Decreto — n. 23686/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAl ricorso n. 1605/2019proposto da: ANCONA ENTRATE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Alessandro Lucchetti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’ Avv. Luigi Pettinari del Foro di Roma, in Roma, Viale Magliano Sabina, n. 24; -ricorrente - contro EDILSAN S.R.L.,in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Gabriele Escalar e Davide De Girolamo, entrambi del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 11; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marchen. 290/4/2018, depositata il 24 maggio 2018. Visto l’atto depositato il 12 giugno2024 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 23686/2024 — snciv · Corte di Cassazione: l ricorso n. 1605/2019proposto da: ANCONA ENTRATE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Alessandro Lucchetti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’ Avv. Luigi Pettinari del Foro di Roma, in Roma, Viale Magliano Sabina, n. 24; -ricorrente - contro EDILSAN S.R.L.,in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Gabriele Escalar e Davide De Girolamo, entrambi del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 11; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marchen. 290/4/2018, depositata il 24 maggio 2018. Visto l’atto depositato il 12 giugno2024 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
Parole chiave
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l ricorso n. 1605/2019proposto da: ANCONA ENTRATE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Alessandro Lucchetti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’ Avv. Luigi Pettinari del Foro di Roma, in Roma, Viale Magliano Sabina, n. 24; -ricorrente - contro EDILSAN S.R.L.,in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Gabriele Escalar e Davide De Girolamo, entrambi del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 11; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marchen. 290/4/2018, depositata il 24 maggio 2018. Visto l’atto depositato il 12 giugno2024 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 08/08/2024 Il