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Ordinanza — n. 23972/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23972/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23972/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 13260 /20 22 R.G. proposto da : ELMER s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa all’ a vv. Mario Alfano (PEC: m.alfano68@avvocatinocera.pec.it) e dall’avv. Luciano Coppola (PEC l.coppola@avvocatinocera-pec.it)in virtù di procur e special i in atti –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona del Presidente pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); - controricorrent e – Oggetto: impugnazione estrattodi ruolo Cons.Est.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23972/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Lgs. 18 aprile 2016 n.50, oppure per la riscossione Cons.Est. Roberto Succio - 3 disomme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art.1 comma 1lett.

Parole chiave

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carenza di legittimazione procedure di ricorso esame di cassazione azione di rettifica restituzione delle prestazioni conseguimento fraudolento di una prestazione
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Testo completo

hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 13260 /20 22 R.G. proposto da : ELMER s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa all’ a vv. Mario Alfano (PEC: m.alfano68@avvocatinocera.pec.it) e dall’avv. Luciano Coppola (PEC l.coppola@avvocatinocera-pec.it)in virtù di procur e special i in atti –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona del Presidente pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); - controricorrent e – Oggetto: impugnazione estrattodi ruolo Cons.Est.

Roberto Succio - 2 avverso la sentenza d ella Commissione tributaria regionale dell a Campaniasez. staccata di Salerno n. 8079 / 0 2 /20 21 depositata in data 12/11/2021; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 29/05/2024dal C onsigliere Roberto Succio ; Rilevatoche: - l a società ELMER s.r.l. i mpugnava l'estratto di ruolo nel quale era no indicatesvariate cartella di pagament o della qual i lamentava la mancata notifica; -il giudice di primo grado accoglieva il ricorso e compensava le spese; - appellava il riscossore; la società pure proponeva appello limitatamentealla pronuncia sulle spese di lite - con la pronuncia qui gravata il giudice dell'appello ha accolto l'impugnazionedel riscossore e rigettato l’impugnazione incidentale del contribuente; - ricorre a questa Corte la società con atto affidato a sei motivi di impugnazione; -Agenzia delle Entrate – riscossione resiste con controricorso;

Consideratoche: -d’ufficio va rilevato che l’art.3 bis d. L. n.146/2021, precisato in sede diconversione della l. n.215/21, novellando l’art.12 del d.P.R. n.602/73, haprevisto che dopo il comma 4 è inserito il comma 4 bis il quale ha stabilito che l’estratto di ruolo non è impugnabile - anche unitamente allecartelle sottostanti che si assumono non legittimamente notificate - se non a determinate, specifiche, condizioni. La menzionata previsione di legge recita: «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamentenotificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casiin cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio ad una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80 comma 4 del codice dei contratti pubblicidi cui al d.

Lgs. 18 aprile 2016 n.50, oppure per la riscossione Cons.Est. Roberto Succio - 3 disomme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art.1 comma 1lett.

a) del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008 n.40, per effetto delle verifiche di cui all’art.48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio neirapporti con una pubblica amministrazione»; - questa la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n.26283/2022, ha fortemente circoscritto le impugnazioni attraverso l’estratto di ruolo dirette ad ottenere l’annullamento della sottesa cartella di pagamento, trattandosi di azione di accertamento negativo circa la decadenza del debito iscritto a ruolo, mentre il proc esso tributarioha natura di impugnazione - merito e il ruolo non ha una sua autonomamaterialità; -è conseguentemente presente l’interesse ad agire contro il ruolo solo sevi sia un pregiudizio da esso derivante come ad es. un pignoramento incorso o un’intimazione al pagamento, di cui non vi è evidenza in atti, dacui l’inammissibilità del ricorso originario della società contribuente rilevabileex officio ; - in conclusione, pronunciando sul ricorso, la sentenza impugnata dev’essere cassata senza rinvio ex art. 382 c. 3 c.p.c. e il ricorso introduttivo del contribuente dichiarato inammissibile perché la causa nonpoteva essere proposta; -poiché il ricorso introduttivo del giudizio è stato proposto prima della pronunciaa Sezioni Unite cui sopra si è fatto riferimento, le spese di lite vannocompensate tra le parti; p.q.m. pronunciandosul ricorso, dichiara inammissibile l’originario ricorso della societàcontribuente; cassa