Decreto — n. 24064/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IASALERNO n.1991/2019 depositata il 07/03/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 24064/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Rilevato che sulla questione al vaglio di questa Corte le S.U. sono intervenute successivamente alla proposizione del ricorso, appare opportuno compensare le spese.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30392/2019 R.G. proposto da : IMPRESOA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VIRGILIO ORSINI 19 PRESSO STUDIO LEGAL RESEARCH, presso lo studio dell’avvocato BIFOLCO ANTONIO (BFLNTN71R02G230R) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE SALERNO, AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE SALERNO -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.
SALERNO n.1991/2019 depositata il 07/03/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Rilevato che sulla questione al vaglio di questa Corte le S.U. sono intervenute successivamente alla proposizione del ricorso, appare opportuno compensare le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Ro