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Ordinanza — n. 23669/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for failure to prove postal receipt of appeal notice in tax proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23669/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Agenzia delle Entrate-Riscossione against a lower court's decision declaring the appeal inadmissible. The lower court had ruled that the appellant failed to provide the postal receipt card proving service of the appeal, relying only on the mailing receipt. The Court affirmed that while the mailing receipt proves dispatch, the specific receipt card is required as evidence of service when the respondent does not appear, and the judge cannot simply request this proof.

Regesto Legislator

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Art. 16 d.lgs. n. 546/1992; Art. 149 c.p.c.: In tax proceedings, when an appeal is notified via postal service without the recipient's appearance, the appellant bears the burden of producing the postal receipt card to prove service; the judge cannot be required to solicit this proof, and the appeal is inadmissible without it.

Parole chiave

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tax appeal notification postal receipt card requirement burden of proof service inadmissibility of appeal procedural nullity tax service of process evidence Cassation ruling notificazione viziata

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, nos. 4 and 5, Civil Procedure Code
Con l’unicomotivo parte ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 16 of D.Lgs. n. 546 of 1992
Tale forma di notificazione è disciplinata dall’art. 16 d.lgs.
Art. 149 of the Civil Procedure Code
Rosanna Angarano 4 Le Sezioni unite dellaCorte hanno puntualizzato che la produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato spedito per la notificazione di un atto d'impugnazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 cod.
Art. 291 of the Civil Procedure Code
Art. 6 of Law n. 890 of 1982
Art. 22 of D.L. 20 March 2023, n. 34
S tante il disposto di cui all’art. 22 d.l .
art. 149 cod. proc. civ
Rosanna Angarano 4 Le Sezioni unite dellaCorte hanno puntualizzato che la produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato spedito per la notificazione di un atto d'impugnazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ.
art. 291 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. 14/12/2012, n. 23188
e l'a ppellato non si sia costituito, l'appellante ha l'onere - a pena di inammissibilità del gravame - di produrre in giudizio, prima della discussione, l'avviso di ricevimento attestante l'avvenuta notifica (Cass. 14/12/2012, n. 23188).
Cass. 14/01/2008, n. 627
Cass. 14/04/2008, n. 9769
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9476/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE subentrata a titolo universale a EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE S.P.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Anna Paradiso ed elettivamente domiciliata in Roma, via I. Vivanti, 157 presso lo studio dell’Avv. Fabrizio Puggioni, –ricorrente – Contro MALGIERI MARIA LUISA, –intimata – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO , n. 5970 / 2016 , depositata il13/10/2016; PREAVVISO FERMO Cons. est. Rosanna Angarano 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 luglio2024 dal consigliere Rosanna Angarano .

Rilevato che: 1.Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. ha proposto ricorso nei confronti di Maria Luisa Malgieri, che non ha svolto attività difensiva , avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. , pronunciandosi nella contumacia della contribuente appellata, ha dichiarato inammissibile l’appello del l a società di riscossione assumendo che non era stata fornita la prova della sua rituale notifica al difensore in quanto risultava la sola ricevuta di spedizione della raccomandata senza la cartolina di avvenuto ricevimento.

2. Agenzia delle Entrate-Riscossione, ha depositato memoria con la qual si è costituita essedo subentrata a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società di riscossione. Considerato che:

1. Con l’unicomotivo parte ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,la nullità della sentenza ed in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.

2. Espone che, contrariamente a quanto riportato in sentenza, aveva regolarmente depositato copia della ricevuta di spedizione e di ricevimento dell’atto di appello. Aggiunge che, in ogni caso, per giurisprudenza consolidata, il momento del perfezionamento della notifica per il notificante coincide con la consegna dell’atto all’Ufficio postale ove lo stesso è stato spedito; che il Collegio prima della trattazione della causa avrebbe dovuto controllare la regolare costituzione e richiedere la prova della regolare notifica. Assume, pertanto, la nullità della sentenza e, per l’effetto, ripropone le argomentazioni spese con l’atto di appello.

Cons. est. Rosanna Angarano 3 3. Il motivo, nella parte in cui si assume che la C.t.r. ha erroneamente ritenuto che non fosse stata prodotta la cartolina di ricevimento, quando, invece, questa era agli atti, è inammissibile in quanto l’errore denunciato avrebbe dovuto farsi valere con il diverso rimedio della revocazione della sentenza. Con la citata censura, infatti, si lamenta,evidentemente, un errore di mero fatto e non anche di diritto (un errore, cioè, consistente nell’aver ritenuto che non fosse stato prodotto l’avviso di ricevimento, sebbene questo fosse agli atti).

Rilevandosi, pertanto, prima ancora che un error iuris sub specie di error in procedendo, un errore di fatto che del primocostituisce imprescindibile presupposto logico, il mezzo di impugnazione, sotto tale profilo, sarebbe dovuto correttamente esserela revocazione e non il ricorso per Cassazione.

4. Il motivo, nella parte in cui censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che, ai fini dell’ammissibilità dell’appello , non fosse sufficiente la ricevuta di spedizione,e nella parte in cui ritiene che, a tutto voler concedere,la C.t.r. avrebbe dovuto richiedere di provare la regolare notifica,è infondato. 4.1. Da quanto riferito in ricorso si desume che la notifica dell’atto di appello è avvenuta direttamente a mezzo del servizio postale. Tale forma di notificazione è disciplinata dall’art. 16 d.lgs. n. 546 del 1992 che prevede la spedizione dell’atto in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento. 4.2.

In ogni caso, per giurisprudenza consolidata, n el processo tributario, allorché l'atto di appello sia notificato a mezzo del servizio postale (vuoi per il tramite di ufficiale giudiziario, vuoi direttamente dalla parte ai sensi dell'art. 16 cit. e l'a ppellato non si sia costituito, l'appellante ha l'onere - a pena di inammissibilità del gravame - di produrre in giudizio, prima della discussione, l'avviso di ricevimento attestante l'avvenuta notifica (Cass. 14/12/2012, n. 23188). Cons. est. Rosanna Angarano 4 Le Sezioni unite dellaCorte hanno puntualizzato che la produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato spedito per la notificazione di un atto d'impugnazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ. non configura elemento costitutivo del procedimento notificatorio, ma è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione probatoria dell'intervenuto perfezionamento del procedimento medesimo e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio; che tuttavia, in difetto di produzione dell'avviso di ricevimento sino all'inizio della discussione ed in mancanza di esercizio di attività difensiva da parte dell'intimato, l'impugnazione va dichiarata inammissibile, giacché non è prevista la concessione di un termine per il deposito e non ricorrono i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensidell’art. 291 cod. proc. civ.(essendo questa correlata al rilievo di un vizio che importi la nullità della notificazione); che dall'indicata soluzione può prescindersi soltanto se il difensore del ricorrente chieda in udienza, di essere rimesso in termini per il deposito dell'avviso, attestando di esserne incolpevolmente privo e, contestualmente, offrendo la prova documentale di essersi per tempo attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 legge n. 890 del 1982 ( cfr.

Cass. Sez U. 14/01/2008, n. 627). Si è chiarito, poi che tale criterio è suscettibile di applicazione anche alle notifiche a mezzo posta a cura diretta della parte, previste, ai fini del processo tributario, dall’art. 16 d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass.14/04/2008, n. 9769). Va escluso, pertanto, che competa al Giudice sollecitare la prova della rituale notifica, così come preteso dalla ricorrente.

5. In conclusione, il ricorso va rigettato. Cons. est. Rosanna Angarano 5 Non deve procedersi alla liquidazione delle spese in assenza di costituzione della parte intimata. S tante il disposto di cui all’art. 22 d.l . 20 marzo 2023, n. 3 4, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, non sussistono i presupposti per l'assoggettamento della Agenzia delle Entrate- Riscossione, al pagamento del doppio contributo unificatodi cui