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Ordinanza — n. 23585/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal on burden of proof regarding non-taxable income sources.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23585/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional commission decision annulling tax assessments. The taxpayer successfully proved she had sufficient non-taxable funds from prior asset sales to cover the disputed property purchases, rendering the income tax base zero. The court upheld the lower court's finding that the tax agency failed to disprove the taxpayer's evidence, thereby dismissing the agency's request to renew the evidentiary examination.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 3, c.p.c.; Art. 10, comma 1, lett. b), D.P.R. 602/1973: The burden of proof regarding non-taxable income sources rests on the taxpayer; if the taxpayer provides sufficient evidence of non-taxable funds, the tax authority cannot overturn the assessment by merely requesting a new evidentiary review.

Parole chiave

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burden of proof tax non-taxable income sources asset sales proceeds tax assessment annulment evidentiary renewal request property acquisition funding tax authority appeal scopi fiscali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 3, c.p.c.
Ragioni della decisione 1.Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 10, comma 1, lett. b), D.P.R. 602/1973
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater del d.P.R.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma ; -ricorrente - contro Di Mari Rosanna, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dall’ Avv.to Pietro Coppa del Foro di Siracusa, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Vincenzo Arrigo, alla via della Giuliana n. 44 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1100, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa. il 6.3.2017, e pubblicata il 27.3.2017; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva:

O GGETTO : Irpef 2006/2008 -Accertamento sintetico del reddito - Oneri probatori. Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate procedeva nelle forme dell’accertamento sintetico del reddito, c.d. redditometro, nei confronti di Rosanna Di Mari, e quindi le notificava gli avvisi di accertamento n. TY701T101837/2011 (anno 2006), n. TY701T101842/2011 (anno 2007) e n. TY701T101843/2011 (anno 2008), contestando il maggior reddito non dichiarato accertato in considerazione delle spese sostenute per incrementi patrimoniali nel periodo dal 18.1.2008 al 2.8.2011, per un ammontare di Euro 489.432,00 (ric., p. 2), oltre alla disponibilità di un’autovettura e di una residenza principale.

La contribuente promuoveva procedimento di accertamento con adesione, che però non sortiva esito positivo.

2. Rosanna Di Mari impugnava gli atti impositivi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa opponendo, tra l’altro, che disponeva di risorse non reddituali, accumulate in anni precedenti e disinvestite, più che sufficienti per assicurare la provvista utilizzata per gli incrementi patrimoniali contestati. La CTP valutava fondate le difese proposte dalla ricorrente, ed accoglieva i suoi ricorsi, annullando gli avvisi di accertamento.

3. L’Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la decisione assunta dai giudici di primo grado, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, riaffermando la fondatezza degli accertamenti e l’inadeguatezza della documentazione prodotta dalla contribuente. Quest’ultima proponeva appello incidentale in relazione alla compensazione delle spese di lite disposta dalla CTP. La CTR rigettava il ricorso principale così come quello incidentale, ed in conseguenza confermava anche l’annullamento degli atti impositivi.

4. Avverso la decisione assunta dal giudice del gravame ha proposto ricorso per cassazione l’Amministrazione finanziaria, affidandosi ad uno strumento d’impugnazione. Resiste mediante controricorso la contribuente. Ragioni della decisione 1.Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate contesta la violazione o falsa applicazione dell’art. 38, commi 4 e 5, del Dpr n. 600 del 1973, perché la CTR ha erroneamente ritenuto che la documentazione prodotta dalla contribuente sia idonea ad assicurare la prova della propria disponibilità di un’ampia provvista non reddituale derivante dal disinvestimento di titoli.

2. L’Amministrazione finanziaria, con il suo mezzo d’impugnazione, censura la CTR per non essersi avveduta che non poteva ritenere congruo il reddito dichiarato dalla contribuente, attribuendo decisiva valenza probatoria alla documentazione che aveva prodotto. In alcuni casi, infatti, non risultava attestato l’ammontare dei proventi che la Di Mari avrebbe riscosso, ma solo la quantità dei titoli ceduti. Inoltre la CTR non aveva verificato le date delle operazioni di dismissione, ed anche per questo difettava quindi la prova che i fondi conseguiti fossero stati utilizzati proprio per sostenere le spese per incrementi patrimoniali. Secondo la ricorrente nessuna prova potrebbe desumersi dai movimenti di conto corrente documentati dalla contribuente, perché “non è dato evincere in alcun modo quale sia in concreto l’Istituto di Credito su cui sarebbe stato acceso il relativo conto corrente bancario” (ric., p. 9 s.).

3. La contribuente ha replicato innanzitutto censurando l’inammissibilità del ricorso introdotto dall’Ente impositore, perché l’Amministrazione finanziaria domanda in realtà, surrettiziamente, la rivalutazione in sede di giudizio di legittimità del materiale probatorio acquisito al processo. Ancora inammissibile risulterebbe il ricorso dell’Amministrazione finanziaria perché propone censure di merito assolutamente nuove, che non aveva introdotto nei precedenti gradi del giudizio, in cui aveva sostenuto, erroneamente, che essa contribuente “non è stata in grado di produrre in giudizio la benché minima documentazione atta a dimostrare le proprie affermazioni” (ric., p. 10, che riproduce un passaggio delle controdeduzioni dell’Ufficio in grado di appello).

La contribuente ricostruisce quindi analiticamente le diverse operazioni di smobilizzo di titoli che le avevano consentito di reperire la provvista utilizzata per sostenere le spese finalizzate agli incrementi patrimoniali ottenuti mediante acquisti immobiliari non mancando di evidenziare come, in un caso, non sia stata acquirente di un immobile, bensì venditrice, conseguendo pertanto ulteriori fondi con i quali finanziare i propri acquisti (“costituzione piena proprietà denaro del 06.10.2008; serie: 1t n. 000006208 per un importo pari ad euro 10.000,00”, controric., p. 4 s.).

4. La CTR ha valutato che, diversamente da quanto affermato dall’Amministrazione finanziaria, “esaminata la copiosa documentazione rassegnata agli atti di causa, sin dal primo grado del giudizio, osserva che mediante l’incrocio dei dati rilevati dai moduli di richiesta dei disinvestimenti relativi ad azioni …”, effettuati in date diverse nel 2007, nel 2009, nel 2010 e nel 2011, con quanto emergente dall’estratto di conto corrente, poteva ritenersi provata la disponibilità di un’ampia provvista finanziaria da parte della contribuente.

“Tutte le precitate disposizioni alla vendita erano state impartite alla Banca Nuova s.p.a. con gli accrediti rilevati nel c/c bancario n. 886/132257, intrattenuto con la Banca Nuova s.p.a. – sede di Augusta, appare di tutta evidenza che l’importo dei disinvestimenti effettuati dalla contribuente nel lasso temporale, corrente dal 01.01.2006 al 28.03.2012, è di gran lunga maggiore agli incrementi patrimoniali determinati dall’Ufficio impositore e, ciò giustifica l’entità degli investimenti immobiliari effettuati dalla parte … gli investimenti immobiliari trovavano ampia copertura nel disinvestimento di valori mobiliari.

L’appello principale dell’Ufficio è infondato e va, dunque, rigettato” (sent. CTR, p. 2 s.).

5. A questi chiari argomenti l’Amministrazione finanziaria contrappone generiche considerazioni che non sono in grado di contrastare le specifiche valutazioni espresse dal giudice del gravame, e l’Ente impositore domanda di rinnovare il giudizio sul materiale probatorio acquisito in corso del giudizio. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate oppone anche argomenti più specifici su singole operazioni di disinvestimento nonché circa il rilievo probatorio della documentazione depositata da controparte, che però si risolvono in nuove ed inammissibili contestazioni introdotte nel giudizio di legittimità, che neppure la ricorrente allega di avere specificamente proposto nei gradi di merito del processo. Il ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria, nella parte in cui può ritenersi ammissibile, risulta comunque infondato, e deve perciò essere rigettato.

6. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni affrontate e del valore della controversia. 6.1. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. La Corte di Cassazione,

P.Q.M.

rigetta il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, che condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituita controricorrente,