Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing a company in liquidation, challenged a lower court's tax judgment against a tax authority but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6163/2022 R.G. proposto da : CASALNUOVO SVILUPPO INDUSTRIALE CSI SCARL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BALDASSARRE CASTIGLIONE N 55, presso lo studio dell’avvocato VOGLINO ALESSANDRO (VGLLSN63D24H501I) rappresentato e difeso dall'avvocato BENINCASA FABIO (BNNFBA66M07F839M) -ricorrente- contro ANDREANI TRIBUTI SRL, elettivamente domiciliato in ANCONA CORSO STAMIRA 24, presso lo studio dell’avvocato CARILE FRANCO (CRLFNC42C22G479P) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TASSO ALBERTO (TSSLRT66D22I156P) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
NAPOLI n.6271/2021 depositata il 28/07/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Ro