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Ordinanza — n. 23761/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lack of proof of postal receipt notice for the taxpayer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23761/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax agency's cassation appeal inadmissible because the taxpayer was never properly notified of the appeal. Although the agency mailed the notice, it failed to attach the required postal receipt confirmation proving delivery to the taxpayer. The court ruled that without this specific document, the notification is legally non-existent, rendering the appeal untimely and void.

Regesto Legislator

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Art. 149, ultimo comma, c.p.c.; Art. 291 c.p.c.: The notification of a cassation appeal by registered mail is perfected only upon delivery to the recipient, evidenced by the receipt notice; absence of this document renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal postal notification receipt notice tax administration inadmissible appeal tempestività tributaria comunicazione fiscale arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 149, ultimo comma, c.p.c.
Art. 291 c.p.c.
comma, c.p.c.; ne consegue che la mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (Cass.
Art. 360, n. 3, c.p.c.
248 del 2006, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., poiché, alla luce della sentenza n.
Art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973
Art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972
art. 291 c.p
comma, c.p.c.; ne consegue che la mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 20778/2021
(Cass. n. 20778/2021, Rv.
Cass. n. 8403/1999
Corte costituzionale n. 247/2011
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13072/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliatain Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro TONDO LUIGI -intimato - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia – sezione staccata d i Lecce , n. 1245 /20 2 1 , depositata il 20.04.2021e non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 20.06.2024dal ConsigliereCecilia Bernardo;

RITENUTO CHE: Oggetto: Notifica del ricorsoper cassazionea mezzo posta - Avviso di ricevimento - Mancato deposito - Conseguenze -Inammissibilità dell’impugnazione.Con ricorso proposto alla Commissione tributaria provinciale di Lecce, Tondo Luigi impugnava l’avviso di accertamento, con cui gli era stata contestata l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi annuale ed erano stati accertati redditi non dichiarati per l’anno d’imposta 2000. Il contribuente eccepiva l’intervenuta decadenza dell’Amministrazione dal potere di accertamento e la mancanza dei presupposti per il raddoppio dei termini,previsto dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973,per l’Irpef, e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972,per l’Iva, come modificati dall’art. 37, comma 24, del d.l. n. 223 del 2006, conv. dalla l. n. 248 del 2006, poiché alla data di entrata in vigore delle modifiche apportate dal cd. decreto Bersani (4.7.2006), non era pendente alcuna violazione penalmente rilevante, per la quale sussistesse l’obbligo di denuncia, avendo egli già in data 26.1.2004 provveduto a definire ogni fattispecie penalmente rilevante mediante patteggiamento.

La sentenza di primo grado, poi confermata in appello, annullava l’avviso di accertamento impugnato, condividendo l’impostazione del contribuente in ordine alla intervenuta decadenza dal potere di accertamento. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per c assazione l’Agenzia delle entrate, sulla base di un motivo. Il contribuente è rimasto intimato. CONSIDERATO CHE:

1. Con l’unico motivo di doglianza , l’Agenzia delle entrate deduce laviolazione e falsa applicazione degli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l’Irpef e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l’Iva, come modificati dall’art. 37, comma 24, del d.l. n. 223 del 2006, conv. dalla l. n. 248 del 2006, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., poiché, alla luce della sentenza n. 247 del 2011 della Corte costituzionale, il raddoppio dei termini dovrebbe applicarsi a decorrere dal periodo di imposta per il quale, alla data di entrata in vigore del decreto Bersani (4.7.2006), siano ancora pendenti i termini ordinari per l’accertamento, ed essendo sufficiente il mero riscontro di fatti comportanti l’obbligo di denuncia penale, indipendentemente dalla sua presentazione o dall’esercizio dell’azione penale. 2.Devesi rilevare d’ufficio la mancata allegazione, all’originale del ricorso per cassazione proposto dall'Agenzia delle entrate, dell’avviso di ricevimento della raccomandata relativa alla notificazione a mezzo posta effettuata nei confronti del contribuente Tondo Luigi.

3. A tal riguardo, la Suprema Corte ha costantemente affermato che, aifini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall'avviso di ricevimento da allegarsi all'originale a norma dell'art. 149, ult. comma, c.p.c.; ne consegue che la mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (Cass. n. 20778/2021, Rv. 661937-01; conf. n. 8403 / 1999 , Rv. 529183-01).

4. Nel caso in esame, l’avviso di ricevimento non risulta depositato nel fascicolo informatico, né è stato reperito in quello cartaceo, essendo stata prodotta dall’Agenzia delle entrate solo la copia del registro cronologico di accettazione delle raccomandate per cui si richiede la notifica all’ufficio postale. E’ evidente che tale documento, pur potendo dimostrare la consegna del plico da notificare all’ufficiopostale, non è idoneo a fornire prova de l recapito al destinatario, elemento essenziale per il perfezionamento della notifica e per la verifica della tempestività dell’impugnazione.

A ciò consegue l’inesistenza della notificazione eseguita nei confronti del contribuente Tondo Luigi, rimasto intimato, e la inammissibilità del ricorsoper cassazione proposto dall’Agenzia delle entrate. Nulla si provvede in ordine alle spese di giudizio, non essendosi instaurato alcun rapporto processuale nei confronti del contribuente. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deci