Decreto — n. 23903/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23384/2021 R.G. proposto da : BRUSSELS AIRLINES, elettivamente domiciliato in MILANO VIA ALFREDO ORIANI, 2, presso lo studio dell’avvocato ARRIGONI FABIO LUIGI (RRGFLG60M28F205C) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro REGIONE LAZIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARCANTONIO COLONNA 27, presso lo studio dell’avvocato CIOTOLA TIZIANA (CTLTZN69S55F839D) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n.1452/2021 depositata il 12/03/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 23903/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Tenuto conto che la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata successivamente alla proposizione del ricorso, appare opportuno compensare le spese di lite.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23384/2021 R.G. proposto da : BRUSSELS AIRLINES, elettivamente domiciliato in MILANO VIA ALFREDO ORIANI, 2, presso lo studio dell’avvocato ARRIGONI FABIO LUIGI (RRGFLG60M28F205C) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro REGIONE LAZIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARCANTONIO COLONNA 27, presso lo studio dell’avvocato CIOTOLA TIZIANA (CTLTZN69S55F839D) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n.1452/2021 depositata il 12/03/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Tenuto conto che la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata successivamente alla proposizione del ricorso, appare opportuno compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma,il 28