Cassation Court dismisses tax agency appeal regarding invalid notification of tax notice due to lack of receipt proof.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional commission's decision rejecting a taxpayer's challenge to a tax payment notice. The taxpayer argued the notice was invalid because the agency failed to prove the recipient received the informational recommendation, citing a subsequent Constitutional Court ruling. The court upheld the lower court's finding that strict adherence to notification formalities, including actual receipt, is mandatory when a Constitutional Court decision invalidates the previous procedural norm.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 26, comma 3 (ora 4), d.P.R. n. 602 del 1973; Art. 140 cod. proc. civ.: In cases of relative irrecoverability, notification of tax notices requires actual receipt of the informational recommendation; mere mailing is insufficient, and the validity of the act must be assessed according to the current constitutional interpretation even if the act predates the ruling.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
NANZA sul ricorso iscritto al n. 28495/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro OREFICE BENEDETTA –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 7397/27/2017, depositata in data 6/09/2017 , notificata in data 29/09/2017; udita la relazione della causa nella adunanza camerale del 12/07/2024 tenuta dal consiglieredott.
Federico Lume. RILEVATO CHE INTIMAZIONE DI PAGAMENTO1. L’Agenzia delle entrate ricorre contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che ha rigettato, per quanto in questo grado rileva, l’appello erariale contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva accolto il ricorso di Benedetta Orefice contro una intimazione di pagamento, in relazione alla presupposta cartella n. 07120080074752887000,per l’avvenuta prescrizione del credito Irpef dell’anno 2003. In particolare i giudici dell’appello ritenevano che l’Agenzia non avesse provato la valida notificazione della cartella di pagamento, avvenuta ai sensi degli artt. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e 140 cod. proc. civ., ma senza che fosse data la prova della ricezione della raccomandata informativa o comunque del suo mancato ritiro per compiuta giacenza.
2. Contro tale decisione propone ricorso l’Agenzia delle entrate, in base ad unico motivo. La contribuente, cui il ricorso è stato notificato a mezzo p.e.c. in data 28/11/2017 al difensore costituito Angela Rossella Radice, non svolge attività difensiva.
3. La causa è stata fissata per l’adunanza camerale del 12/07/2024. CONSIDERATO CHE 1. Con l’unico motivo , proposto ai sensi dell ’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 26, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973 in combinato disposto con l’art. 60, comma 1, lett.
e) del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché dell’art. 140 cod. proc. civ., censurando la decisione laddove i giudici hanno ritenuto invalida la notificazione per mancata prova della ricezione della raccomandata informativa in forza di sentenza della Corte Costituzionale intervenuta successivamente alla notifica in questione(in data 5/02/2009).2. Il motivo non è fondato. Questa Corte ha infatti costantemente affermato che, in tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di irreperibilità relativa del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012 relativa all’art. 26, terzo comma (ora quarto), del d.P.R. n. 602 del 1973, va applicato l’art. 140 cod. proc. civ., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 60, primo comma, alinea, del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (Cass. n. 2621/2022;
Cass. n. 9782/2018;Cass. n. 25079/2014). Peraltro questa Corte ha anche avuto modo di precisare che nel caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma processuale, fin quando la validità ed efficacia degli atti disciplinati da detta norma sono sub judice (il che è nel caso di specie, ove con la intimazione è stata impugnata anche la prodromica cartella, che si assume non notificata validamente con la conseguente prescrizione della pretesa tributaria), il rapporto processuale non può considerarsi esaurito, sicché, nel momento in cui viene in discussione la ritualità dell'atto, la valutazione della sua conformità alla disposizione va valutata avendo riguardo alla modificazione conseguita dalla sentenza di illegittimità costituzionale, indipendentemente dal tempo in cui l'atto è stato compiuto.
In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto l’invalidità della notificazione della cartella esattoriale eseguita, in ipotesi di irreperibilità relativa del contribuente, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento senza l'osservanza delle formalità previste dall'art. 140 cod. proc. civ., come prescritto dall'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo risultante dalla sentenza della Corte cost. n. 258 del 2012 ( Cass. n. 10900/2024; Cass. n. 2552/2024; Cass. n. 4163/2021; Cass. n. 33610/2019; Cass. n. 10519/2019;Cass. n. 10528/2017).
La decisione della CTR è conforme a tale orientamento e pertanto non merita censura.
3. Il ricorso va quindi respinto. Non vi è a provvedere sulle spese alla luce del mancato svolgimento di attività difensivadell’intimata. Poiché risulta soccombente l'Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il d.P.R. n. 30/05/2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater(Cass. n. 1778/2016).