Court dismisses appeal for inadmissibility due to double conformity when facts remain identical between judgments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by the Municipality of Naples inadmissible because the grounds for the first-instance and second-instance decisions were substantively identical. The municipality failed to demonstrate that the lower courts relied on different factual reasoning, despite the appellate court adding arguments to support its ruling. Consequently, the court applied the doctrine of double conformity to bar the complaint under Article 360 of the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ.; Art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.: The complaint for omission of examination of decisive facts is inadmissible when the two judgments are based on the same factual reasoning, constituting a case of double conformity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9121/2023 del ruolo generale, proposto DA il C OMUNE DI N APOLI (codice fiscale 80014890638), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. Antonio Andreottola (codice fiscale NDR NTN 72E22 I163 X) e dall'avv. Giacomo Pizza (codice fiscale PZZ GCM 62L29 G190 E), elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Appennini n.46 presso lo Studio Legale Leone. - RICORRENTE – CONTRO S TASI S IRO (codice fiscale STS SRI 67E26 F205 S), nato a Milano, il 26 maggio 1967 e residente a Napoli, alla Via G.
Pascoli 77, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’avv. Giuditta Merone (codice fiscale MRN GTT 74L70 I MU ABITAZIONE PRINCIPALE – DOPPIA CONFORME - F839 T) del Foro di Napoli, domiciliato, ai sensi dell’art. 366, secondo comma, cod. proc. civ, presso la cancelleria della Corte di cassazione. - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 6280/17/2022 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 26 settembre 2022, non notificata; U DITA la relazione svolta all’udienza camerale del 15 maggio 2024 dal Consigliere Ugo Candia;
RILEVATO CHE :
1. oggetto di controversia sono gli avvisi di rettifica indicati in atti concernenti l’IMU per gli anni 2014/2017 con i quali il Comune di Napoli chiedeva il pagamento della relativa imposta, implicitamente non riconoscendo l’agevolazione prevista per l’immobile adibito ad abitazione principale;
2. la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto dal Comune di Napoli, assumendo che: -non era stato dimostrato dal Comune il dedotto cambio di residenza del contribuente presso l’unità immobiliare sita alla Via Discesa Gaiola n. 7 sub. 106 solo a partire dall’anno 2018; -risultava, invece, che il contribuente aveva presentato in data 8 luglio 2019 presso il Comune di Napoli «[…] apposito modulo di dichiarazione di residenza –e non di trasferimento di residenza - come comprovato dalla barratura della voce “altro motivo” ed indicazione “specificazione indirizzo catastale”, quindi ai soli fini di specificare gli identificativi catastali dell’immobile abitato, dove risiedeva dal 1986 fino all’anno 2005»; - «In particolare l’unica unità abitativa esistente fino al 2005 (Foglio 35, part. 978, sub 101), a seguito di frazionamento - come da relativo atto di trasferimento, certificato di residenza storico e visura storica catastale in atti -risulta in maniera incontrastata essere stata divisa in n. 3 nuove unità abitative, con conseguenti variazioni degli identificativi catastali»; - «In buona sostanza, detta unità abitativa risulta essere stata frazionata in 3 distinte abitazioni, quelle (Foglio 35, part. 978, sub 106 e locale garage sito nel medesimo indirizzo quale pertinenza dello stesso CHI/35/978/102) oggetto del presente contenzioso, acquisite per atto di donazione (rep. n. 28585 dell'8.9.2005) dall'odierno appellato -che le ha utilizzate quale dimora abituale trasferendovi anche la residenza - e quella della madre (CHI-35-978-104)»; -«In definitiva, non risulta esservi stato alcun cambio di residenza nè può essere logicamente sostenibile quanto asserito dal Comune appellante circa la residenza del contribuente dal 1986 in una unità catastale (sub 104) venuta ad esistenza con il predetto atto di frazionamento solamente nel 2005!» (così nella sentenza impugnata);
3. il Comune di Napoli ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia, con atto notificato tramite posta elettronica in data 22 marzo 2023 sulla base di un unico motivo;
4. Siro Stasi ha resistito con controricorso depositato il 2 maggio 2023; CONSIDERATO CHE :
1. con l’unico motivo di impugnazione, il Comune ha eccepito, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame da parte della Commissione regionale circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dal «Dettaglio Famiglia da Anagrafe Comunale», da cui emergeva che il contribuente «[…] era stato inserito come figlio-componente nell'anagrafica della Famiglia 511556 di Santomauro Maria Teresa, capofamiglia e madre dello stesso, dal 30.05.1986 fino all'8.07.2019» e che in tale abitazione (alla Discesa Gaiola nr. 7/f) lo Stasi aveva dimorato stabilmente, almeno fino all'8 luglio 2019, il che escludeva la sussistenza dei presupposti per godere dell’agevolazione per l’abitazione principale, come riconosciuto da altra sezione della medesima Commissione regionale per l’anno 2018 in relazione alla posizione del fratello del ricorrente;
2. il ricorso va dichiarato inammissibile per la seguente ragione;
3. giova ricordare, sul piano dei principi, che è preclusa la deduzione del vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. nell’ipotesi, qui ricorrente, di c.d. “doppia conforme” prevista dall’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., dovendo, in tal caso, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. tra le tante, Cass. Sez. T., 20 marzo 2024, n. 7442; Cass., Sez. 1^, 22 dicembre 2016, n. 26774; Cass., Sez. Lav., 6 agosto 2019, n. 20994; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2021, n. 19760; Cass., Sez. 5^, 1° aprile 2022, n. 10644; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2022, n. 11707; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34868; Cass., Sez. 5^, 7 marzo 2024, n. 6189);
4. il Comune ha omesso di rappresentare la diversità delle ragioni poste a base delle due decisioni di merito, mentre dal resoconto dei contenuti della pronuncia di primo grado, contenuta nella sentenza impugnata, emerge una valutazione omogenea, fondata sul medesimo convincimento, costituita dal rilievo secondo il quale il contribuente, dopo la relativa acquisizione avvenuta nell’anno 2005, aveva posto la residenza anagrafica e la sua l’abitazione principale nell’immobile (frazionato) oggetto di tassazione (sub. 106);
5. non solo, dunque, il Comune ha dimenticato di indicare la diversità delle valutazioni fornite dai giudici di merito, ma esse risultano uniformi nel loro nucleo concettuale, il che conduce alla declaratoria di inammissibilità del motivo, ricorrendo l'ipotesi di doppia conforme», ai sensi dell'art. 348-ter, quarto e quinto comma, cod. proc. civ. (applicabile anche al giudizio tributario; v. Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053), con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, primo comma, cod. proc. civ., essendo le due statuizioni fondate sul medesimo iterlogico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice. (cfr. Cass., Sez. VI/II, 9 marzo 2022, n. 7724);
6. in tale dirimente rilievo si arrestano le ragioni della presente decisione;
7. le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, con attribuzione all’avv. Giuditta Merone che ha reso la prescritta dichiarazione;
8. sussistono, infine, i presupposti di cui all’art 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte del ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso; P . Q . M . la Corte rigetta il ricorso e condanna il Comune di Napoli al pagamento,in favore di Siro Stasi, del pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida nella somma di 2.500,00 € per competenze, oltre accessori ed all’importo di 200,00 € di spese, con attribuzione all’avv. Giuditta Merone. Dà atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n