Cassation court dismisses taxpayer appeal against tax roll extract due to lack of specific prejudice under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the taxpayer's appeal against the tax roll extract, ruling that the new legislation explicitly bars such challenges unless specific procedural prejudice is proven. The taxpayer argued that invalid notification of the payment order caused harm regarding public procurement participation and debt collection, but failed to demonstrate any of these statutory prejudicial conditions. Consequently, the court held that the extract is unimpugnable and the appeal was rejected without remittal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3-bis d.l. n. 146/21; Art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/73: The tax roll extract is unimpugnable unless the debtor proves specific prejudice regarding public procurement participation, debt collection verification, or loss of public administration benefits.
Parole chiave
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nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 27665 / 20 16 R.G. propost o da : Claudio Valentini(C.F.: VLNCLD63R 16H501I ) , rappresentato e difeso , in virtù di procura speciale in calceal ricorso, da ll’Avv. Nicola Staniscia , presso il cui studio in Roma alla via Crescenzio n. 20 è elettivamente domiciliato; –ricorrente – contro ESTRATTO DI RUOLO r.g. n. 27665/2016a.c.20 /6/2024 Cons. est. Angelo Napolitano Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;
–controricorrente – e Equitalia Sud S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t. , elettivamente domiciliata nel giudizio di appello presso lo studio dell’Avv. Paolo Puri, con domicilio digitale indicato in atti; - intimat a - Avverso la sentenza della C OMM.TRIB.REG. LAZIO - ROMA , n. 2415/2016, depositatain data 27 / 4 /20 1 6 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camera di consiglio del 20 giugno 2024 ; Rilevato che: Con ricorso ritualmente notificato, Claudio Valentini (d’ora in poi, anche “il ricorrente”o “il contribuente”) ha proposto ricorsodinanzi alla C.T.P. di Roma avverso l’estratto di ruolo relativo alla cartella esattoriale n. 09720020133566620 inerente all’Irpef del 1995 ed al contributo sanitario nazionale per lo stesso anno.
La C.T.P. rigettò l’impugnazione, con sentenza confermata dalla C.T.R. del Lazio. Avverso la sentenza d’appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso. Equitalia Sud S.p.a. è rimasta intimata. Il contribuente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c. Considerato che: r.g. n. 27665/2016a.c.20 /6/2024 Cons. est. Angelo Napolitano 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “ Violazione e falsa applicazionedelle norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. con riguardo all’art. 112 c.p.c., relativo agli artt. 24 e 111 della Costituzione – L. n. 335/95 – Omessa valutazione di circostanze determinanti ex art. 360 n. 5 c.p.c.”, il contribuente impugna la sentenza d’appello perché avrebbe confermato la sentenza di primo grado senza esaminare le altre doglianze circa la prescrizione, la decadenza dalla pretesa impositiva e tardività dell’iscrizione a ruolo.
2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “ Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. con riguardo all’art. 2946 c.c., 112 e 149 c.p.c.– relativo agli artt. 24 e 111 della Costituzione – L. n. 890/82 – Omessa valutazione di circostanze determinanti ex art. 360 n. 5 c.p.c.”, il contribuente impugna la sentenza d’appello nella parte in cui questa ha ritenuto valida la notificazione della cartella di pagamento eseguita direttamente mediante invio a mezzo posta dall’agente della riscossione, senza identificare, nell’avviso di ricevimento, il familiare convivente che ricevettematerialmente la cartella .
Il contribuente ha altresì sollevato, nel corpo del motivo in esame, questione di legittimità costituzionale dell’art. 26 comma 1 del d.P.R. n. 602 del 1973 nella parte in cui abilita l’agente della riscossione a notificare direttamente a mezzo del servizio postale la cartella di pagamento, oltre che dello stesso articolo nella parte in cui non prevede che la notifica della cartella di pagamento a mezzo direttamente del servizio postale debba essere eseguita nelle stesse forme dell’art. 7 della legge n. 890del 1982.
3. La sentenza impugnata deve essere cassatasenza rinvio. L’art. 3-bis deld.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione econtenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4 - bis, r.g. n. 27665/2016a.c.20 /6/2024 Cons. est. Angelo Napolitano ha stabilito nonsoltanto che «L'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura diappalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codicedei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cuiall'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto delMinistro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, pereffetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infineper la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblicaamministrazione».
Nemmeno con la memoria difensiva depositata il contribuente ha evidenziato quale tra gli specifici pregiudizi indicati dalla novella legislativa glideriverebbe dall’iscrizione a ruolo cui è seguita la cartella che gli sarebbe statainvalidamente notificata. Le SS.UU., con sentenza n. 26283/2022, hanno statuito che la trascritta novella normativa si applica anche ai processi pendenti, ed il Collegio intende senz’altro dare continuità a tale orientamento. Ne consegue che il contribuente, privo dell’interesse specifico ad impugnare l’estratto di ruolo,avrà solo l’interesse ad insorgere contro un eventuale futuro atto con cui l’agente della riscossionedesse avvio alla procedura di riscossione, facendo valere anche i vizi dell’atto presupposto (cartella di pagamento) eventualmente non notificato o invalidamente notificato.
4. Essendo sopravvenuta la novella legislativa nel corso del giudizio di cassazione, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di tutti i gradi del processo. r.g. n. 27665/2016a.c.20 /6/2024 Cons. est. Angelo Napolitano
P.Q.M.
Cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Compe