Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23528/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court allows appeal against mortgage notice, ruling it is independently actionable and not a prerequisite for challenging the final mortgage. The court held that failing to object to the advance notice does not prejudice the taxpayer, as the right to challenge the final mortgage remains intact. The lower court erred by treating the notice as an absolute bar to litigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23528/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation dismissed the lower regional tax court's decision declaring the taxpayer's appeal inadmissible. The taxpayer argued that the regional court incorrectly treated the advance notice of a mortgage lien as an independent, mandatory act that must be contested within a specific timeframe to preserve rights. The court ruled that while the notice is actionable, failing to object to it does not prevent the taxpayer from challenging the final mortgage registration later. Consequently, the Supreme Court quashed the lower court's judgment and remanded the case for a new trial.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 19, comma 1, lett. e-bis) D.Lgs. 546/1992; Art. 77, comma 2-bis D.P.R. 602/1973: The advance notice of a mortgage inscription is an independently actionable act, but failure to oppose it does not prejudice the taxpayer's right to challenge the final inscription, which remains the proper subject of the appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax appeal admissibility mortgage advance notice independent actionable act taxpayer procedural rights Cassation quashing decision ipoteca legale del venditore opposizione al precetto esecutivo sequestro di beni immobili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 19, comma 1, lett. e-bis) D.Lgs. 546/1992
1.2 Viene, al riguardo, obiettato che fra gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario ai sensi dell’art. 19, comma 1, del D.
Art. 77, comma 2-bis D.P.R. 602/1973
546 del 1992, nonché dell’art. 77, comma 2-bis, del D.
Art. 21, comma 1 D.Lgs. 546/1992
Art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 384, comma 2, prima parte c.p.c.
art. 140 c.p
600 del 1973, dell’art. 140 c.p.c., dell’art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 30736/2021
Cass. n. 30736/2021,Cass.
Cass. n. 26129/2017
30736/2021,Cass. n. 26129/2017).
Cass. n. 32527/2022
Cass. n. 32527/2022, Cass.
Cass. n. 7344/2012
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ricorso iscritto al n.22295/2017 R.G. proposto da ANDREA LA PACE, elettivamente domiciliato in Roma alla via Casilina n. 394 presso lo studio dell’avv. Andrea Alcaro, rappresentato e difeso dall’avv. Ernesto Sarno -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE (ADER), in persona del Direttore pro tempore , in qualità di successore universale di EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -resistente- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA n. 730/49/2017 depositata il 24 febbraio 2017 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 5 giugno 202 4 dal Consigliere Danilo CHIECA FATTI DI CAUSA Equitalia Nord s.p.a., successivamente incorporata da Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., notificava ad Andrea La Pace l’avvenuta iscrizione di ipoteca sulla quota indivisa di sua pertinenza, pari alla metà dell’intero, di alcuni immobili siti nel Comune di Terrazza Coste (PV), sull’asserito presupposto del mancato pagamento di prodromiche cartelle esattoriali relative anche a tributi erariali.

Il La Pace impugnava l’atto in questione dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Pavia, la quale respingeva il suo ricorso. La decisione veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che con sentenza n. 730/49/2017 del 24 febbraio 2017 rigettava l’appello della parte privata. A fondamento della pronuncia adottata il collegio regionale argomentava che il ricorso proposto dal contribuente risultava inammissibile, non essendo stato impugnat o nel termine di legge il preavviso di iscrizione ipotecaria precedentemente notificat o gli dall’agente della riscossione.

Avverso tale sentenza il La Pace ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER), nella qualità di successore universale ex lege di Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., si è limitata a depositare un mero «atto di costituzione», ai soli della partecipazione all’eventuale udienza di discussione della causa. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.

3) c.p.c., è denunciata la violazione degli artt. 19, comma 1, lettera e-bis), e 21, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 77, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 546 del 1992 (recte: del D.P.R. n. 602 del 1973 -n.d.r.). 1.1 Si censura l’impugnata sentenza per aver erroneamente dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal contribuente, in quanto asseritamente precluso dalla mancata tempestiva impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria anteriormente notificatogli dall’agente della riscossione. 1.2 Viene, al riguardo, obiettato che fra gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario ai sensi dell’art. 19, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992 rientra espressamente l’iscrizione di ipoteca (lettera e-bis]), e non invece il semplice preavviso di iscrizione.

2. Con il secondo motivo, pure proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n.

3) c.p.c., è lamentata la violazione dell’art. 60, comma 1, lettera e), del D.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 140 c.p.c., dell’art. 14, comma 1, della L. n. 890 del 1982 e dell’art.2697 c.c.. 2.1 Si assume che avrebbe errato il collegio di secondo grado nel ritenere validamente eseguita, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., la notificazione del preavviso di iscrizione ipotecaria, benchè non fosse stata acquisita agli atti la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata informativa prevista dalla norma e del suo ricevimento da parte del destinatario.

3. Il primo motivo è fondato e il suo accoglimento assorbe l’esame della seconda censura. 3.1 Per giurisprudenza di questa Corte, il preavviso di iscrizioneipotecaria di cui all’ art. 77 , comma 2 - bis , del D.P.R. n. 602 del 1973 è atto autonomamente impugnabile, sebbene non compreso nell’elenco di cui all’art. 19, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992. 3.2 L’impugnazione di tale atto rappresenta, tuttavia, una mera facoltà, e non un onere, per il destinatario, il quale può in ogni caso proporre ricorso avverso la successiva iscrizione di ipoteca; anzi, lo deve fare, nell’osservanza del termine decadenziale all’uopo stabilito dall’art. 21, comma 1, del decreto legislativo citato , se vuole impedire che essa acquisisca il carattere della definitività(cfr.

Cass. n. 30736/2021,Cass. n. 26129/2017). 3.3 Ne discende che la mancata opposizione alpreavviso di iscrizione ipotecarianon produce conseguenze pregiudizievoli definitive per il contribuente, mentre, una volta emesso l’atto tipico impugnabile (l’iscrizione di ipoteca), viene addirittura meno il suo interesse a una decisione relativa all’atto impugnato in via facoltativa (cfr. Cass. n. 32527/2022, Cass. n. 30736/2021, Cass.n. 7344/2012). 3.4 Dalle suenunciate «regulae iuris», da ribadire in questa sede, si è erroneamente discostata la CTR, la cui decisione incorre, pertanto, nella denunciata violazione di legge.

4. Per le ragioni illustrate, il ricorso va accolto. 4.1 Deve, conseguentemente, disporsi, ai sensi dell’art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c., la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia uniformandosi ai princìpi di diritto sopra espressi. 4.2 Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità, a norma dell’art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c..

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di con