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Ordinanza — n. 23826/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to taxpayer's voluntary payment and simplified dispute resolution under 2022 law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23826/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the tax appeal extinguished following the taxpayer's voluntary payment and formal request for simplified dispute resolution. The taxpayer, representing a sports association, had already settled the tax debt for 2009 before the appeal was filed. The court applied the 2022 law provisions which automatically terminate pending proceedings when a taxpayer opts for this accelerated resolution path.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 197; 198, legge n. 197 del 2022: Pending tax proceedings are automatically extinguished upon the taxpayer's request for simplified resolution and subsequent payment of the debt.

Parole chiave

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simplified dispute resolution tax appeal extinction voluntary payment tax administration appeal 2022 tax reform law diritti del contribuente procedura giudiziaria tributaria ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 197, legge n. 197 del 2022
L’art. 1, comma 197, legge n. 197 del 2022 prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.
Art. 1, comma 198, legge n. 197 del 2022
Con istanza depositata il 7 marzo 2024 l’Agenzia delle entrate ha chiesto l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dando atto della definizione della lite ai sensi dell’art. 1, commi 186-203 legge n.
art. 38 c.c
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4706/2024 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro - tempore, domiciliata ope legis in Rma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro GIARDINI VALTER (C.F. GRDVTR56R01B399A), rappresentato e difeso dall’Avv. Sandro Censi, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore (P.E.C.: sandro.censi@ordineavvocatibopec.it); -controricorrente – e nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE - intimata - avverso la sentenza n. 1393/6/22 emessa il 17.10.2022 e pubblicata il 28.11.2022 dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell’Emilia Romagna; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2024 dalla dott.ssa Martina Flamini; Rilevato che:

1. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso, nei confronti del contribuente indicato in epigrafe avverso la sentenza, anch’essa in epigrafe, con cui la Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell’Emilia Romagna ha respinto l'appello di essa ricorrente contro la decisione della Corte di Giustizia Tributaria di I grado con la quale era stato annullato l'avviso di accertamento n. THB04DA02727/2014 a carico della Associazione Sportiva Dilettantistica Pilastro Calcio-Rondone, per il recupero delle maggiori imposte dovute per l’anno 2009, notificato anche ai membri del consiglio direttivo dell’associazione, quali coobbligati solidali dell’Associazione Sportiva Dilettantistica, ex art. 38 c.c., tra cui l’odierno contribuente. Valter Giardini si è difeso a mezzo controricorso ed ha spiegato ricorso incidentale condizionato, affidato a cinque motivi.

2. Con istanza depositata il 7 marzo 2024 l’Agenzia delle entrate ha chiesto l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dando atto della definizione della lite ai sensi dell’art. 1, commi 186-203 legge n. 197 del 2022 e depositando comunicazione di regolarità della definizione della controversia (nella quale è stato precisato che il ricorrente aveva effettuato il pagamento integrale di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione). Considerato che:

1. L’art. 1, comma 197, legge n. 197 del 2022 prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata». Il successivo comma 198, prevede che «nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del Presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione».

2. Parte ricorrente ha dato atto della regolarità della domanda di definizione agevolata e del pagamento integrale di quanto ivi previsto ai fini dell’estinzione.

3. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate exart. 1, comma 198, legge cit.

4. In ragione della definizione agevolata della controversia, e poiché la ricorrente è parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato. PQM La Corte dichiara estinto