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Sentenza — n. 23510/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows taxpayer appeal, overturning regional tax decision on share sale classification.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23510/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the taxpayer's appeal against a regional tax authority's decision to impose registration tax on a corporate share sale. The authority had reclassified the transaction as a sale of a business, but the court found the new legal provisions supported treating it as a mere share transfer. Consequently, the court annulled the contested administrative act and ordered the case to be retried in favor of the taxpayer.

Regesto Legislator

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Art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; Art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546: A sale of corporate shares is not reclassified as a sale of a business when the transaction involves only the transfer of participation rights without the transfer of the business's assets or organizational structure.

Parole chiave

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registration tax share sale business sale tax reclassification administrative appeal tax liability corporate transfer

Disposizioni normative citate

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Art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
34917, Cass. 20 marzo 2024, n.
Art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
131, 2 della Tariffa, Parte I, allegata al citato decreto, nonché dell’art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui la Commissione ha ritenuto che l’irrilevanza degli elementi extratestuali non osti alla suddetta riqualificazione.
Art. 1, comma 87, lett. a) della legge 27 dicembre 2017, n. 205
20 (come modificato dall’art. 1, comma 87, lett.
Art. 1, comma 1084 della legge 30 dicembre 2018, n. 145
20 (come modificato dall’art. 1, comma 87, lett.
Art. 5 della sesta direttiva 77/388/CEE
8 dell’art. 5 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977, del par.
Art. 135 della direttiva 2006/112/CE
dell’art. 135 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, nonché degli artt.
artt. 112 cod. proc. civ
civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 cod. proc. civ.
art. 378 cod. proc. civ
Con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ., la ricorrente, in linea con quanto osservato dal Sostituto Procuratore Generale, ha posto in evidenza che nel corso del presente grado di giudizio è sopravvenuta la sentenza di questa Corte del 13 dicembre 2023, n.
art. 2909 cod. civ
In tale direzione, si è pure chiarito che, in deroga all’art. 2909 cod. civ., ai sensi del quale la sentenza fa stato solo tra le parti e i rispettivi eredi o aventi causa, l’art.
art. 1306 cod. civ
26008 ed innumerevoli altre) ritiene applicabile l’art. 1306 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. T., 5 luglio 2022, n. 21305
Cass., Sez. V, 20 dicembre 2021, n. 40721
che richiama Cass., Sez. V, 20 dicembre 2021, n. 40721; Cass., Sez.
Cass., Sez. V, 15 ottobre 2021, n. 28267
40721; Cass., Sez. V, 15 ottobre 2021, n. 28267; Cass., 25 febbraio 2020, n.
Cass., 25 febbraio 2020, n. 4989
28267; Cass., 25 febbraio 2020, n. 4989; Cass., Sez.
Cass., Sez. V, 23 luglio 2019, n. 19784
Cass., Sez. V, 5 luglio 2019, n. 18154
9420; Cass., Sez. V, 5 luglio 2019, n. 18154; Cass., Sez.
Cass. Sez. T, 15 dicembre 2022, n. 36713
33436; ed ancora, tra le tante, Cass. Sez. T, 15 dicembre 2022, n. 36713).
Cass., Sez. 5, 16 dicembre 2023, n. 34929
Cass., Sez. 5, 16 dicembre 2023, n. 34929; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, 13 dicembre 2023, n. 34917
34929; Cass., Sez. 5, 13 dicembre 2023, n. 34917, Cass.
Cass. 20 marzo 2024, n. 7495
34917, Cass. 20 marzo 2024, n. 7495; in senso analogo, tra le altre, Cass.
Cass. 20 marzo 2024, n. 7470
7495; in senso analogo, tra le altre, Cass. 20 marzo 2024, n. 7470; Cass.
Cass. 21 marzo 2024, n. 7545
7470; Cass. 21 marzo 2024, n. 7545; Cass.
Cass. 21 marzo 2024, n. 7613

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Testo completo

artt. 1, 11, 16, 20, 21, 22, 23, 51 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, 1, 2, 4 ed 11 della Tariffa, Parte I, allegata al citato decreto, nonché dell’art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui la Commissione ha ritenuto corretta la suddetta riqualificazione del contratto, stante la reputata identità di funzione tra la cessione dell’intera partecipazione sociale e la cessione di azienda.

3. Con la terza censura la ricorrente ha eccepito, con riferimento al parametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 20 (come modificato dall’art. 1, comma 87, lett.

a) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell’art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145), dell’art. 51 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, 2 della Tariffa, Parte I, allegata al citato decreto, nonché dell’art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui la Commissione ha ritenuto che l’irrilevanza degli elementi extratestuali non osti alla suddetta riqualificazione.

4. Con la quarta ragione di impugnazione la società ha denunciato, in via subordinata ed in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione del par. 8 dell’art. 5 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977, del par. 1 e del par. 2 dell’art. 19, nonché lett. f), n.

1) dell’art. 135 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, nonché degli artt. 2, 4, 20, 40, 43, 51 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, oltre che dell’art. 2 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e 62 d.lgs. 31 dicembre 1986, n. 131, per avere la Commissione regionale ritenuto che la suddetta vendita, pur essendo esente da IVA, fosse assoggettabile ad imposta di registro con aliquota proporzionale.

5. Con il quinto motivo di impugnazione la società ha eccepito, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in quanto il Giudice regionale avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo con cui era stato contestato che l’assoggettamento della vendita ad imposta di registro con aliquota proporzionale era incompatibile con l’art. 5, comma 2, della direttiva n. 2008/7/CEE.

6. Con la sesta, settima ed ottava ragione di impugnazione, articolati in via subordinata, l’istante ha dedotto ed avanzato: a. con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., l’eccezione di nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 e 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 132 cod. proc. civ., per aver reso una motivazione meramente apparente sulla dedotta incompatibilità comunitaria dell'assoggettamento all'imposta di registro con aliquota proporzionale della cessione di una partecipazione totalitaria; b. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 2, della direttiva n. 2008/7/CE, 1, 20, 21 e 51 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, 1, 2, 4 ed 11 della Tariffa, Parte I, allegata al citato decreto, nonché dell’art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in quanto la predetta direttiva impone agli Stati membri di esentare da ogni imposta indiretta le operazioni di negoziazione di quote sociali. c. la domanda di remissione alla Corte di giustizia dell'unione europea affinché si pronunci in via pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE sulla compatibilità dell’art. 20 del TUR conla Direttiva n. 2008/7/CE 7.

Con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ., la ricorrente, in linea con quanto osservato dal Sostituto Procuratore Generale, ha posto in evidenza che nel corso del presente grado di giudizio è sopravvenuta la sentenza di questa Corte del 13 dicembre 2023, n. 34941, la quale, decidendo sul ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate in relazione alla medesima pretesa impositiva contro i soci ( Bruno Corsicato, Massimo Matera ed Emma Maria Naldi) cedenti la partecipazione sociale nella Napoli Bingo S.R.L. e responsabili in solido con l’istante dell’assolvimento dell’imposta in oggetto, ha confermato la decisione di altro Giudice regionale, che aveva accolto l’originario ricorso dei contribuenti con conseguente annullamento dell’atto impugnato.

8. Tanto ricapitolato, si osserva quanto segue, subito avvertendo che il ricorso – diversamente da quanto sostenuto dalla difesa erariale – non sollecita un nuovo apprezzamento di fatto sulle risultanze documentali, ma declina le dedotte violazioni di legge e delle direttive comunitarie nei termini sopra sinteticamente illustrati.

9. La valutazione in oggetto deve arrestarsi alla verifica del menzionato giudicato esterno, caduto sulla medesima controversia tra l’Agenzia ed soci/cedenti/coobbligati in solido con la società rispetto alla pretesa fiscale in rassegna.

10. Difatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, stante la natura costitutiva delle decisioni rese al termine del processo tributario, in quanto volto all'annullamento di atti autoritativi, la sentenza che, accogliendo il ricorso proposto da uno dei coobbligati solidali, annulla l'atto impositivo, esplica i suoi effetti nei confronti di tutti i condebitori cui lo stesso sia stato notificato, con la conseguenza che della statuizione favorevole intervenuta inter aliospotrà avvalersi anche il condebitore che abbia impugnato il medesimo atto in un diverso giudizio, ove non si sia formato il giudicato nell'ambito dello stesso (così Cass., Sez.

T., 5 luglio 2022, n. 21305, che richiama Cass., 6 giugno 2022, n. 18001; Cass., Sez. V, 31 marzo 2022, n. 10294; Cass., Sez. VI, 26 gennaio 2022, n. 2250; Cass., Sez. V, 11 gennaio 2022, n. 506; Cass., Sez. VI, 22 ottobre 2021, n. 29663; Cass., Sez. V, 9 aprile 2021, n. 9420; Cass., Sez. V, 5 luglio 2019, n. 18154; Cass., Sez. V, 27 dicembre 2018, n. 33436; ed ancora, tra le tante, Cass. Sez. T, 15 dicembre 2022, n. 36713). Ai fini dell’opponibilità della sentenza ottenuta da altro condebitore solidale si richiede che la sentenza sia passata in giudicato, che non si sia già formato un giudicato tra il condebitore solidale che intende avvalersi del giudicato e il creditore, trovando in tal caso l'estensione degli effetti favorevoli del giudicato ostacolo nella preclusione maturatasi con l'avvenuta definitività della sua posizione e che, infine, il giudicato non sia fondato su ragioni personali del condebitore solidale (così Cass., Sez.

T., 5 luglio 2022, n. 21305, cit. che richiama Cass., Sez. V, 20 dicembre 2021, n. 40721; Cass., Sez. V, 15 ottobre 2021, n. 28267; Cass., 25 febbraio 2020, n. 4989; Cass., Sez. V, 23 luglio 2019 n. 19784; Cass., Sez. V, 5 luglio 2019, n. 18154 ed ancora, tra le tante, Cass. Sez. T, 15 dicembre 2022, n. 36713) . In tale direzione, si è pure chiarito che, in deroga all’art. 2909 cod. civ., ai sensi del quale la sentenza fa stato solo tra le parti e i rispettivi eredi o aventi causa, l’art. 1036, comma 2, cod. civ. consente ai debitori che non hanno partecipato al processo promosso da condebitore di opporre la sentenza favorevole a quest’ultimo al creditore, salvo che la sentenza sia fondata su ragioni personali del condebitore e la giurisprudenza di questa Corte (v.

Cass., Sez. T., 26 novembre 2013, n. 26008 ed innumerevoli altre) ritiene applicabile l’art. 1306 cod. civ. anche nel giudizio tributario, facendo prevalere l’effetto del giudicato esterno (riguardante un condebitore) sull’avviso di accertamento, alle seguenti condizioni:

1) la sentenza sia passata in giudicato;

2) non si sia già formato un giudicato tra il condebitore solidale che intende avvalersi del giudicato e il creditore;

3) ove si tratti di giudizio pendente, la relativa eccezione sia stata tempestivamente sollevata (non dovendo il giudicato essersi formato prima della proposizione del giudizio di impugnazione nel corso del quale viene dedotto);

4) il giudicato non sia fondato su ragioni personali del condebitore solidale (cfr., tra molte, Cass., Sez. T, 26 ottobre 2023, n. 29707).

11. Alla stregua di quanto precede, ed a prescindere dalla fondatezza del ricorso per le ragioni chiarite da questa Corte in altri arresti (cfr. Cass., Sez. 5, 16 dicembre 2023, n. 34929; Cass., Sez. 5, 13 dicembre 2023, n. 34917, Cass. 20 marzo 2024, n. 7495; in senso analogo, tra le altre, Cass. 20 marzo 2024, n. 7470; Cass. 21 marzo 2024, n. 7545; Cass. 21 marzo 2024, n. 7613), non può, dunque, che prendersi atto, nella fattispecie in rassegna, con verifica assorbente rispetto all’esame dei motivi di ricorso, del sopravvenuto giudicato intervenuto sulla pretesa oggetto di controversia nei confronti dei coobbligati in solido, che è stato ritualmente opposto dalla ricorrente, sussistendo tutte le quattro condizioni ivi indicate, avendo questa Corte, con la menzionata pronuncia, ritenuto che le predette cessioni di quote societarie non fossero riqualificabili, alla luce del novellato art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, come cessione di azienda.

12. Il ricorso va, quindi, accolto e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, dovendo decidersi la causa nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso della contribuente e l’annullamento dell’atto impugnato.

13. Come deciso nella citata sentenza resa nei riguardi dei contribuenti le spese dell’intero giudizio vanno compensate in considerazione del definitivo consolidamento del citato orientamento in corso di causa e del sopravvenuto giudicato esterno rispetto alla proposizione del ricorso. P . Q . M