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Ordinanza — n. 23561/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal as extinguished by the taxpayer's voluntary settlement under the simplified procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23561/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished following the taxpayer's voluntary adoption of the simplified dispute resolution procedure. The taxpayer submitted the required payment and request, which legally perfected the settlement without any objection from the tax authority. Consequently, the court ruled that the procedural prerequisites for the 'double uniform contribution' were absent due to the case's termination.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 186 della legge 29/12/22 n. 197; Art. 1 comma 194 della legge 29/12/22 n. 197: The filing of a request for simplified tax dispute resolution and the payment of due amounts within the statutory deadline automatically extinguish the ongoing litigation, rendering further appeals inadmissible.

Parole chiave

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simplified tax dispute resolution extinguishment of litigation voluntary taxpayer settlement double uniform contribution waiver tax authority objection IVA evasion dispute Cassation procedural order esenzione dall'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 1 comma 186 della legge 29/12/22 n. 197
Con note di deposito del 24.1.2024 e dell’1.2.2024la società con- tribuente rende noto di essersi avvalsa delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art. 1 comma 186 della legge 29/12/22 n. 197.
Art. 1 comma 194 della legge 29/12/22 n. 197
Con note di deposito del 24.1.2024 e dell’1.2.2024la società con- tribuente rende noto di essersi avvalsa delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art. 1 comma 186 della legge 29/12/22 n.
Art. 1 comma 198 della legge 29/12/22 n. 197
Con note di deposito del 24.1.2024 e dell’1.2.2024la società con- tribuente rende noto di essersi avvalsa delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art. 1 comma 186 della legge 29/12/22 n.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
"doppio contributo unificato" di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R.
art. 1 comma 198 legge 197/22
Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell’art. 1 comma 198 legge 197/22.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732
115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184
31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284
8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244
39284; Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26540/2022R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro VIVAI BARRETTA GARDEN S.P.A., in persona del legale rappresen- tate, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Ciaramella (P.e.c. ), domiciliata presso la Cancelleria della Corte di cassazione; –controricorrente – Oggetto:definizione age- volata avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale del la Si- cilia, sez. staccata di Catania , n. 3248 / 1 5 /20 22 depositata in data 7/4/2022,non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 24 aprile 2024 dalconsigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: Consentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campa- niarigettava l’appello proposto da ll’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli n. 6635/6/21,che aveva accolto i l ricors o introduttiv o della società Vi- vaiBarretta S.r.l. volto ad ottenere l’annullamento dell’avviso di ac- certamenton. TF3030601437/2020 relativ o ad IVA per l’ ann o di im- posta2015. Con tale atto di impositivo , l'Agenzia delle Entrate contestava alla società, svolgente attività di manutenzione e cura del verde com- presiparchi e giardini, l’inesistenza soggettiva delle operazioni pas- siveintercorse con la società Twin Business Edilizia S.r.l..

Per l’ef- fetto,veniva recuperata la relativa IVA, ritenuta indebitamente de- trattaper euro 82.250,00 e venivano irrogate le relative sanzioni. Il giudice di prime cure accoglieva la prospettazione della contri- buente,ritenendo che l’Amministrazione finanziaria non avesse for- nitoprova della conoscenza o conoscibilità da parte della società ri- corrente di aver partecipato a una attività di evasione di imposta posta in essere dalla società Twin Business Edilizia S.r.l., e che la ricorrenteavesse provato che i rapporti commerciali erano esistenti.

Ilgiudice d’appello confermava integralmente tale decisione. Avversola sentenza d’appello propone ricorso per cassazione l’Agen- ziadelle Entrate , affidato a d un unico motiv o , cui replica la contri- buente con controricors o . Parte contribuente deposita not e con provadel perfezionamento della definizione agevolata della lite. Consideratoche:1. Con note di deposito del 24.1.2024 e dell’1.2.2024la società con- tribuente rende noto di essersi avvalsa delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art. 1 comma 186 della legge 29/12/22 n. 197.

Il comma 194 dell’art. 1 citato, come modificato dal d.l. 34/23, di- spone che la definizione della controversia si perfeziona con la pre- sentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 settembre 2023, fatto salvo l’eventuale diniego della definizione da notificarsi entro il 30 settembre 2024 ai sensi del comma 200 dell’art. 1 citato.

2. La contribuente ha anche depositato la ricevuta di avvenuta pre- sentazione in via telematica di taledomanda, nonché la ricevuta del versamento delle rat e e non risulta, allo stato, notificato alcun di- niego della definizione.

3. Alla luce di quanto precede dev’essere senz’altro dichiaratal’estin- zione del processo. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell’art. 1 comma 198 legge 197/22.

4. Stante l’estinzione del processo a seguito dell'adesione alla defi- nizione agevolata,si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del c.d. "doppio contributo unificato" di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244).

P.Q.M.

La Corte: dichiaraestinto il p