Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 24036/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 24036/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 24036/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8924/2022 R.G. proposto da : GIULIANO ROSARIO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIACCIO ANTIMO (GCCNTM71S03A512N) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNOn.6791/2021depositata il 23/09/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 24036/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; In considerazione dell’intervento delle S.U. successivo alla proposizione del ricorso, appare opportuno compensare le spese.

Parole chiave

Generato dall'IA
assistenza amministrativa fiscale differimento dell'imposizione sospensione della riscossione fiscale procedura giudiziaria tributaria inoltro della dichiarazione fiscale amministrazione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis c.p
SALERNOn.6791/2021depositata il 23/09/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; In considerazione dell’intervento delle S.U.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8924/2022 R.G. proposto da : GIULIANO ROSARIO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIACCIO ANTIMO (GCCNTM71S03A512N) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNOn.6791/2021depositata il 23/09/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; In considerazione dell’intervento delle S.U. successivo alla proposizione del ricorso, appare opportuno compensare le spese.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma,il 28/