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Decreto — n. 23923/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 23923/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 23923/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28388/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'avvocatura generale dello STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BASTONI ILARIA, nata a Rovereto (TN) il 02.08.1963 (cod. fisc. BSTLRI63M42H612C) residente in 37121- Verona, via Pellicciai n. 14/D, in qualità di erede universale del signor BASTONI OSVALDO rappresentata e difesa dagli avvocati Cinzia Mazzi (C.F.:MZZCNZ55R55L781L, PEC cinzia.mazzi@avvocatopec.com),e Alessandro Cavallini (cod. fisc.CVLLSN75D29L781Y; pec:avv.alessandro.cavallini@pec.it) domiciliata presso i suuoi difensori in Verona, presso lo studio in via S. Mamaso n. 2, in forza di procura in calce del presente atto -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 23923/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'avvocatura generale dello STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BASTONI ILARIA, nata a Rovereto (TN) il 02.08.1963 (cod. fisc. BSTLRI63M42H612C) residente in 37121- Verona, via Pellicciai n. 14/D, in qualità di erede universale del signor BASTONI OSVALDO rappresentata e difesa dagli avvocati Cinzia Mazzi (C.F.:MZZCNZ55R55L781L, PEC cinzia.mazzi@avvocatopec.com),e Alessandro Cavallini (cod. fisc.CVLLSN75D29L781Y; pec:avv.alessandro.cavallini@pec.it) domiciliata presso i suuoi difensori in Verona, presso lo studio in via S. Mamaso n. 2, in forza di procura in calce del presente atto -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.

Parole chiave

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ritardi procedurali istanza tardiva di restituzione dei termini opposizione tardiva preclusione per tardività tardivo pagamento delle spese termini di ricorso

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
TRIBUTARIA II GRADO TRENTOn.61/2017depositata il 06/06/2017 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28388/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'avvocatura generale dello STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BASTONI ILARIA, nata a Rovereto (TN) il 02.08.1963 (cod. fisc. BSTLRI63M42H612C) residente in 37121- Verona, via Pellicciai n. 14/D, in qualità di erede universale del signor BASTONI OSVALDO rappresentata e difesa dagli avvocati Cinzia Mazzi (C.F.:MZZCNZ55R55L781L, PEC cinzia.mazzi@avvocatopec.com),e Alessandro Cavallini (cod. fisc.CVLLSN75D29L781Y; pec:avv.alessandro.cavallini@pec.it) domiciliata presso i suuoi difensori in Verona, presso lo studio in via S. Mamaso n. 2, in forza di procura in calce del presente atto -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.

TRIBUTARIA II GRADO TRENTOn.61/2017depositata il 06/06/2017 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che sulla questione sottoposta al vaglio della Corte, sono intervenute le S.U. solo nell’anno 2023, per risolvere il contrasto insorto in seno alla giurisprudenza di merito e di legittimità

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma,il