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Ordinanza — n. 23583/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23583/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23583/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 5763 / 20 22 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate, rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro AVVISO DI ACCERTAMENTO IRES r.g. n. 5763/2022a.c.12 /7/2024 Cons. est. Angelo Napolitano Associazione Sportiva Dilettantistica Luca Frezza (C.F. 03720950272), in persona del legale rappresentante pro tempore, ed il Sig. Luca Frezza in proprio(C.F. FRZLCU74E28L736E);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23583/2024 — snciv · Corte di Cassazione: L’associazione e il Frezza in proprio impugnarono l’avviso di accertamento dinanzi alla C.T.P. di Venezia, che accolse il ricorso. Su appello dell’amministrazione, la C.T.R. del Veneto confermò la sentenza di primo grado. r.g. n. 5763/2022a.c.12 /7/2024 Cons. est. Angelo Napolitano Avverso la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L’associazione e il Frezza sono rimasti intimati. Considerato che: 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

Parole chiave

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assistenza amministrativa fiscale autorità fiscale imposta annuale tassazioni fiscali inchiesta per sottrazione d'imposta franchigie fiscali
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 5763 / 20 22 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate, rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro AVVISO DI ACCERTAMENTO IRES r.g. n. 5763/2022a.c.12 /7/2024 Cons. est. Angelo Napolitano Associazione Sportiva Dilettantistica Luca Frezza (C.F. 03720950272), in persona del legale rappresentante pro tempore, ed il Sig. Luca Frezza in proprio(C.F. FRZLCU74E28L736E);

–intimati – Avverso lasentenza della COMM.TRIB.REG. VENETO , n. 973 / 04 / 20 21 , depositatain data 28 / 7 /20 21 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camera di consiglio del 12 luglio 2024; Rilevato che: In seguito ad un controllo effettuato dall’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Venezia, emerse che la Associazione Sportiva Dilettantistica Luca Frezza (d’ora in avanti, anche “la associazione” o “la A.S.D.” ) aveva presentato il Modello Unico Enti non commerciali solo nei periodi di imposta 2006 e 2007.

In data 1/6/2015 fu notificato all’associazione e al Sig. Frezza un questionario, con il quale fu richiesta tutta la documentazione contabile ed extracontabile relativa all’annualità 2010 e 2011. Verificata la documentazione, gli accertatori ritennero che l’associazione non avesse dimostrato l’esercizio in concreto di attività associativa, né i presupposti di applicazione della legge n. 398 del 1991, concludendo per la natura commerciale dell’attività esercitata dall’associazione. Vennero, pertanto, rideterminate le maggiori imposte Ires, Irap e Iva, per un’imposta a debito pari a complessivi euro 12.000.

L’associazione e il Frezza in proprio impugnarono l’avviso di accertamento dinanzi alla C.T.P. di Venezia, che accolse il ricorso. Su appello dell’amministrazione, la C.T.R. del Veneto confermò la sentenza di primo grado. r.g. n. 5763/2022a.c.12 /7/2024 Cons. est. Angelo Napolitano Avverso la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L’associazione e il Frezza sono rimasti intimati. Considerato che: 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

Motivazione apparente o comunque perplessa e contraddittoria” , l’Agenzia delle Entrate ha censurato la sentenza impugnata per motivazione apparente. Solo in apparenza la C.T.R. avrebbe motivato la sentenza impugnata, ma in realtà quest’ultima non si sarebbe confrontata con il caso di specie e non avrebbe analizz ato gli indici sostanziali offerti dall’amministrazione a sostegno della natura commerciale dell’ente contribuente. L’amministrazione, inoltre, si duole che la C.T.R. non abbia minimamente motivato circa la dedotta insussistenza di qualsiasi elemento portato dall’associazione a sostegno della sua natura non commerciale. 1.1.

Il motivo è in fondato. Benché compendiata in poche righe, non può dirsi che la sentenza impugnata manchi del tutto dell’apparato motivazionale o contenga una motivazione meramente apparente(Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 -01). 2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’onere della prova laddove i giudici richiedono che sia l’ufficio a dover dimostrare la commercialità dell’ente. E’ il contribuente che deve dimostrare il possesso dei requisiti per godere dell’agevolazione”, l’Agenzia delle r.g. n. 5763/2022a.c.12 /7/2024 Cons. est.

Angelo Napolitano Entrate censura la sentenza impugnata per aver posto su di essa l’onere di dimostrare la natura commerciale dell’ente associativo, mentre avrebbe dovuto quest’ultimo dimostrare tutti i requisiti per godere, quale associazione sportiva dilettantistica, dei benefici fiscali previsti dalla legge. 2.1. Il motivo è fondato. Con la sentenza impugnata,il giudice di appello ha rigettato il gravame dell’amministrazione ritenendo che quest’ultima non avesse provato la natura sostanzialmente commerciale dell’ente associativo.

Però, così opinando, la C.T.R. si è posta in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità ( ex coeteris , cfr. Cass., sez. 6-5, n. 23228/2017) secondo il quale deve essere il soggetto contribuente ad allegare e a dimostrare il possesso di tutti i requisiti per godere, quale associazione sportiva dilettantistica, delle agevolazioni fiscali previste dalla legge.

3. In accoglimento del secondo motivo, dunque, la sentenza è cassata e la causa è rinviata per nuovo esame alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche, per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delV