Civil procedure dismissed: extinction of lawsuit due to administrative act listing under new tax law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil procedure extinct following an administrative act listing the case under the new tax law. The lower court found that the insertion into the official list documented the regular conclusion of the dispute under the relevant statutory provisions. Consequently, the court ruled that the process terminated without a substantive judgment on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, Legge 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The listing of a case in the administrative register for tax extinction automatically terminates the civil proceedings, barring further action unless parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7567/2018 R.G. proposto da : IACOVONE MARISA, rappresentatae difesa dall'avvocato DI PEDE GIUSEPPE FAUSTO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. BASILICATA n.561/ 03/ 2017 depositata il 26/07/2017, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 25/07/2024