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Decreto — n. 23785/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the legal action.

Numero d'incarto Decreto — n. 23785/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal extinguished because the plaintiff formally withdrew their request on April 2, 2024. The case involved a tax dispute between a sole proprietorship and the Revenue Agency, previously decided by a regional commission. Since the plaintiff voluntarily abandoned the litigation, the court found no need to examine the merits or order further proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; The withdrawal of the appeal by the appellant extinguishes the litigation without the need for a substantive ruling on the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinction of litigation tax dispute sole proprietorship Italian civil procedure

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391 cod. proc. civ.
Visto l’atto depositato il 2 aprile 2024 con il quale laricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato chenon v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 2 aprile 2024 con il quale laricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato chenon v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

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Testo completo

ricorso n.29354/2022 proposto da: BEAUTICK.BERGAMO SRL – UNIPERSONALE, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Paola Villa e Jacopo Argenta; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del Direttore pro tempore; -intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 1899 / 22 /20 22 , depositata il 10 maggio 2022. Visto l’atto depositato il 2 aprile 2024 con il quale laricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato chenon v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 09/08/2024 Il President