Cassation court dismisses appeal as civil proceedings extinguished by administrative act under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil proceedings extinguished following an administrative act by the Revenue Agency. The lower court found that the insertion of the case into a specific list under the new tax law confirmed the regular conclusion of the dispute without a formal denial. Consequently, the court dismissed the appeal because the underlying litigation had already terminated by operation of law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The court extinguishes civil proceedings when an administrative act documents the regular conclusion of the dispute under specific statutory provisions, thereby precluding further litigation unless parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9838/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro DA COSTA JOSÈ SANTOS ROBEIRO, rappresentato e difeso dall’avvocato DI BRINA LEONARDO, unitamente agli avvocati BRANDSTATTER GERHARD, LO RUSSO MASSIMO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. BOLZANO n.79/2021 depositata il 19/10/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 07/08/2024