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Decreto — n. 23911/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 23911/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 23911/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8388/2022 R.G. proposto da : GEIE PERSEO, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO MESSICO, 3, presso lo studio dell’avvocato DE ROSSI MARCO (DRSMRC73B19H501Q) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n.4220/2021 depositata il 22/09/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 23911/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : GEIE PERSEO, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO MESSICO, 3, presso lo studio dell’avvocato DE ROSSI MARCO (DRSMRC73B19H501Q) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n.4220/2021 depositata il 22/09/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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determinazione del valore litigioso determinazione dei compensi riduzione della mercede d'avvocato calcolo della prestazione controprestazione contrattuale calcolo dell'indennità risarcitoria

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
ROMA n.4220/2021 depositata il 22/09/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8388/2022 R.G. proposto da : GEIE PERSEO, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO MESSICO, 3, presso lo studio dell’avvocato DE ROSSI MARCO (DRSMRC73B19H501Q) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n.4220/2021 depositata il 22/09/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; rilevato altresì che la dichiarazione di valore del difensore della ricorrente è indirizzata alla cancelleria ai fini del c.u. ( Cass.n. 19223/2022), del resto, l’art. 5 D.M. n. 140/2012, prevede che, ai fini della liquidazione del compenso del difensore, «il valore della controversia è determinato a norma del codice di procedura civile», aggiungendosi, inoltre, che si ha riguardo, «nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata».

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma