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Ordinanza — n. 23795/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal, declaring the lawsuit extinguished due to a settlement agreement on tax liabilities.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23795/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the administrative lawsuit extinguished following the taxpayer's request for a simplified settlement under recent legislation. The taxpayer argued that since the underlying tax assessment had already been annulled by a final provincial court decision, no further payments were required for the associated penalties. The court accepted this procedural bar, ruling that the existence of the prior final judgment and the subsequent settlement application legally terminated the pending case.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 191, l. n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3, d.l. 13 del 2023: When a tax dispute involves penalties linked to a tax liability that has already been definitively resolved by a final judgment, the taxpayer is exempt from paying penalty amounts, and the administrative proceeding is extinguished upon the filing of the settlement request.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax penalty settlement final judgment bar simplified procedure judicial extinction tax liability resolution indagine per frode iva assoggettamento all'IVA contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, comma 191, l. n. 197 del 2022
471 del 1997 nella misura di euro 123.326,72 per la violazione dell’art. 19,primo comma, d.P.R.
Art. 40, comma 3, d.l. 13 del 2023
La lite risulta altresì nell’elenco di cui all’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Con il primo motivo d'impugnazione, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Agenzia deduce la violazione dell’art.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc civ.
Con il primo motivo d'impugnazione, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n.

Giurisprudenza citata

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Sentenza CTR della Lombardia, n. 124/15/13
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8012/2014 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis; -ricorrente – contro LEO BURNETT COMPANY S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l’avv. Giovanni D’Abruzzo, dal quale è difesa in forza di procura allegata alla memoria, p.e.c. giovanni.dabruzzo@milano.pecavvocati.it; -controricorrente– Estinzione avverso la sentenza n. 162/20/2013 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, depositata il 26 settembre 2013 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2024 dal relatore consigliere Federico Lume.

Rilevato che 1. Con atto di irrogazione sanzioni l’Agenzia delle entrate applicava alla Leo Burnett Company s.r.l. la sanzione di cui all’art. 6, comma 6, d.lgs. n. 471 del 1997 nella misura di euro 123.326,72 per la violazione dell’art. 19,primo comma, d.P.R. n. 633 del 1972, a seguito di un p . v . c . con cui erano contestati costi non inerenti, in relazione a rapporti infragruppo, in quanto relativi ad altre società.

2. La Commissione tributaria provinciale di Milano accoglieva il ricorso.

3. La Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello dell’Amministrazione.

4. L’Agenzia delle entrate propone ricorso affidato adue motivi. La società resiste con controricorso. Costituito nuovo difensore per la società controricorrente, la causa è stata fissata per l’adunanza camerale del 12 luglio 2024. Considerato che:

1. Con il primo motivo d'impugnazione, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Agenzia deduce la violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e il vizio di motivazione apparente. Col secondo motivo di ricorso l’Agenzia deduce la violazione dell’art. 6, comma 6, d.lgs. n. 471 del 1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc civ. 1.1. La società ha eccepito l’esistenza di un giudicato, dovuto alla sentenza CTR della Lombardia, 124/15/13, che ha statuito la nullità dell’avviso di accertamento relativo ai costi da contratto di cost sharing da cui è scaturito il provvedimento sanzionatorio opposto e che costituisce l’antecedente logico necessario da cui scaturisce la nullità dell’atto opposto.

2. In data 22 maggio 2024, la società controricorrente ha depositato istanza di estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, comma 191, l. n. 197 del 2022, allegando copia della domanda e della comunicazione di ricevimento della medesima, evidenziando trattarsi di controversia avente ad oggetto sanzioni collegate al tributo, e che la controversia relativa al tributo si era definita con il passaggio in giudicato della sentenza della CTR della Lombardia che aveva annullato integralmente l’avviso di accertamento, deducendo quindi di non aver versato alcun importo, ai sensi del comma 191 dell’art. 1della l. n. 197 del 2022, che prevede che   In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata.

Nel caso di specie la società ha inoltre depositato la sentenza di annullamento dell’avviso di accertamento, n. 124/15/13 emessa dalla CTR della Lombardia, depositata in data 29/10/2013 e passata in cosa giudicata. La lite risulta altresì nell’elenco di cui all’art. 40, comma 3, del d.l. 13 del 2023, conv. in l. n. 41 del 2023, che prevede che Al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del numero dei giudizi pendenti dinnanzi alla Corte di Cassazione di cui alla Riforma 1.7 "Giustizia tributaria" della Missione 1, Componente 1, Asse 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza mediante la riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità ai sensi dell'articolo 1, comma 198, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 e dell'articolo 391 del codice di procedura civile, l'Agenzia delle entrate, fermi restando gli oneri posti a carico del contribuente, provvede a depositare entro il 31 ottobre 2023 presso la cancelleria della Corte di cassazione un elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione, con l'indicazione dei relativi versamenti previsti dal comma 197 del medesimo articolo 1; l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione.

3. Occorre quindi dichiarare l’estinzione del giudizio. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. La circostanza che la ricorrente sia amministrazione difesa dall’Avvocatura dello Stato e la declaratoria di estinzione del giudizio escludono l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30/05/2002, n. 115. P.Q.M