Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 23903/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 23903/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 23903/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23384/2021 R.G. proposto da : BRUSSELS AIRLINES, elettivamente domiciliato in MILANO VIA ALFREDO ORIANI, 2, presso lo studio dell’avvocato ARRIGONI FABIO LUIGI (RRGFLG60M28F205C) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro REGIONE LAZIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARCANTONIO COLONNA 27, presso lo studio dell’avvocato CIOTOLA TIZIANA (CTLTZN69S55F839D) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n.1452/2021 depositata il 12/03/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 23903/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Tenuto conto che la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata successivamente alla proposizione del ricorso, appare opportuno compensare le spese di lite.

Parole chiave

Generato dall'IA
trasporti aerei indennizzo per rumore aeroportuale compensazione ed assistenza ai passeggeri rimborso delle spese di trasporto lite in materia di tariffa libertà aerea

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis c.p
ROMA n.1452/2021 depositata il 12/03/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Tenuto conto che la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata successivamente alla proposizione del ricorso, appare opportuno compensare le spese di lite.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23384/2021 R.G. proposto da : BRUSSELS AIRLINES, elettivamente domiciliato in MILANO VIA ALFREDO ORIANI, 2, presso lo studio dell’avvocato ARRIGONI FABIO LUIGI (RRGFLG60M28F205C) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro REGIONE LAZIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARCANTONIO COLONNA 27, presso lo studio dell’avvocato CIOTOLA TIZIANA (CTLTZN69S55F839D) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n.1452/2021 depositata il 12/03/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Tenuto conto che la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata successivamente alla proposizione del ricorso, appare opportuno compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma,il 28