Italian court declares civil process extinguished due to automatic termination under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil process extinguished following a lower court's ruling on a tax dispute. The plaintiff argued against the automatic termination, while the opposing party relied on the new legislative framework. The court upheld the decision because the specific statutory conditions for automatic extinction were met, rendering further litigation unnecessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a tax judgment is listed in the official register of extinction without a formal denial, the legal process terminates automatically and the costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24576/2020 R.G. proposto da : MONFREDI VINCENZO ANIO, rappresentato e difeso dall'avvocato DI PISA TOMMASO contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE MATERA, rappresentatae difesadall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. BASILICATA n.541/ 02/ 2019 depositata il 13/12/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 24/07/2024 I