Decreto — n. 24017/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2160/2021 R.G. proposto da : PIGRO ATTILIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIETRO GIANNONE 28, presso lo studio dell’avvocato TESTAFERRATA EMANUELE (-) rappresentato e difeso dall'avvocato SENATORE NICOLA (SNTNCL67C23G793N) -ricorrente- contro SOGET SPA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MONACO DANILO (MNCDNL71L04C632W) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNOn.3088/2020depositata il 23/06/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 24017/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; In considerazione della peculiarità della fattispecie, appare opportuno compensare le spese di lite.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2160/2021 R.G. proposto da : PIGRO ATTILIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIETRO GIANNONE 28, presso lo studio dell’avvocato TESTAFERRATA EMANUELE (-) rappresentato e difeso dall'avvocato SENATORE NICOLA (SNTNCL67C23G793N) -ricorrente- contro SOGET SPA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MONACO DANILO (MNCDNL71L04C632W) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNOn.3088/2020depositata il 23/06/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; In considerazione della peculiarità della fattispecie, appare opportuno compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma,il 28/0