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Ordinanza — n. 23613/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax assessment appeal inadmissibility due to late filing without judicial officer notification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23613/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Luigi Esposito's appeal inadmissible against the Regional Tax Court's decision rejecting his challenge to a tax assessment. The Regional Court had ruled the appeal untimely because the appeal document was deposited late without being served by a judicial officer, citing a specific deadline in the 1992 tax law. The Cassation Court rejected this interpretation, holding that the strict thirty-day deadline and the requirement for judicial officer service did not apply to this specific procedural step, thereby upholding the lower court's dismissal.

Regesto Legislator

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Art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992; Art. 1 d.lgs. n. 546/1992: The strict thirty-day deadline for depositing an appeal and the requirement of judicial officer notification do not apply to the specific procedural step of depositing the appeal copy at the first-instance court's registry, rendering the appeal admissible despite late filing.

Parole chiave

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tax appeal admissibility judicial officer notification procedural deadline tax law interpretation Cassation review inadmissibility ruling filing requirements deposito tardivo

Disposizioni normative citate

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Art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
riteneva inammissibile il gravameper violazione dell’art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 – ritenuto applicabile alla fattispecie ratione temporis – in quanto la copia dell’atto di appello, non notificata a mezzo di ufficiale giudiziario, era stata depositata presso la segreteria della C.t.p.
Art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992
civ.violazione dell’art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Con il primo motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt.
Art. 152 cod. proc. civ.
Art. 153 cod. proc. civ.
Inoltre, l 'istituto, previsto dall'art. 153, comma 2, c od.
Art. 24 e 111 Cost.
Art. 123 disp. att. cod. proc. civ.
art. 331 cod. proc. civ
Assume che dal tardivo adempimento non era derivata lesione del contraddittorio e che, pertanto, il vizio doveva ritenersi sanabile con un rimedio analogo a quello di cui all’art. 331 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. n. 43 del 2010
civ.(Corte Cost. n. 43 del 2010).
Cass. 27/09/2017, n. 22627
Rosanna Angarano 5 presso la segreteria della Commissione ad quem (Cass. 27/09/2017, n. 22627, Cass.
Cass. 09/11/2021, n. 32827
Non ricorre, infatti, un’ipotesi di overruling né vi era un contrasto in giurisprudenza che, per altro, sarebbe anche di per sé irrilevante ai fini della rimessione in termini (Cass. 09/11/2021, n. 32827).
Cass. 21/02/2020, n. 4585
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8619/2016R.G. proposto da: ESPOSITO LUIGI, rappresentato e difeso dall’Avv. Luca Tozzi ed elettivamente domiciliato presso quest’ultimo all’indirizzo pec studiotozzi@cnfpec.it , –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12, è domiciliata ex lege, –controricorrente – MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – i ntimato – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

CAMPANIA,n. 8667 / 201 5 , depositata il02/10/2015; IRPEF AVVISO ACCERTAMENTO Cons. est. Rosanna Angarano 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2024dal consigliere Rosanna Angarano . Rilevato che: 1.Luigi Esposito ricorre nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che si è difesa a mezzo controricorso, e nei confronti del Ministero delle Finanze, che non ha svolto attività difensiva, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha dichiarato inammissibilel’appello del contribuente avverso la sentenza della C.t.p. diNapoli che aveva rigettato il ricorso spiegato avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta2007, l’Ufficio aveva accertato , ai fini Irpef un maggior reddito.

2. La C.t.r. riteneva inammissibile il gravameper violazione dell’art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 – ritenuto applicabile alla fattispecie ratione temporis – in quanto la copia dell’atto di appello, non notificata a mezzo di ufficiale giudiziario, era stata depositata presso la segreteria della C.t.p. solo il 24 luglio 2014, oltre il termine di trenta giorni dalla sua proposizione. Precisava sul punto che, sebbene l’art. 34 d.lgs. n. 175 del 2014 avesse soppresso la disposizione di cui all’art. 52, secondo comma, d.lgs. n. 546 del 1992, in mancanza di specifiche disposizioni transitorie, la stessa valeva solo per il futuro. Considerato che:

1. Con il primo motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 152 e 153cod. proc. civ. e dell’art. 53, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile l’appello per violazione dell’art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, nella versione applicabile ratione temporis. Osserva che la norma non prevedeva alcun termine di trenta giorni per il deposito Cons. est. Rosanna Angarano 3 né la sua perentorietà e che il richiamo di cui all’art. 53 all’art. 22, comma 1, d.lgs. cit., contenente la previsione del termine a pena di inammissibilità, non riguardava detto ulteriore adempimento. Aggiunge che tale interpretazione trova conforto nella successiva abrogazione.

2. Con il secondomotivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 1d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 152 e 153cod. proc. civ. e degli artt. 24 e 111 Cost. In via gradata deduce che, stante l’assoluta incertezza nell’interpretazione della norma,ricorrerebbe un errore scusabile.

3. Con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.violazione dell’art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 152, 153 e 331 cod. proc. civ. e degli artt. 24 e 111 Cost. Assume che dal tardivo adempimento non era derivata lesione del contraddittorio e che, pertanto, il vizio doveva ritenersi sanabile con un rimedio analogo a quello di cui all’art. 331 cod. proc. civ.

4. Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze posto che, a seguito del trasferimento alle Agenzie fiscali dei rapporti giuridici, dei poteri e delle competenzein precedenza facenti capo al Ministero, ai sensi dell'art. 57, comma 1, d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, quest’ultimo non è più legittimato nei processi pendenti riguardanti i servizi attribuiti alle prime(tra le più recenti Cass. 10/05/2024, n. 12870).

5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati. 5.1. In primo luogo va ribadito che alla fattispecie in esame, in cui viene in rilievo appello notificato nel 2013, si applica la disposizione di cui all’art. 53, secondo comma, d.lgs. n. 546 del 1992 nella versione Cons. est. Rosanna Angarano 4 antecedente alle modifiche apportate dall’art. 36, d.lgs. n. 175 del 2014, vigente dal 13 dicembre 2014. Il principio processuale del tempus regit actum va correttamente inteso nel senso che gli atti perfezionatisi prima dell'entrata in vigore di una novella in materia processuale, ancorché applicabile al processo in corso, in difetto di una disciplina transitoria o di esplicite disposizioni di segno contrario, restano regolati, anche negli effetti, dalla norma sotto il cui imperio sono stati posti in essere (Cass. 30 gennaio 2017, n. 2276,Cass. 21/12/2011, n. 27971, che, in riferimento alla novella processuale proprio dell'art. 53,comma 2, cit. ad opera dell'art. 3-bis, comma 7,d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni dalla legge n. 248 del 2005, in relazione a ricorso in appello proposto anteriormente all'entrata in vigore della citata norma, anch'essa priva di disposizione transitoria, ne aveva escluso l'applicabilità ad atto perfezionatosi prima della sua entrata in vigore). 5.2.

Per costante giurisprudenza di legittimità, l a norma di cui all’art. 53 cit. - dopo aver disposto, mediante il richiamo alla previsione dicui al precedente art. 22, comma 1, che il ricorso in appello deve, a pena d'inammissibilità, essere depositato nella segreteria della Commissione tributaria (regionale) adita entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso in appello –sancisce espressamente che « o ve il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a pena d'inammissibilità, depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunziato la sentenza impugnata; tale secondo adempimento, anch'esso testualmente prescritto a pena d'inammissibilità dell'appello, presuppone ineludibilmente l'esecuzione entro un termine perentorio che deve essere identificato in quello di trenta giorni dalla proposizione dell'impugnazione, già indicato dall’'art. 53, comma 2 , prima parte (attraverso il richiamo all'art. 22, comma 1) per il deposito del ricorso Cons. est.

Rosanna Angarano 5 presso la segreteria della Commissione ad quem (Cass. 27/09/2017, n. 22627, Cass. 12/10/2010, n. 21047). 5.3. Detta disposizioneè stata, per altro , già sottoposta a vaglio di costituzionalità e la Consulta ha ritenuto manifestamente infondata la questione, disattendendo l’argomento secondo cui la stessa sarebbe priva di ratio. La Corte costituzionale, infatti, ha precisato che la previsione ha l’apprezzabile scopo di informare tempestivamente la segreteria del giudice di primo grado dell’appello notificato senza il tramite dell’ufficiale giudiziario e, quindi, di impedire l’erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenza della Commissione tributaria provinciale; ha aggiuntoche l’applicabilità della disposizione censurata ai soli casi in cui la notificazione dell’appello non avvenga per il tramite dell’ufficiale giudiziario trova adeguata giustificazione nel fatto che, nei casi in cui la notificazione sia invece effettuata mediante quest’ultimo , la tempestiva notizia della proposizione dell’appello è fornita alla segreteria del giudice di primo grado dallo stesso ufficiale giudiziarioex art. 123 disp. att . cod . proc . civ.(Corte Cost. n. 43 del 2010).

Questa Corte, inoltre, si è anche pronunciata in ordine alla compatibilitàdella disposizione con l’art. 6 Conv. EDU rilevando, altresì che le ragioni esposte a fondamento dell'inammissibilità dell'impugnazione sono state determinate ex ante, in via generale e astratta, dal legislatore con una norma di diritto positivo che non presta il fianco a dubbi interpretativi e che, dunque, nemmeno può esporre l'utente della giustizia ad una «sorpresa» circa il suo reale significato, mai posto in discussione nella giurisprudenza di legittimità (Cass.27/09/2017, n. 22627). 5.4.

La C.t.r., nel pronunciarsi sull’inammissibilità dell’appello, rilevando che la copia dell’atto, non notificato tramite ufficiale Cons. est. Rosanna Angarano 6 giudiziario era stata depositata tardivamente presso la segreteria della C.t.p.,si è attenuta a i detti principi. 5.5. Gli argomenti esposti escludono, altresì, che si versi in ipotesi di errore scusabile. Non ricorre, infatti, un’ipotesi di overruling né vi era un contrasto in giurisprudenza che, per altro, sarebbe anche di per sé irrilevante ai fini della rimessione in termini (Cass. 09/11/2021, n. 32827).

Inoltre, l 'istituto, previsto dall'art. 153, comma 2, c od. proc. civ., trova applicazione, alla luce dei principi costituzionali di tutela delle garanzie difensive e del giusto processo, in caso di decadenza dai poteriprocessuali interni al giudizio o a situazioni esterne al suo svolgimento, quale la decadenza dal diritto di impugnazione, ma non anche in caso di decadenza conseguente aderrore di diritto (Cass.21/02/2020, n. 4585). Non appare, infine, conferente il richiamo all’art. 331 cod. proc. civ. che attiene a tutt’altra fattispecie e la cui disposizione non può estendersi al caso in esame oggetto di autonoma regolamentazione.

6. In conclusione, il ricorsova rigettato.

7. Le spese del giudizio di legittimità, da liquidarsi in favore della sola Agenzia delle entrate in quanto il Ministero non ha svolto attività difensiva, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Cortedichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze; rigetta il ricorso nei confronti dell’Agenzia delle entrate ; c ondanna il ricorrente al pagamento in favore della sola Agenzia delle entrate delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 5.600,00,oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell ’ ulteriore importo a titolo