Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23820/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, quashing regional court for missing procedural verbale in pure inductive assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23820/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Court's decision, quashing the lower court's judgment. The Regional Tax Court had invalidated tax assessment notices because the administration failed to draft a preliminary process verbale (PVC) before issuing them. The Court ruled that while a PVC is mandatory for on-site inspections, it is not required for pure inductive assessments based on data collected without physical visits. Consequently, the lower court erred by invalidating the notices solely on the absence of a PVC without verifying if an inspection actually occurred.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973; Art. 112 c.p.c.: The obligation to draft a preliminary process verbale (PVC) exists only for inspections and audits; for pure inductive assessments based on data collected without on-site visits, no PVC is required, and the endo-procedural contradiction principle does not invalidate the resulting tax notices.

Parole chiave

Generato dall'IA
pure inductive assessment preliminary process verbale endo-procedural contradiction tax administration obligations invalidity of tax notices data collection without visits cassation of tax judgment indagine fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973
la violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt.
Art. 2697 c.c.
600 del 1973 e dell’art. 2697 c.c., nonché degli artt.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 12, Legge n. 212 del 2000
La ricorrente sottolinea come i giudici di secondo grado abbiano confuso l’accertamento conseguente ad ispezioni e accessi aziendali, per il quale l’art. 12 della legge n.
art. 112 c.p
art. 2697 c.c
600 del 1973 e dell’art. 2697 c.c., nonché degli artt.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, Sentenza n. 24823 del 09/12/2015
“a tavolino” (Sez. U, Sentenza n. 24823 del 09/12/2015, rv.
Sez. 6-5, Ordinanza n. 11560 del 11/05/2018
Sez. 6-5, Ordinanza n. 20036 del 27/07/2018
Sez. 5, Sentenza n. 20436 del 19/07/2021
650362-01; Sez. 5, Sentenza n. 20436 del 19/07/2021, rv.
Sez. 5, Sentenza n. 701 del 15/01/2019
prova di resistenza (Sez. 5, Sentenza n. 701 del 15/01/2019, rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24552/2017R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici domiciliain Roma, alla via Dei Portoghesi, n. 12 –ricorrente – Contro ASD Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore –intimata– avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Basilicata -Potenza, depositata il 7 febbraio 201 7 , n. 287/1 / 2017 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del12 luglio 2024 dal Consigliere Luciano Ciafardini; FATTI DELLA CAUSA 1. Dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa si apprende che l’associazione sportiva Basilicata ASD ha impugnato innanzi alla CTP Oggetto:accertamento induttivo puro - contraddittorio endoprocedimentale - limiti di Potenza, con sei distinti ricorsi, altrettanti avvisi di accertamento inerenti alle annualità comprese tra il 2006 e il 2009. In quella sede, la ricorrente ha dedotto:

1) la violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 143 e 67 d.P.R. n. 917 del 1986;

2) la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972;

3) il vizio di mancata redazione di un preventivo processo verbale di constatazione.

2. La CTP ha rigettato i ricorsi, con sentenza appellata dalla contribuente, la quale ha dedotto: la violazione dell’art. 112 c.p.c., perché la CTP avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine alla doglianza afferente alla mancata redazione del processo verbale di constatazione, con conseguente lesione del contraddittorio endoprocedimentale; l’omessa pronuncia in ordine alla prova dei maggiori redditi accertati.

3. La CTR ha accolto l’appello della contribuente, affermando che l’Amministrazione finanziaria «ha omesso di redigere il processo verbale di constatazione provvedendo all’immediata notifica degli avvisi di accertamento. Di conseguenza l’Ufficio ha violato ilprincipio fondamentale del contraddittorio endoprocedimentale», con conseguente invalidità derivata dei successivi avvisi di accertamento notificati, la cui motivazione sarebbe stata carente «per l’assenza degli atti presupposti (PVC)».

4. Contro questa sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.

5. L’associazione sportiva contribuente è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2697 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. La ricorrente sottolinea come i giudici di secondo grado abbiano confuso l’accertamento conseguente ad ispezioni e accessi aziendali, per il quale l’art. 12 della legge n. 212 del 2000 richiede l’obbligo di redazione di un verbale conclusivo che riporti gli esiti della verifica fiscale, con la rettifica dei redditi fondata sull’esame di dati emersi dalla documentazione in possesso dell’ufficio e sugli elementi e i dati comunque raccolti ai sensi dell’articolo 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, che invece non richiede l’adempimento di analogo obbligo.

Per la ricorrente, sarebbe pacifico che gli atti impositivi impugnati siano stati emessi a seguito di accertamento induttivo dell’Ufficio per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte della contribuente per le annualità in contestazione. Ciò si evincerebbe anche dalle premesse in fatto della sentenza impugnata che, nel richiamare i motivi del ricorso di primo grado, fa proprio riferimento all’art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973. Si tratterebbe, dunque, di un accertamento induttivo per il quale non vi era alcun obbligo né alcuna necessità di redigere un p.v.c., non essendosi verificati accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio delle attività della contribuente.

In particolare, la ricorrente riferisce che, non avendo la contribuente presentato alcuna dichiarazione annuale, la verifica fiscale venne condotta sulla base di elementi e dati comunque raccolti dall’Ufficio, anche mediante questionari ai quali non venne fornita alcuna risposta.

2. Il motivo è fondato.

3. Il presupposto dell’obbligo di redigere un processo verbale di constatazione è costituito dall’esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche nei locali destinati all’esercizio dell’attività, dal momento che non sussiste per l’Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini delle imposte dirette assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, quando si verte in ambito di indagini c.d. “a tavolino” (Sez. U, Sentenza n. 24823 del 09/12/2015, rv. 637605-01; Sez. 6- 5, Ordinanza n. 11560 del 11/05/2018, rv. 648381-01).Quanto ai tributi armonizzati, invece, se è vero che l’amministrazione finanziaria è tenuta a rispettare, anche nell'ambito delle indagini c.d.

“a tavolino”, il contraddittorio endoprocedimentale, è anche vero che la violazione di tale obbligo comporta l’invalidità dell’atto solo allorché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa (Sez. 6-5, Ordinanza n. 20036 del 27/07/2018, rv. 650362-01; Sez. 5, Sentenza n. 20436 del 19/07/2021, rv. 662002-01), gravando su di lui, in questi casi, la c.d. prova di resistenza (Sez. 5, Sentenza n. 701 del 15/01/2019, rv. 652456-01).

4. La CTR, limitandosi a dichiarare l’illegittimità degli avvisi di accertamento per la mancata preventiva redazione del processo verbale di constatazione, con conseguente violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale e invalidità derivata dei successivi avvisi di accertamento notificati, recanti motivazione carente «per l’assenza degli atti presupposti (PVC)», non ha fatto buon governo dei principi in precedenza illustrati.

5. La sentenza impugnata, infatti, senza neppure indicare l’oggetto degli atti impositivi, ha fatto derivare l’illegittimità degli avvisi di accertamento notificati alla contribuente dalla mera circostanza della mancata redazione preventiva di un processo verbale di constatazione, senza accertare – e, dunque, senza poterne dare conto in motivazione – il presupposto stesso dell’enunciato obbligo di redazione del preventivo p.v.c.

6. Il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, che rinnoverà il giudizio attenendosi ai principi innanzi indicati e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. PQM Accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Basilicata , in di