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Decreto — n. 23741/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 23741/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 23741/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ricorso n. 13704/2017proposto da: GABUTTO PIER ANDREA, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Gianluca Calzavara e Simone Ciccotti ed elettivamente domiciliatopresso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla via Lucrezio Caro n. 62; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del Direttore pro tempore, ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via Dei Portoghesi n. 12, che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, n. 1446/03/2016, depositata il 1° dicembre 2016. Visto l’atto depositato in cancelleria il 4 ottobre 2019 con il quale ilricorrente ha rinunciato al ricorso, dichiarando di aver aderito alladefinizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 23741/2024 — snciv · Corte di Cassazione: ricorso n. 13704/2017proposto da: GABUTTO PIER ANDREA, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Gianluca Calzavara e Simone Ciccotti ed elettivamente domiciliatopresso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla via Lucrezio Caro n. 62; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del Direttore pro tempore, ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via Dei Portoghesi n. 12, che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, n. 1446/03/2016, depositata il 1° dicembre 2016. Visto l’atto depositato in cancelleria il 4 ottobre 2019 con il quale ilricorrente ha rinunciato al ricorso, dichiarando di aver aderito alladefinizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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art. 391 cod. proc. civ

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato in cancelleria il 4 ottobre 2019 con il quale ilricorrente ha rinunciato al ricorso, dichiarando di aver aderito alladefinizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

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Testo completo

ricorso n. 13704/2017proposto da: GABUTTO PIER ANDREA, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Gianluca Calzavara e Simone Ciccotti ed elettivamente domiciliatopresso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla via Lucrezio Caro n. 62; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del Direttore pro tempore, ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via Dei Portoghesi n. 12, che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, n. 1446/03/2016, depositata il 1° dicembre 2016. Visto l’atto depositato in cancelleria il 4 ottobre 2019 con il quale ilricorrente ha rinunciato al ricorso, dichiarando di aver aderito alladefinizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 08/08/2024 Il P