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Ordinanza — n. 23492/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows Agency's appeal, ruling liquidation alone does not prove collection risk without other factors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23492/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the Revenue Agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision, which had dismissed the Agency's claim regarding collection risks. While the Commission correctly noted that liquidation does not alter legal personality, it erroneously presumed a collection risk based solely on the company's liquidation status. The Court clarified that liquidation alone is insufficient to establish a 'found risk of collection' under Article 29 of D.L. 78/2010, requiring additional factual elements like asset seizures or liquidator misconduct to justify such a presumption.

Regesto Legislator

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Art. 29, comma 1, lett. c), d.l. n. 78 del 2010; The mere fact of a company's liquidation does not automatically constitute a found risk of collection; such risk requires corroborating evidence of external events, asset seizures, or irregularities by the liquidator.

Parole chiave

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found risk of collection company liquidation tax collection risk D.L. 78/2010 Regional Tax Commission revenue agency appeal collection security validità dell'esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 29, comma 1, lett. c), d.l. n. 78 del 2010
La Commissione Tributaria Provinciale di Roma aveva, tuttavia, respinto il ricorso, ritenendo che nel caso in esame ricorressero i presupposti previsti nell’art. 29, comma 1, lett. c), d.l. n. 78 del 2010.

Giurisprudenza citata

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Cass., 18/07/2022, n. 22529
Sentenza n. 1412/2015, CTR Lazio, Sez. 1
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Testo completo

7/2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25167/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- GOODWIND RE SRL CON UNICO SOCIO IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIEMONTE, 26, presso lo studio dell’avvocato CALABRO' ALESSANDRA (CLBLSN73H64L063Z) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO n.838/2019 depositata i l 19/02/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2024 dallaConsigliera RAFFAELLA BROGI . Rilevato che:

1. La Commissione Regionale del Lazio (hinc: CTR),con sentenza n. 838/18 depositata in data 19/02/2019,ha accolto l’appello proposto da Goodwind Re s.r.l. (hinc: Goodwind), con unico socio in liquidazione, contro la sentenza n. 5822/18 , con la quale la Commissione Provinciale di Roma aveva rigettato il ricorso proposto contro l’avviso di intimazione n. 09720169039834379000, emesso nei confronti della società contribuente in data 08/09/2016.

2. La sentenza impugnata dava atto che nel ricorso introduttivo Goodwind aveva impugnato l’intimazione di pagamento sul presupposto che i titoli sottesi –due avvisi di accertamento relativi alle annualità 2009 e 2010 –erano stati impugnati. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma aveva, tuttavia, respinto il ricorso, ritenendo che nel caso in esame ricorressero i presupposti previsti nell’art. 29, comma 1, lett. c), d.l. n. 78 del 2010.

3. La CTR non aveva condiviso la decisione dei giudici di primo grado, rilevando, in primo luogo,che la messa in liquidazione di una società non determina un mutamento della personalità giuridica, né la sostituzione di un soggetto di diritto in un altro, ma una modifica dell’oggetto sociale, diretta alla liquidazione dell’attivo e alla sua ripartizione tra i soci, una volta soddisfatti i creditori sociali. In secondo luogo, con riferimento al fondato pericolo per la riscossione il giudice di secondo grado aveva stigmatizzato il comportamento dell’Agenzia delle Entrate che, tramite l’agente per la riscossione, aveva provveduto, a fronte di un credito contestato pari a Euro 2.796.540,37, all’iscrizione di ipoteca per l’importo di Euro 5.593.080,74.

4. Contro la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione, con un motivo.

5. La parte intimata non si è costituita ma risulta che la stessa in data 12/09/2019 ha rilasciato procura alle liti all’avv. Alessandra Calabrò che l’ha depositata “ai fini della costituzione come nuovo difensore”. Considerato che:

1. La ricorrente ha premesso che dinanzi a questa Corte sono pendenti i giudizi tra le stesse parti iscritti a R.G. n. 24675/2016, n. 6386/2017 e n. 34934/2018, dei quali ritiene opportuna la trattazione unitaria.

2. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate ha contestato la violazione dell’art. 29, comma 1, lett. c), d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ. 2.1. La ricorrente rileva che la CTR sia incorsa in errore, qualificando la messa in liquidazione di una società come ipotesi di modifica dell’oggetto sociale, piuttosto che come modifica della personalità giuridica. La delibera di messa in liquidazione fuadottata in data 28/06/2013, cioè ben prima della notifica degli atti impositivi prodromici, notificati alla società nel novembre 2014.

Sebbene la messa in liquidazione volontaria della società non consegua automaticamente a una situazione di dissesto, non è escluso che possa, comunque, derivare da una situazione di crisi, seppure transitoria. Ciò trova conferma nella circostanza che lo stato di liquidazione dell’ente sia stato revocato con delibera iscritta nel registro delle imprese in data 29/05/2019, consentendo alla società il ricorso al piano di risanamento ex art. 67, terzo comma, lett. d), l. fall. 2.2. Il secondo errore in cui è incorsa la CTR è costituito dall’aver ritenuto superato ogni pericolo per la riscossione a seguito dell’iscrizione ipotecaria per un importo doppio dell’importo del debito.

Tale iscrizione è stata, infatti, resa possibile sulla base dell’affidamento a titolo straordinario degli accertamenti esecutivi, nonostante la non definitività degli avvisi.

3. In via preliminare, la decisione del presente ricorso non richiede la contestuale trattazione degli altri ricorsi: per quanto la decisione delle cause concernenti gli avvisi di accertamento si ripercuota sull’intimazione di pagamento, le questioni poste all’attenzione della Corte nel presente procedimento non sono strettamente collegate alle contestazioni degli avvisi di accertamento, ma esclusivamente all’interpretazione dell’art. 29, comma 1, lett. c), d.l. n. 78/2010. 3.1. Il ricorso èfondato. L’art. 29, comma 1, lett. c), d.l. n. 78 del 2010 stabilisce che:

«in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima dei termini previsti alle lettere a) e b).» La norma appena richiamata consente di affidare l’attività di riscossione anche prima che siano definitivi gli atti impositivi – in pendenza o dei termini per proporre ricorso o dei giudizi instaurati dal contribuente – se vi è fondato pericolo per la riscossione.

Si tratta, quindi, di una misura cautelare volta ad anticipare l’attività di riscossione rispetto alla definitività dell’accertamento. 3.2. La seconda ratio decidendidella sentenza impugnata non è pertanto corretta: l’iscrizione ipotecaria – alla luce delle modifiche apportate dal d.l. n. 78 del 2010 – è avvenuta sulla base di una disposizione (art. 29, comma 1, lett. c), d.l. n. 78 del 2010) che, consentendo l’immediato affidamento della riscossione delle somme indicate negli avvisi cd. impoesattivi (relativi alle annualità 2009 e 2010, v.

Cass., 21/08/2020, n. 17496), permette l’iscrizione dell’ipoteca, senza passare dalla preventiva iscrizione a ruolo. Il fondato pericolo richiamato dall’art. 29, comma 1, lett. c), d.l. n. 78 del 2010 non può essere, pertanto, escluso dall’iscrizione ipotecaria per un ammontare pari al doppio dell’importo richiesto dall’amministrazione finanziaria. Tale iscrizione è, infatti, conseguenza dell’affidamento della riscossione integrale del credito all’agente della riscossione prima della definitività dell’accertamento. 3.3. Anche la prima ratio decidendidella sentenza impugnata – nell’escludere il fondato pericolo per la riscossione in presenza della messa in liquidazione della società -non è corretta.

Nella pronuncia impugnata si legge, infatti, che: «Quanto al primo punto occorre sottolineare come la messa in liquidazione di una società non determini un mutamento della personalità giuridica della stessa, né tanto meno la sostituzione di un soggetto di diritto in un altro, ma semplicemente la modifica dell’oggetto sociale che per effetto della liquidazione è ora diretto alla liquidazione dell’attivo ed alla sua ripartizione tra i soci previa soddisfazione dei creditori sociali. La messa in liquidazione di una società dopo la notifica dell’atto impositivo non crea condizioni che alterano il rapporto con il contribuente ai fini del recupero erariale.

Infatti la procedura di liquidazione è governata dal liquidatore il quale non può compiere atti di straordinaria amministrazione e non può in alcun modo pregiudicare il credito dell’amministrazione finanziaria (Sentenza n. 1412/2015, CTR Lazio, Sez. 1).» Questa Corte ha, tuttavia, affermato che: «la sola circostanza della messa in liquidazione, anche volontaria, della società non è idonea ad integrare il requisito del “fondato pericolo per la riscossione”, occorrendo, invece, che a tale condizione concorrano ulteriori fatti – riferibili vuoi a condotte tenute dal contribuente (quali, ad esempio l’occultamento di cespiti), vuoi ad eventi oggettivi esterni (ad esempio, l’adozione di provvedimenti di sequestro, la contestuale presenza di una pluralità di ingenti debiti ovvero la presentazione di istanze di fallimento), vuoi, anche, a gravi irregolarità da parte del liquidatore nella stessa procedu ra di liquidazione – come tali suscettibili di porre in risalto la criticità della posizione debitoria e il timore di un vulnus per il credito.» (Cass., 18/07/2022, n. 22529).

Di conseguenza, se è vero che la messa in liquidazione della società non integra ex se il fondato pericolo cui fa riferimento l’art. 29, comma 1, lett. c), d.l. n. 78 del 2010 (potendo essere riconducibile a una scelta dei soci di porre fine all’iniziativa imprenditoriale svolta in ambito collettivo), è altrettanto vero che nessun automatismo può essere ricavato neppure in senso contrario, come ha fatto, invece, il giudice di secondo grado nella sentenza impugnata. Tale periculum, per quanto non riconducibile alla sola messa in liquidazione della società, può nondimeno emergere in presenza di una serie di variabili che possono verificarsi in occasione di quest’ultima - in relazione a eventi oggettivi esterni (come un provvedimento di sequestro o eventuali iniziative esecutive già intraprese dai creditori), alle condizioni patrimoniali della società o alla condotta tenuta dagli stessi liquidatori nominati durante la fase di liquidazione – e siano tali da concretizzare il rischio di non poter conseguire il pagamento dei debiti tributari.

4. Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di Giustizia di secondo grado del Lazio che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso,cassa la sentenza imp