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Ordinanza — n. 23734/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal due to lack of standing when notification via invalid PEC fails.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23734/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal inadmissible because the taxpayer lacked standing to challenge the tax notice. The lower court found that notifications sent via an invalid PEC address failed, yet the taxpayer argued this rendered the entire tax roll null. The Supreme Court ruled that since the specific statutory conditions for challenging a non-notified tax notice were not met, the taxpayer had no legal interest to proceed.

Regesto Legislator

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Art. 3-bis d.l. n. 146/2021; Art. 360 c.p.c.: The taxpayer lacks standing to challenge a tax notice unless one of the specific statutory conditions for direct appeal is met; absence of standing renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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lack of standing tax notice notification invalid PEC address inadmissible appeal interest to act notificazione postale irregolare notifica per raccomandata notificazione elettronica

Disposizioni normative citate

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Art. 3-bis d.l. n. 146/2021
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nullità dei ruoli e delle cartelle N.3311/23 R.G.
Art. 149 cod. proc. civ.
D’Aquino asseritamente notificate a mezzo PEC, per inesistenza della notifica, inesistenza giuridica delle cartelle da indirizzo PEC non registrato in pubblici elenchi (Reginde, Ini-Pec) in violazione dell’art. 149 cod. proc. civ. e dell’art.
Art. 16-ter d.l. 18 ottobre 2012, n. 179
e dell’art. 16-ter d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla l.
Artt. 21, 22, 23 d.lgs. 7 marzo 2005
[221], nonché in violazione degli artt. 21, 22, 23 d.lgs. 7 marzo 2005, nella parte in cui il giudice di appello, pur rilevando che le notificazioni eseguite a mezzo PEC non sono andate a buon fine per invalidità dell’indirizzo del destinatario, non ha ritenuto inesistente la notificazione.
art. 140 cod. proc. civ
Quanto alle cartelle notificate a mezzo po- sta, la sentenza impugnata ha accertato che le stesse sono state noti- ficato tramite messo notificatore nel caso di irreperibilità assoluta del destinatario, per cui non sarebbe stata necessaria la seconda racco- mandata di avvenuto deposito ex art. 140 cod. proc. civ.
art. 149 cod. proc. civ
D’Aquino asseritamente notificate a mezzo PEC, per inesistenza della notifica, inesistenza giuridica delle cartelle da indirizzo PEC non registrato in pubblici elenchi (Reginde, Ini-Pec) in violazione dell’art. 149 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., 26283/2022
La suddetta norma è applicabile ai giudizi in corso come affer- mato dal diritto vivente (Cass., Sez. U., 26283/2022; Cass., Sez.
Cass., Sez. U., n. 12459/2024
U., 26283/2022; Cass., Sez. U., n. 12459/2024), sicché il contribuente ha interesse a impugnare una cartella di pagamento nei soli casi delineati dalla suddetta disciplina, benché sopravvenuta.
Corte Cost. n. 190/2023
Corte Cost. n. 81/2024
Cass. Sez. U, n. 12637/2008
D’Aquino stato e grado del processo (Cass. Sez. U, n. 12637/2008), deve rile- varsi –previa cassazione senza rinvio della sentenza impugnata ex art.
Cass., Sez. V, 7 dicembre 2018, n. 31732
228/2012 (Cass., Sez. V, 7 dicembre 2018, n. 31732;
Cass., Sez. VI, 18 luglio 2018, n. 19071
Cass., Sez. VI, 18 luglio 2018, n. 19071; Cass., Sez.
Cass., Sez. VI, 7 giugno 2018, n. 14782
19071; Cass., Sez. VI, 7 giugno 2018, n. 14782; Cass.
Cass. Sez. VI, 12 novembre 2015, n. 23175
Cass., Sez. III, 10 febbraio 2017, n. 3542
Cass., Sez. V, 22 marzo 2021, n. 7963
Cass., Sez. V, 21 luglio 2023, n. 21853
7963; Cass., Sez. V, 21 luglio 2023, n. 21853).
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3311/2023R.G. proposto da: EDILMAIDA S.r.l. (C.F. 08533641000), in persona del legale rappre- sentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. DOMENICO CO- LANTONI (C.F. CLNDNC45P24H282K) e dall’Avv. CLAUDIO ALBANESE (C.F. LBNCLD72P27H224U) in virtù di procura speciale allegata al ri- corso, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Pie- tro Belon, 129, con domicilio pec avvdomenicocolantoni@puntopec.ite claudio.albanese@pecavvocaticivitavecchia.it –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE – ADER (C.F . 13756881002),in persona del Direttore pro tempore, rappresentate e Oggetto: tributi– estratto di ruolo N.3311/23 R.G.

Est. F. D’Aquino difese ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato , presso la quale sono domiciliate in Roma, via dei Portoghesi, 12 – controricorrent e - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 2854/16/2022, depositata in data 21 giugno 2022 udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’Aquino nella camera di consiglio del 28 giugno 2024. RILEVATO CHE 1. La società contribuente EDILMAIDA S. r.l. ha impugnato undici cartelle di pagamento, relative a tributi dei periodi di imposta 2009 – 2015, deducendo –per quanto qui ancora rileva - vizi di notifica zione.

2. La CTP di Roma ha rigettato il ricorso.

3. La CTR del Lazio, con la sentenza qui impugnata , ha rigettato l’appello della società contribuente. Ha ritenuto il giudice di appello che le notificazioni delle cartelle eseguite a mezzo PECnon sono andate a buon fine, essendo state eseguite verso un indirizzo PEC non valido o non attivo, per cui non sarebbe stato necessario, né utile procedere a un secondo tentativo di inoltro a termini dell’art. 26, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Quanto alle cartelle notificate a mezzo po- sta, la sentenza impugnata ha accertato che le stesse sono state noti- ficato tramite messo notificatore nel caso di irreperibilità assoluta del destinatario, per cui non sarebbe stata necessaria la seconda racco- mandata di avvenuto deposito ex art. 140 cod. proc. civ. ma la sola affissione.

4. Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a due motivi, ulteriormente illustrati da memoria; resiste con controri- corso l’Agente della riscossione. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nullità dei ruoli e delle cartelle N.3311/23 R.G. Est. F. D’Aquino asseritamente notificate a mezzo PEC, per inesistenza della notifica, inesistenza giuridica delle cartelle da indirizzo PEC non registrato in pubblici elenchi (Reginde, Ini-Pec) in violazione dell’art. 149 cod. proc. civ. e dell’art. 16-ter d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla l. 17 dicembre 2012, n. [221], nonché in violazione degli artt. 21, 22, 23 d.lgs. 7 marzo 2005, nella parte in cui il giudice di appello, pur rilevando che le notificazioni eseguite a mezzo PEC non sono andate a buon fine per invalidità dell’indirizzo del destinatario, non ha ritenuto inesistente la notificazione.

Osserva parte ricorrente che nel caso di specie farebbe difetto la ricevuta di avvenuta consegnadel messaggio inviato a mezzo PEC, con conseguente inesistenza della notificazione. Osserva, inoltre, che – diversamente previsto dall’art. 14 d. lgs. 24 settembre n. 159 a novella dell’art. 26, secondo comma, d.P.R. 29 set- tembre 1973, n. 602 - la notificazione non sarebbe stata depositata presso la Camera di Commercio, né sarebbe stata dimostrata la pub- blicazione dell’avviso sul sito informatico. Deduce, inoltre, inesistenza della notifica a mezzo PEC in quanto inviata da indirizzo PEC del mit- tente non presente in pubblici elenchi.

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art.140 cod. proc. civ., nella parte in cui il giudice di appello non ha verifi- cato l’invio della seconda raccomandata informativa, come previsto per i casi di irreperibilità relativa.

3. Deve darsi preliminarmente atto della cessazione della materia del contendere in relazione a cinque delle undici cartelle di pagamento impugnate (nn. 09720130162460305000, 09720130347954158000, 09720140022921464000, 09720150032544523000, 09720150032544624000) rientran d o le stesse nel perimetro applica- tivo dell’art. 1, comma 222, della L. n. 197 del 2022 , come pacifica- mente ammesso dalla stessa controricorrente. N.3311/23 R.G. Est. F. D’Aquino 4. Con riferimento alle altre cartelle di pagamento, va preliminar- mente rilevato, come risulta dal ricorso di primo grado rinvenibile tra gli atti depositati sul PCT, nonché da quanto dedotto dal ricorrente nel proprio ricorso (pag.

2) che l’impugnazione prende le mosse dal rilascio dell’estratto di ruolo da parte dell’Agenzia delle entrate –Riscossione. Nel qual caso, il ricorso deve ritenersi manifestamente infondato per difetto di interesse ad agire quale questione preliminare all’esame del merito. L’estratto di ruolo non è, difatti, impugnabile se non nei casi elencati dall’art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, ove il ricorrente dimostri la sussistenza di un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto, ovvero per la riscossione di somme allo stesso dovute da parte della pubblica amministrazione ovvero, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione, casi insussistenti nel caso in esame.

5. La suddetta norma è applicabile ai giudizi in corso come affer- mato dal diritto vivente (Cass., Sez. U., 26283/2022; Cass., Sez. U., n. 12459/2024), sicché il contribuente ha interesse a impugnare una cartella di pagamento nei soli casi delineati dalla suddetta disciplina, benché sopravvenuta. La Corte costituzionale si è espressa sulla legit- timità del citato art. 3-bisd.l. cit. ribadendo che, eventuali modiche al sistema in esso previsto, spetterebbero ad un intervento del Legisla- tore e che, pertanto, le questioni di incostituzionalità relative alla non impugnabilità diretta dell’estratto di ruolo al di fuori delle ipotesi da essa previste, sono inammissibili (Corte Cost. n. 190/2023; conf. Corte cost. n. 81/2024).

6. Pertanto, posto che, la norma citata delinea il contenuto dell’in- teresse ad agire in caso di impugnazione dell’estratto di ruolo in caso di cartella non notificata o invalidamente notificata, chenon ricorrono le ipotesi di cui all’art. 3-bis d.l. n. 146/2021, chenon vi è interesse ad agire, chela mancanza di interesse ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni N.3311/23 R.G. Est. F. D’Aquino stato e grado del processo (Cass. Sez. U, n. 12637/2008), deve rile- varsi –previa cassazione senza rinvio della sentenza impugnata ex art. 382, terzo comma, cod. proc. civ. –l’insussistenza di una condizione dell’azione con conseguente inammissibilità dell’originario ricorso. Tale questione assume ruolo pregiudiziale rispetto alle questioni prospettate dal ricorrente.

7. Le spese dell’intero giudizio sono integralmente compensate tra le parti, atteso che il giudizio, anche di legittimità, è stato incardinato in epoca precedente lo ius superveniens e la conseguente evoluzione della giurisprudenza di legittimità. Deve ritenersi - analogamente alle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta del ricorso per le quali non ri- corrono le finalità sanzionatorie di cui all'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, I. n. 228/2012 (Cass., Sez. V, 7 dicembre 2018, n. 31732;

Cass., Sez. VI, 18 luglio 2018, n. 19071; Cass., Sez. VI, 7 giugno 2018, n. 14782; Cass. Sez. VI, 12 novembre 2015, n. 23175) - che non è dovuto il pagamento dell'ulteriore contributo unificato, posto che tale istituto è applicabile solo laddove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la ordinaria dichiarazione di inammissibilità del ricorso (Cass., Sez. III, 10 febbraio 2017, n. 3542), non anche laddove l'esame del ricorso sia precluso e la pronuncia impugnata risulti caducata (Cass., Sez.

V, 22 marzo 2021, n. 7963; Cass., Sez. V, 21 luglio 2023, n. 21853). P. Q. M. La Cortedà atto della cessazione della materia del contendere in rela- zione alle cartelle di pagamento nn. 09720130162460305000, 09720130347954158000, 09720140022921464000, 09720150032544523000, 09720150032544624000; pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara N.3311/23 R.G. Est. F.