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Decreto — n. 23827/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses tax appeal due to plaintiff's voluntary withdrawal of the legal action.

Numero d'incarto Decreto — n. 23827/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal extinct following the plaintiff's voluntary withdrawal of the lawsuit. LUNAZZI LAVANDERIA INDUSTRIALE S.r.l. had previously challenged a regional tax commission decision before the tax authority. The court ruled that no further judicial intervention was necessary once the plaintiff relinquished their right to proceed.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; The withdrawal of the plaintiff's appeal extinguishes the litigation without the need for further procedural steps or cost allocation.

Parole chiave

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voluntary withdrawal of appeal extinction of litigation tax administrative appeal Cassazione procedure plaintiff renunciation rinuncia a pretese di salario rinuncia all'espropriazione detrazioni e rimborsi

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
Visto l’atto depositato il 20 maggio2024 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato chenon v’è luogoa provvedere sulle spese ; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 20 maggio2024 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato chenon v’è luogoa provvedere sulle spese ; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

E T O Sul ricorso n. 10829/2024proposto da: LUNAZZI LAVANDERIA INDUSTRIALE S.r.l., con il legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Gianpiero Porcaro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, piazzale Clodio, 18; -ricorrente - contro AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore; -intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionaledel Veneto n. 1020 / 7 /2022, depositata il 05 settembre2022. Visto l’atto depositato il 20 maggio2024 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato chenon v’è luogoa provvedere sulle spese ; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 08/08/2024