Decreto — n. 24020/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28840/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. contro ASSOCIAZIONE CULTURALE ISIDE NOVA ONLUS, ROSSI CLEMENTE, LIBERTUCCI ANNAMARIA, LOMBARDI ALBERTO MARIO, MACCAURO MARIA ANTONIETTA, PALLADINO MARIA PIA, SABATINO ANGELO, PARENTE MARINELLA, rappresentatee difese dall'avvocato AMATUCCI ANDREA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.CAMPANIA n.5742/ 32/ 2016 depositata il 14/06/2016; vista la comunicazione di regolarità alla definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, depositata dall’Avvocatura Generale dello Stato e rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'alt. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 24020/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. contro ASSOCIAZIONE CULTURALE ISIDE NOVA ONLUS, ROSSI CLEMENTE, LIBERTUCCI ANNAMARIA, LOMBARDI ALBERTO MARIO, MACCAURO MARIA ANTONIETTA, PALLADINO MARIA PIA, SABATINO ANGELO, PARENTE MARINELLA, rappresentatee difese dall'avvocato AMATUCCI ANDREA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.CAMPANIA n.5742/ 32/ 2016 depositata il 14/06/2016; vista la comunicazione di regolarità alla definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, depositata dall’Avvocatura Generale dello Stato e rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'alt. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Testo completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28840/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. contro ASSOCIAZIONE CULTURALE ISIDE NOVA ONLUS, ROSSI CLEMENTE, LIBERTUCCI ANNAMARIA, LOMBARDI ALBERTO MARIO, MACCAURO MARIA ANTONIETTA, PALLADINO MARIA PIA, SABATINO ANGELO, PARENTE MARINELLA, rappresentatee difese dall'avvocato AMATUCCI ANDREA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.CAMPANIA n.5742/ 32/ 2016 depositata il 14/06/2016; vista la comunicazione di regolarità alla definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, depositata dall’Avvocatura Generale dello Stato e rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'alt. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 19/07/2024