto conto che la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata sulla questione al vaglio della Corte successivamente alla proposizione del ricorso;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma,il 2