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Decreto — n. 23960/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 23960/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 23960/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25250/2020 R.G. proposto da : FONDI PLINIO , domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FIORE CHIARA (FRICHR77T57H501J) -ricorrente- contro CITTA' DI CIAMPINO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIAQUINTO GIOVANNI (GQNGNN61L01H501A) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n.594/2020 depositata il 04/02/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 23960/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; In considerazione della peculiarità della fattispecie, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese del presente giudizio.

Parole chiave

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contenzioso tributario tempestività tributaria risoluzione del conflitto giurisdizionale opposizione al precetto esecutivo vigilanza sulle fondazioni assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
ROMA n.594/2020 depositata il 04/02/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; In considerazione della peculiarità della fattispecie, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese del presente giudizio.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25250/2020 R.G. proposto da : FONDI PLINIO , domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FIORE CHIARA (FRICHR77T57H501J) -ricorrente- contro CITTA' DI CIAMPINO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIAQUINTO GIOVANNI (GQNGNN61L01H501A) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n.594/2020 depositata il 04/02/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; In considerazione della peculiarità della fattispecie, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma,il