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Ordinanza — n. 24069/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-deposit due to counter-claim by tax authority under civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24069/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to deposit the required fee despite the tax authority filing a counter-claim. The appellant notified the counter-claim but neglected to deposit the uniform contribution, violating procedural requirements under the Civil Procedure Code. Consequently, the Court ruled the appeal improcedibile and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 369 c.p.c.; Art. 370 c.p.c.: The counter-claimant may request the filing of the case to declare the appeal improcedible if the appellant omits the required deposit, thereby preventing the repetition of a superfluous judicial degree.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility non-deposit of uniform contribution counter-claim procedural power Civil Procedure Code violation tax authority counter-claim omissione del contribuente arretrati di contributi differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 369 c.p.c.
Il mancato deposito del ricorso per cassazione, notificato alla controparte costituitasi con contro ricorso, determina l’improcedibilità del ricorso per violazione dell’art. 369 cod.
Art. 370 c.p.c.
369 c.p.c., di richiedere l'iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l'improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall'art. 370 c.p.c. (esercitabile ora, alla stregua della riformulazione di tale norma operata dal d.lgs.
Art. 8 d.P.R. n. 115 del 2002
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Art. 91, 92, 310 comma 4 c.p.c.
art. 369 cod. proc. civ
Il mancato deposito del ricorso per cassazione, notificato alla controparte costituitasi con contro ricorso, determina l’improcedibilità del ricorso per violazione dell’art. 369 cod. proc. civ., nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs.
art. 369 c.p
Il mancato deposito del ricorso per cassazione, notificato alla controparte costituitasi con contro ricorso, determina l’improcedibilità del ricorso per violazione dell’art. 369 cod.
art. 370 c.p
369 c.p.c., di richiedere l'iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l'improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall'art. 370 c.p.c.
art. 387 c.p
Ciò trova giustificazione nell’interesse del controricorrente al recupero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre, ai sensi dell’art. 387 c.p.c., il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione (Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6-L, n. 27571 del 2020
387 c.p.c., il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione (Cass. Sez. 6-L, n. 27571 del 2020, Rv.
Cass. Sez. 1, n. 3193 del 2016
Cass. Sez. 6-L, n. 29297 del 2011
Cass. Sez. 3, n. 21969 del 2008
Cass. Sez. 2, n. 6824 del 1988
Cass. Sez. U., 17 luglio 2023, n. 20621
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19319/2022R.G. proposto da Massoli Stefania; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate- Riscossione , in persona del direttore p.t. , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via del Portoghesi, n. 12; –controricorrente – e Regione Lazio; –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio della n. 5298/2021pubblicata il 23 novembre 2021 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19gennaio 2024 dal Consigliere Stefania Billi.

Oggetto: ottemperanza RITENUTO CHE Stefania Massoli(d’ora in poi ricorrente) ha notificato all’Agenzia delle Entrate-Riscossionein data 23 maggio 2022 un ricorso per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio in epigrafe riportata; il ricorso non è stato depositato presso la Cancelleria di questa Corte, come attestato dal certificato negativo della predetta Cancelleria del 6 agosto2022; la presente controversia, originariamente assegnata alla Sez. VI tributaria,è stata rinviata a nuovo ruolo e trasmessa alla sezione tributaria, in attesa della pronuncia della Corte a Sezioni Unite sulla questionedella debenza o meno del contributo unificato e, quindi, del conseguente raddoppio in caso di mancato deposito del ricorsoda parte del ricorrente, ove l’iscrizione sia stata fatta dal controricorrente.

CONSIDERATO CHE 1. Il mancato deposito del ricorso per cassazione, notificato alla controparte costituitasi con contro ricorso, determina l’improcedibilità del ricorso per violazione dell’art. 369 cod. proc. civ., nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022, qui applicabile ratione temporis. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione e che abbia,a sua volta , notificato al ricorrente il controricorso ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell'art. 369 c.p.c., di richiedere l'iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l'improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall'art. 370 c.p.c. (esercitabile ora, alla stregua della riformulazione di tale norma operata dal d.lgs. n. 149 del 2022, con l’immediato deposito del medesimo controricorso).

Ciò trova giustificazione nell’interesse del controricorrente al recupero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre, ai sensi dell’art. 387 c.p.c., il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione (Cass. Sez. 6-L, n. 27571 del 2020, Rv. 660042 - 01 ; Sez. 1, n. 319 3 del 2016, Rv. 638563 -01; Sez. 6- L, n. 29297 del 2011 , Rv. 620108 - 01 ; Sez. 3, n. 21969 del 2008 , Rv. 604827 - 01 ; Sez. 2, n. 6824 del 1988, Rv. 461083 -01). La S.C.pronunciatasi a Sezioni Unite ha affermato che: - la pronuncia con cui la Corte di cassazione dichiara l’improcedibilità del ricorso, per effetto del mancato deposito dello stesso a norma dell’art. 369 c.p.c., a seguito della iscrizione a ruolo a tal fine richiesta dalla parte cui il ricorso sia stato notificato, deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1- quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, essendo il provvedimento adottato inquadrabile nei tipi previsti dalla norma.

Anche in tal caso, invero, non può dirsi escluso dalla legge l’obbligo di versare il contributo unificato iniziale, né rileva, peraltro, che esso non sia stato in concreto versato dal ricorrente, avendo comunque provveduto al pagamento (o, eventualmente, prenotato a debito il relativo importo, nei casi di cui all’art. 11 del d.P.R. n. 115 del 2002) il controricorrente “diligente”. - l’art. 14, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 individua la parte che per prima si costituisce in giudizio come tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato, senza che possa così distinguersi, nel giudizio di cassazione, tra le posizioni del ricorrente o del controricorrente (salvo il criterio del pagamento dell’autonomo contributo cui siano poi tenute le altre parti ai sensi del comma 3 della stessa norma); - l’importo versato a titolo di contributo unificato dal controricorrente, che abbia richiesto l'iscrizione a ruolo del processo,al fine di far dichiarare l'improcedibilità del ricorso non depositato, può essere recuperato in sede di regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione secondo soccombenza; - il pagamento del contributo unificato rientra, invero, nell’onere di anticipazione delle spese delineato dall’art. 8 del d.P.R. n. 115 del 2002, e trova poi sistemazione finale in base agli artt. 91, 92 o 310, comma 4, c.p.c. - di contro, l’«ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione» che sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, ai sensi del comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, grava ex legesulla parte soccombente, anche quando questa non si sia costituita, oppure quando sia disposta dal giudice la compensazione delle spese processuali.

Ricorre, del resto, anche in ipotesi di dichiarazione di improcedibilità del ricorso notificato e non depositato, la funzione, propria dell’obbligo tributario del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, di ristorare l'amministrazione della Giustizia dall'aver essa dovuto impegnare le limitate risorse dell'apparato giudiziario nella decisione di una impugnazione non meritevole di accoglimento;- l’improcedibilità del ricorso per cassazione notificato e non depositato postula comunque lo svolgimento di un grado del giudizio rivelatosi del tutto superfluo e giustifica il maggior costo fiscale del servizio ( Cass.

Sez. U., 17 luglio 2023, n. 20621).

2. Da quanto sopra esposto, tenuto conto che nel c a so di specie il ricorso notificato non è stato depositato e che l’Agenzia delle Entrate-Riscossionesi è costituita con controricorso, il ricorso è improcedibile. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile. Condanna la ricorrente a pagare in favore della controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di € 550,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo del contributo unifi