Italian court dismisses taxpayer appeal regarding VAT exemption when tax authority controls related group company.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the taxpayer's appeal against the inadmissibility of an ordinary tax inquiry request. The taxpayer argued that a formal inquiry into a related company should not have been conducted, but the lower court found the taxpayer formally aware due to the shared legal representative and group structure. Consequently, the court upheld the inadmissibility under the specific provision regarding third-party activities known to the taxpayer.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, lett. f) d.Lgs. 156/2015; Art. 11, comma 1, lett. a) L. 212/2000: An ordinary tax inquiry request is inadmissible if the taxpayer is formally aware of the activity of a third party, provided a concrete interference with the investigative activity is appreciable.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 19127/2023 R.G. proposto da: DEPOSITI COSTIERI SAVONA S.P.A. in persona del legale rappresentante pro temporeassistita, giusta procura speciale allegata alla PEC di notifica del ricorso per cassazione, dal prof. avv. Remo Dominici (PEC: remo.dominici@ordineavvgenova.it) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova, via Roma 11/5, -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Oggetto: interpello – inammissibilità per previa formale conoscenzadi attività di controllo a società del gruppo Cons. Est.
Roberto Succio Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); -controricorrente – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio n. 855/02/2023 depositata in data 20/02/2023 e non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 28/06/2024 dal Consigliere Roberto Succio; Rilevato che: - in data 31 maggio 2019 la società Depositi Costieri Savona S.p.A. presentava alla Direzione Regionale Liguria un’istanza di interpello ordinario ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera a), della legge n. 212 del 2000, volta a conoscere il parere dell’Agenzia delle entrate in ordine al regime di imponibilità IVA di talune operazioni rese dalla stessa in ambito portuale; nell’istanza l’odierna ricorrente affermava:
“(…) Consta all’istante che, in occasione di una verifica condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Genova e formalizzata il 31 luglio 2018 nei confronti di una società (la Silomar spa) che svolge servizi del tutto compatibili a quelli in discorso, la loro non imponibilità è stata posta in discussione (…)”; - con risposta del 25 luglio 2019, la Direzione Centrale Piccole e Medie Imprese, come previsto dalle disposizioni di attuazione dell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, contenute nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 gennaio 2016 e s.m.i., dichiarava l’inammissibilità dell’istanza; -la società contribuente impugnava tale provvedimento di fronte alla CTP, che dichiarava inammissibile il ricorso; - appellava la Depositi Costieri Savona s.p.a.; con la sentenza qui impugnata il giudice del merito ha confermato la pronuncia di primo grado ritenendo che la società contribuente, pur non essendo oggetto dell’attività accertativa, era formalmente a conoscenza di detta Cons. Est.
Roberto Succio attività sia perché ne faceva menzione nell’atto di interpello, sia perché la società verificata ne era la controllante, sia infine perché il legale rappresentante delle due società, controllante e controllata, era la stessa persona fisica. Non poteva pertanto dubitarsi, secondo la Corte di secondo grado, della formale conoscenza in capo alla appellante, né del fatto che ricorreva la causa di inammissibilità dell’istanza di interpello di cui alla lettera f) dell’art. 5 d. Lgs. n. 156 del 2015, che comprendeva anche le attività riferibili a terzi di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, sempre che sia apprezzabile una concreta interferenza con l’attività accertativa; -ricorre a questa Corte la società contribuente con un solo motivo di gravame che illustra con memoria ex art. 378 c.p.c.; -resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate;
Considerato che: - è opportuna, alla luce della questione dedotta in ricorso, la trattazione della controversia in pubblica udienza; p.q.