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Ordinanza — n. 23724/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against tax notice, ruling judgment extinguished by co-obligator's settlement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23724/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court dismissed Luigi Cenerazzo's appeal against the Regional Tax Commission's decision to reject his challenge to a tax assessment. Cenerazzo argued the lower court improperly barred his civil law defense regarding the company's liquidation balance, while the Revenue Agency contended the case was moot. The Court ruled that the litigation was extinguished because the co-obligator, Fioravanti Cenerazzo, had settled the debt, thereby benefiting Cenerazzo under the relevant statute.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 14, d.l. n. 119 del 2018; Art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ.: A judgment is extinguished for cessation of the subject matter when a co-obligator achieves a perfected settlement, which benefits the other co-obligator even if their specific controversy is no longer pending.

Parole chiave

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co-obligator settlement cessation of subject matter tax assessment appeal judicial extinction solidary debt liquidation balance procedural mootness attestato di carenza beni

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 14, d.l. n. 119 del 2018 conv. dalla l. n. 136 del 2019
Alessandro Senatore, con studio in Napoli, in data 5 giugno 2020.L’art. 6, comma 14, d.l.
Art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ.
Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 112 cod. proc. civ.
civ., si deduce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia in relazione al motivo di impugnazione riguardante la nullità della sentenza di primo grado per mancanza di motivazione, eccesso di potere per difetto di attività istruttoria e violazione e/o falsa applicazione dell’art.
Art. 2495, secondo comma, cod. civ.
civ., per omessa pronuncia in relazione al motivo di impugnazione riguardante la nullità della sentenza di primo grado per mancanza di motivazione, eccesso di potere per difetto di attività istruttoria e violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2495, secondo comma, cod.
Art. 116 cod. proc. civ.
Art. 132 cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30/05/2002, n. 115
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30/05/2002, n. 115, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass.
art. 2495 cod. civ
civ., per omessa pronuncia in relazione al motivo di impugnazione riguardante la nullità della sentenza di primo grado per mancanza di motivazione, eccesso di potere per difetto di attività istruttoria e violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2495, secondo comma, cod.
art. 112 cod. proc. civ
civ., si deduce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia in relazione al motivo di impugnazione riguardante la nullità della sentenza di primo grado per mancanza di motivazione, eccesso di potere per difetto di attività istruttoria e violazione e/o falsa applicazione dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 19908/2020
115, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 19908/2020; Cass.
Cass. n. 25485/2018
19908/2020; Cass. n. 25485/2018; Cass., n.
Cass. n. 19560/2015
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Testo completo

INANZA sul ricorso iscritto al n. 16067/2017R.G. proposto da: CENERAZZO LUIGI, rappresentato e difeso dall’avv. Biagio Nunziata in forza di procura speciale allegata al ricorso e domiciliato in Roma presso l’avv. Alessandro Ferrara in via Sardegna n. 29; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 11239 / 20 1 6 , depositata in data 14 / 12 /201 6, non notificata; udita la relazione della causa nella adunanza camerale del 12/07/2024 tenuta dal consiglieredott.

Federico Lume. Cartella di pagamento RILEVATO CHE 1. Con cartella n. 0712013013133308500 1 era ingiunto il pagamento della somma di euro 29.537,95 nei confronti di Luigi Cenerazzo, quale coobbligato, perché socio di Fioravanti Cenerazzo Petroli s.r.l., per la definitività dell ’avviso di accertamento n. RE3030300542 per l’anno 2002, a seguito della mancata riassunzione del giudizio proposto contro il medesimo, dopo la cassazione con rinvio della sentenza della CTR, dispostacon ordinanza della Corte di Cassazione n. 24878del 23/11/2011.

2. Il contribuente ricorreva davanti alla Commissione tributaria provinciale di Benevento, che rigettava il ricorso, evidenziando che dal bilancio finale di liquidazione della società risultava un attivo di euro 107.437,00, largamente capiente.

3. Proposto appello, la Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza oggetto del ricorso in esame, lo dichiarava inammissibile. I giudici di appello, richiamata la giurisprudenza di legittimità in forza della quale, in caso di mancata riassunzione a seguito di cassazione con rinvio, il processo si estingue e l’avviso di accertamento impugnato diviene definitivo, evidenziavano che, divenuto definitivo l’avviso di accertamento, l’eccezione relativa alla violazione dell’art. 2495 cod. civ., per assenza di piano di riparto, era preclusa, potendo la cartella essere impugnata solo per vizi propri, tra cui la prescrizione, che però non era oggetto di specifico motivo di appello.

4. Contro tale decisione propone ricorso Luigi Cenerazzo, in base adue motivi. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. La causa è statafissata per l’adunanza camerale del 12/07/2024, per la quale il ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE1. Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.

4) cod. proc. civ., si deduce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia in relazione al motivo di impugnazione riguardante la nullità della sentenza di primo grado per mancanza di motivazione, eccesso di potere per difetto di attività istruttoria e violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2495, secondo comma, cod. civ., avendo provato che nel bilancio finale di liquidazione non era stato ripartito alcunchéin suo favore. Con il secondo motivo, proposto, subordinatamente al primo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.

4) cod. proc. civ., si deduce violazione degli artt. 116 e 132 cod. proc. civ. e nullità della sentenza per omessa motivazione o motivazione apparente sul medesimo motivo di appello.

2. Con la memoria la parte ricorrente ha chiesto estinguersi il giudizio per cessazione della materia del contendere, evidenziando che il giudizio è connesso a quello iscritto al NRG 2991/2017, promosso da Fioravanti Cenerazzo, quale altro socio coobbligato della Fioravanti Cenerazzo Petroli s.r.l., e che quest’ultimo è stato estinto per intervenuta definizione agevolata in forza di sentenza n. 36314/2022 pubblicata in data 13/12/2022. Con tale sentenza questa Corte ha dichiarato estinta la lite proposta da Fioravanti Cenerazzo in relazione alla cartella n. 07120130131333085002 con cui gli era ingiunto il pagamento della somma di euro 29.537,95, quale coobbligato, perché socio di Fioravanti Cenerazzo Petroli s.r.l., sul presupposto che l’Agenzia delle entrate non avesse provato di aver tempestivamente e regolarmente notificato l’atto di diniego al controricorrente, avendo prodotto la relata di notifica di un diverso provvedimento di diniego, rivolto a tale Adiletta Stefania, presso l’avv.

Alessandro Senatore, con studio in Napoli, in data 5 giugno 2020.L’art. 6, comma 14, d.l. n. 119 del 2018 conv. dalla l. n. 136 del 2019 prevede cheLa definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8e la cartella prodotta in atti indica il ricorrente quale coobbligato con la società e Cenerazzo Fioravanti. Vista la sopra ricordata istanza del contribuente, che si avvale, ai fini della definizione agevolata della propria posizione di coobbligato (così come previsto dal comma 14 citato ) dell’istanza e del pagamento eseguito dal debitore solidale, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

3. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30/05/2002, n. 115, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 19908/2020; Cass. n. 25485/2018; Cass., n. 19560/2015).